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AVVIO RICORSO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI

MESSAGGIO RIVOLTO SOLO AI DIPENDENTI COMUNALI CHE A VARIO TITOLO HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI ASSEGNATI IN APPALTO DAL COMUNE DI ROMA (N.B: vi partecipano sia i dipendenti del settore "tecnico" che quelli del settore "amministrativo"). Gentili signore/i, vi informo che nell'ultimo anno sono intervenute importanti sentenze, sia presso il Tribunale di Roma ed altri Tribunali, così come presso la Corte di Appello di Roma, ma soprattutto sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che hanno riconosciuto il diritto alla "liquidazione" degli "incentivi per le funzioni tecniche", già previsto nella legge Merloni e, successivamente, nel codice dei contratti pubblici. Alla luce delle suddette sentenze, emerge quanto segue: 1) il diritto agli incentivi per le funzioni tecniche non è escluso o limitato dal principio di cd. "onnicomprensività della retribuzione", previsto in generale per i dipendenti pubblici, poichè il suddetto principio costituisce la regola generale ma tale regola trova una sua espressa "eccezione" nella disciplina "speciale" di cui al codice dei contratti pubblici, che detta una norma speciale rispetto alla disciplina generale del testo unico sul pubblico impiego. 2) Il suddetto diritto a vedersi liquidare le somme si basa sul Regolamento adottato da ogni Ente, previa contrattazione decentrata, non essendo il "procedimento amministrativo" che spetta all'Ente, finalizzato alla conclusione con la "determinazione dirigenziale di liquidazione delle somme", un procedimento necessario per la "nascita" del diritto al compenso, ma solo una condizione per "l'esigibilità del credito", da cui decorrono anche gli interessi legali. Il diritto di credito, pertanto, non dipende dall'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione, ma dal compimento dell'opera o lavoro o progetto per il quale è stato previsto l'incentivo. Pertanto, tutti gli appalti per i quali avete prestato la vostra collaborazione, a vario titolo, che non si sono conclusi con la determinazione di liquidazione, se comunque è stata ultimata l'opera o lavoro o progettazione, danno diritto al pagamento delle somme, anche laddove sia mancata la successiva determinazione dirigenziale di liquidazione. 3) Sono esclusi dal diritto solo gli "affidamenti diretti" alla ditta appaltatrice, senza alcuna procedura di gara, anche informale. 4) La circostanza che l'impegno di spesa assunto dal Comune di Roma fosse anteriore al 28 aprile 2008, e quindi l'impegno economico rientri nella cd. "gestione commissariale", non esclude il diritto ad "accertare" i crediti maturati e a ottenere sentenze di condanna esecutive, trattandosi di azioni di cognizione, mentre solo le azioni "esecutive" non possono essere intraprese nei confronti del Comune di Roma per debiti ricadenti nella "gestione commissariale", non le azioni "di cognizione". 5) La prescrizione del diritto è "decennale", in quanto non si verte in materia di retribuzioni "periodiche", anche di frequenza annuale o superiore all'anno, ma di retribuzioni "occasionali", cioè legate al completamento dell'opera o lavoro. La decorrenza del decennio, che può essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come la diffida, parte, per i crediti accertati in "determinazioni dirigenziali", dalla adozione delle suddette determinazioni, mentre per i crediti non ancora riconosciuti in determinazioni dirigenziali, dal decorso di 2 anni dalla data di "certificazione" della "regolare esecuzione" del lavoro.

Alla luce di questo importante quadro, emerge la possibilità, ancora oggi, anche per coloro che non hanno mai effettuato alcuna diffida per il pagamento, cioè alcun atto idoneo ad "interrompere" il decorso della prescrizione, di rivendicare tutti i suddetti crediti: 1) per quelli contenuti in determinazioni dirigenziali di liquidazione, tutti i crediti inseriti in determinazioni dirigenziali DI LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI successive al 2 dicembre 2011 (cioè rientranti nel decennio da oggi); 2) per quelli non contenuti in determinazioni dirigenziali di liquidazione, tutti i crediti connessi a "certificati di regolare esecuzione dei lavori" e relative determinazioni dirigenziali di approvazione emessi successivamente al 2 dicembre 2009, dal momento che il decorso della prescrizione del diritto inizia dopo che la certificazione diventa "definitiva", cioè decorsi 2 anni dalla adozione del certificato medesimo (2 dicembre 2009 + 2 anni = 2 dicembre 2011). Questo significa che, al momento, tutte le determinazioni dirigenziali DI "LIQUIDAZIONE incentivi" emesse da Roma Capitale negli anni 2012 e seguenti, contengono crediti non ancora "prescritti", neppure per quelli che non hanno inoltrato alcuna lettera di messa in mora fino ad oggi; inoltre, la maggior parte dei crediti contenuti in appalti per cui sono mancate le determinazioni dirigenziali di liquidazione dell'incentivo, sono anch'essi non caduti in prescrizione, poichè si tratta di opere o lavori per i quali la determinazione dirigenziale di approvazione del "certificato di regolare esecuzione dei lavori" (o, in mancanza di determinazione dirigenziale, la stessa emissione del "certificato di regolare esecuzione dei lavori") è successiva al "2 dicembre 2009". Ho infatti verificato che la maggior parte di determinazioni dirigenziali o semplici certificati di regolare esecuzione dei lavori sono di data successiva al 2 dicembre 2009, quindi possono essere ancora rivendicati gli incentivi connessi ai suddetti lavori.

Alla luce di ciò, pertanto, invito tutti i dipendenti di Roma Capitale che hanno maturato crediti a titolo di "incentivi funzioni tecniche" ad avviare RICORSI con il nostro studio, poichè sono in possesso di una "valanga" di sentenze favorevoli, compresa la Corte di Cassazione, che fanno di questi ricorsi dei ricorsi destinati ad un sicuro successo! Appena riceverò le procure degli interessati inoltrerò atti di DIFFIDA individuali per interrompere i termini di prescrizione, e successivamente procederò al deposito di "RICORSI ORDINARI". Chi è interessato può mandare una mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e sarà ricontattato per concordare il costo del ricorso e ricevere la documentazione occorrente.

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