Logo

Gentili signori,

sperando di fare cosa gradita, e dopo un attento ed accurato esame di tutte le prove sostenute per il concorso per funzionario amministrativo, può ben dirsi che nella "maggior parte" (9 su 13) delle sessioni in cui è stata articolata la "prova di esame" (prova unica) del concorso suddetto, sono state individuate delle "irregolarità" nelle domande/risposte somministrate, così diffuse da essere "sintomatiche" del vizio di "eccesso di potere" per "disparità di trattamento" fra i candidati, sia all'interno di ogni singola sessione, sia fra quelli che hanno partecipato ad una sessione contenente domande errate e quelli che hanno partecipato alle sessioni non contenenti errori.

RIEPILOGO DELLE DOMANDE-RISPOSTE ERRATE-MAL FORMULATE O NON PERTINENTI L'INFORMATICA (cliccare per scaricare pdf)

5 luglio mattina:

nella sessione di recupero della prova annullata in autotutela il 25 giugno (fatto che già di per sé ha avvantaggiato i partecipanti, che hanno potuto rifare la prova a distanza di 10 giorni), uno dei 60 quesiti con relative risposte era lo stesso uscito nella prova del 25, che dunque era già di dominio pubblico tra i concorsisti (che di fatto già lo conoscevano). Si configura una disparità di trattamento con i partecipanti ad altre sessioni.

Si riporta la domanda/risposta già somministrata alle stesse persone 10 giorni prima:

Negli atti di nascita si annotano: A) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile; B) gli estremi di due testimoni che hanno assistito al parto; C) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita.

Si allega una foto scattata il 25 giugno da un partecipante e il questionario del 5 luglio, da cui si evince tale identità (cliccate sotto su "QUESTIONARI DI TUTTE LE SESSIONI").

 

25 giugno mattina:

la prova è stata annullata dalla Commissione per la presenza in una domanda di due risposte uguali.

 

23 giugno pomeriggio: 

in questa sessione sono state somministrate due domande praticamente uguali con persino le stesse opzioni di risposta. I candidati è come se avessero avuto 59 domande invece che 60. Grave disparità di trattamento (alcuni si sono avvantaggiati ma altri sono stati svantaggiati o confusi o depistati), con evidenza dei limiti del programma informatico non in grado di riconoscere domande uguali, persino con risposte uguali, somministrate nella stessa sessione. Di contro, le domande totali fra inglese ed informatica risultano 3, e solo inglese, dunque in numero inferiore a 5 (numero previsto dal bando): infatti, la domanda sulla pec (cfr. art. 1, lett. v-bis, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) e sulla firma digitale (cfr. art. 24, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) attengono al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell’amministrazione digitale. Pertanto, oltre alle 3 domande di inglese non vi sono domande di “Informatica” in senso proprio (il bando parlava di “tecnologie informatiche più diffuse”: quindi è l’informatica “applicata” che conta non nozioni teoriche di informatica generale; cfr le suindicate domande con quelle presenti nei questionari delle altre sessioni, che vertono invece proprio in materia di “tecnologie informatiche più diffuse”).

Si riportano le domande/risposte errate o non pertinenti l'informatica:

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi……Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; A) la stessa autorità di gestione può essere designata per non più di due programmi operativi per ciascun programma operativo; B) la stessa autorità di gestione può essere designata per un solo programma operativo per ciascun programma operativo; C) la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.”…“Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera? A) La PEC è un sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente di un messaggio, ma che non ha alcun valore legale; B) La PEC è uno strumento che garantisce la lettura del messaggio; C) La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R”. “La firma digitale ha valore legale? A) Ha valore legale solo se esiste un documento cartaceo, in archivio, su cui vi è apposta la firma autografa che ne possa comprovare l'autenticità; B) Sì, ha valore legale; C) No, non ha valore legale”.

 

22 giugno pomeriggio:

viene somministrata ai candidati una domanda relativa all’articolo e al comma del codice penale che punisce il “peculato d'uso”, che prevede come risposta corretta la seguente: “dall'art. 314 comma 1 c.p.”. Ma sappiamo bene che il “peculato d'uso” è espressamente disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 c.p.: la domanda è evidentemente da annullare! Inoltre, le domande totali fra inglese ed informatica risultano 4 (3 di inglese e 1 di informatica), dunque in numero inferiore a 5 (numero previsto dal bando): infatti, la domanda sullo spid attiene al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell’amministrazione digitale (cfr. art. 64 CAD). Il “Servizio Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale di cittadini ed imprese” (cd. “SPID”), nato con il “Decreto del Fare” del Governo Letta, rappresenta uno dei primi passi della digitalizzazione dell’amministrazione italiana nell’erogazione dei servizi digitali ai cittadini. Il cittadino non è obbligato a richiedere una identità digitale, ma la richiederà solo qualora voglia usufruire dei servizi digitalizzati della PA:  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) evidenzia infatti: “Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica”.

Si riportano le domande/risposte errate o non pertinenti l'informatica:

Il reato di peculato d'uso, previsto all'interno del codice penale tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, è disposto: A) dall'art. 314 comma 2 c.p.; B) dall'art. 314 comma 1 c.p.; C) dall'art. 314 comma 3 c.p.”….“Lo SPID: A) E' l'unico sistema di autenticazione utilizzabile per i servizi online della PA; B) E' il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della PA e dei soggetti privati aderenti; C) E' un sistema di autenticazione utilizzato esclusivamente all'interno degli enti locali”.

 

22 giugno mattina:

nella stessa domanda contenente la parola “annualmente” viene già esplicitata la risposta corretta (“ogni anno”). La domanda è quindi nulla.

Si riporta la domanda mal formulata:

A norma di quanto disposto dall'art. 14, VI comma, dello Statuto di Roma Capitale, ogni quanto tempo le strutture istituite per la tutela dei diritti dei contribuenti devono presentare annualmente all’Assemblea Capitolina ed al Presidente una relazione sull’attività svolta? A) Ogni due anni; B) Ogni sei mesi; C) Ogni anno.

 

21 giugno pomeriggio:

viene somministrata una domanda con riferimenti normativi sbagliati che inficiano evidentemente la correttezza della risposta. La domanda è errata. E’, evidentemente, l’art. 53 del Testo Unico Pubblico Impiego, e non l’art 33 del medesimo, che indica l'obbligo menzionato nella domanda.

Si riporta la domanda/risposte errata o mal formulata:

Esiste un obbligo generale, per i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi indicati dall'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001, di comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati? A) Si, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso; B) No, ai sensi dell'art. 33, VI comma, D. Lgs. n. 165/2001; C) Si, tempestivamente all'erogazione del compenso ed esclusivamente in via telematica.

 

21 giugno mattina:

E’ presente una domanda errata, poiché attribuisce alla “legge costituzionale n. 3 del 2001”, anziché all’art. 125 della Costituzione (comma 2), nel testo già vigente prima della legge di riforma, il cd. “decentramento delle funzioni giurisdizionali amministrative”. Ne consegue che anche la risposta data come corretta, cioè quella della “istituzione nella regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado”, è errata, e quindi tutte le risposte, alla luce della domanda, devono ritenersi errate.

Si riporta le domanda/risposte errata o mal formulata:

Uno dei più importanti principi introdotti con la legge di riforma costituzionale n. 3/2001, è il decentramento delle funzioni giurisdizionali amministrative. In forza di tale principio: A) nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado; B) sono istituiti organi di giustizia amministrativa, purchè non di primo grado al fine di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale; C) nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.

 

18 giugno mattina:

una domanda prevede una risposta, data come giusta, facendo riferimento ai “tribunali amministrati” invece che “tribunali amministrativi”. La domanda dovrebbe essere considerata nulla perché tutte e tre le risposte sono da considerare sbagliate.

Si riporta la domanda/risposte errata o mal formulata:

Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono: A) i Tribunali Amministrati di ogni Regione; B) le Prefetture; C) le delegazioni del Consiglio di Stato.”

 

17 giugno mattina:

le domande totali fra inglese ed informatica risultano 4 (3 di inglese e 1 di informatica), quindi in numero inferiore a 5 (numero previsto dal bando): infatti, la domanda sulla firma digitale attiene al Diritto amministrativo moderno ed in particolare al Codice dell’amministrazione digitale (cfr. art. 24 CAD).

Si riporta la domanda/risposte non pertinente l'informatica:

Quali documenti si possono firmare con la firma digitale? A) Solo i documenti che riguardano i rapporti tra privati; B) Qualsiasi documento elettronico; C) Solo i documenti che riguardano i rapporti tra P.A ed Enti Pubblici.

 
Si allegano i QUESTIONARI DI TUTTE LE SESSIONI(cliccare sopra).
Le domande di "pseudo-informatica" (complessivamente 4, disseminate in 3 distinte sessioni) e quelle "errate/mal formulate/ripetute" (complessivamente 8, disseminate in 8 distinte sessioni) sono state evidenziate in rosso, mentre le domande di "vera informatica", presenti in quasi tutte le sessioni, sono state evidenziate in verde.
Orbene, è evidente che, poichè la "PARI SELETTIVITA'" costituisce un requisito cardine di ogni pubblico concorso, e tale "pari selettività" è espressamente sancita anche nel Decreto Legge n. 44/2021 (art. 10), il quale consente di derogare alla "contestualità" della prova di esame, che altrimenti dovrebbe svolgersi per tutti "nello stesso momento", purchè ciò non pregiudichi la "pari selettività", mi chiedo e vi chiedo se può dirsi rispettato tale principio, nel concorso appena concluso per il suddetto profilo.
Allora mi viene in mente quanto stabilito a suo tempo dal TAR LAZIO, nella sentenza che vi allego (cliccare su TAR LAZIO), quando accolse il ricorso proposto da migliaia e migliaia di concorrenti nella preselezione per l'iscrizione alla facoltà di Medicina. Il Tar annullò la prova affermando che, nel momento in cui in un questionario sono presenti due o più domande errate (in quel caso vi erano 16 domande errate sulle 80 somministrate), ma la commissione di esame si limita solo ad annullare le singole domande errate, se ciò avviene dopo che la prova è stata sostenuta da tutti, non viene comunque salvaguardata la "par condicio" di tutti: in effetti, la presenza delle suddette domande errate ha comunque ormai generato un effetto "disorientante" in capo alla generalità dei partecipanti, che può essere maggiore o minore da candidato a candidato. L'effetto "distorcente" che si è così prodotto non può essere sanato dalla mera correzione, ex post, delle domande errate, perchè non ristabilisce per tutti le medesime "condizioni di partenza". Esiste, allora, un interesse legittimo, concreto ed attuale, perchè tutti i soggetti che hanno conseguito un giudizio insufficiente "impugnino" la suddetta prova nella sua interezza, avendo essa leso il diritto alla "par condicio" dei medesimi. Ciò a maggior ragione nella presente vicenda, in cui la "non contestualità" è un elemento che "aggrava", anzichè "sminuire", la presenza diffusa di "domande/risposte errate o non pertinenti l'informatica". Ed allora, cito il Consiglio di Stato, in una delle sue più note sentenze, quando afferma: "I candidati ad un concorso pubblico non ammessi alla prova orale vantano un interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento alle sole censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte....In assenza di altri elementi di carattere indiziario di un manifesto, specifico ed intenzionale sviamento funzionale in favore di alcuni -- sintomaticamente rivelatore di un grave eccesso di potere -- tutte le numerose anomalie del procedimento (riscontrate peraltro anche in sede cautelare) costituiscono una serie di irregolarità, che comunque non raggiungono, né singolarmente e né nel loro complesso, una “massa critica” rilevante sul piano della legittimità della loro esclusione e comunque tale da poter giustificare, nel caso, l’annullamento dell’intero concorso".
Orbene, lo studio legale Clemente Associati, con la mia collaborazione, sta per questo motivo raccogliendo le adesioni al RICORSO COLLETTIVO, i cui presupposti sono chiari. E per quanto la modifica al Bando originario, operata da Roma Capitale in seguito al D.L 44/2021, a nostro avviso appare essere una "forzatura" (avendo eliminato completamente la "preselezione"), lo studio Clemente sta giustamente concentrando le sue attenzioni sulla "MASSA CRITICA DI ERRORI" cosi presente e così diffusa nella prova espletata, da far ragionevolmente sperare che il TAR possa, per ristabilire la "par condicio", annullare, se non il Bando, almeno la PROVA SCRITTA espletata.
Ricordo, pertanto, che i termini di adesione scadranno il 15 luglio. 
Cordiali saluti 
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo P. IVA 09826621006. Web Developer Dott. Arcaini Domenico.

Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti: cliccando su 'Chiudi', proseguendo nella navigazione, effettuando lo scroll della pagina o altro tipo di interazione col sito, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l'informativa.