02 Giugno 2016 - 17:06

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
SUI RICORSI

Gentili Signore/i ,

in risposta a tante email che stanno arrivando in queste ore da parte di coloro che sono già andati in pensione, è bene chiarire che il RICORSO per le MANCATE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI per gli anni 2011-2014, può essere intrapreso solo dai dipendenti che sono andati in pensione DOPO il 1 GENNAIO 2015, non da quelli pensionati durante gli anni 2011-2014, o ancora prima. Infatti, negli anni 2011-2014 il blocco economico disposto per legge nazionale ha impedito ai dipendenti di acquisire gli EFFETTI ECONOMICI delle progressioni durante i predetti anni. Poichè gli effetti economici potevano decorrere dal 1 gennaio 2015, solo coloro che si sono pensionati successivamente a tale ultima data hanno un interesse a presentare tale ricorso, non coloro che si sono pensionati prima di tale data, dal momento che la semplice progressione giuridica durante quegli anni non avrebbe alcun effetto sullo stipendio, e dunque non è utile neppure ai fini previdenziali (TFR) o pensionistici.

Parimenti, per il ricorso per il recupero della indennità di responsabilità degli apicali, è bene chiarire che il ricorso mira ad ottenere l'indennità non percepita a partire dal 1 gennaio 2015, perchè fino a questa data essa è stata erogata dal comune. Per cui solo i pensionati andati in pensione dopo il 1 gennaio 2015 posso aderire a tale ricorso, qualora già percettori della detta indennità (per i C5 apicali euro 66,66 al mese). A propposito di questo ricorso, sarebbe opportuno allegare, oltre alle buste paga che vi ho indicato nella precedente mail (dicembre 2014, gennaio 2015, ultima busta paga), anche l'ORDINE DI SERVIZIO attestante lo svolgimento dei predetti compiti.

Per gli istruttori di polizia locale, per esempio, ci sono gli ORDINI DI SERVIZIO del 2007, con cui veniva attribuita una particolare responsabilità agli apicali C5. Tali modelli - molti dei quali sono già in mio possesso, in particolare per quelli che hanno fatto con me il ricorso al TAR per la ricostruzione carriera - sono utili da allegare al RICORSO, perchè attestano il disimpegno di compiti comportanti una "particolare responsabilità", niente affatto "fasulla", contrariamente a quanto sostenuto dal MEF. Il comune di Roma, infatti, d'accordo con i sindacati, sia nel CCDI del 2007 sia nel CCDI del 2010, aveva appunto deciso di attribuire tali responsabilità a coloro che avessero maturato 2 anni di anzianità nel livello C5 o B7. E' vero che tali responsabilità non possono costituire degli "status", ma nel caso dei dipendenti comunali non si trattava di remunerare degli "staus", ma bensi di remunerare l'esperienza acquisita nel livello, ancorando l'indennità non al particolare tipo di mansioni espletate ma alla qualità della prestazione attesa e al grado di responsabilità coinvolto. Il nuovo CCDI non ha chiarito quali sono le condizioni per continuare ad attribuire quelle indennità, ma le ha semplicemente eliminate, creando sempicemente un "vuoto" e determinando un trattamento "in peius" dei lavoratori contratante con i principi del CCNL del comparto (art. 36 CCNL 2002-2005).

Infine, si rappresenta per l'ultima volta a tutti i dipendenti che hanno con il sottoscritto dei ricorsi ancora pendenti per la RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, ovvero per la PROGRESSIONE VERTICALE, che i suddetti ricorsi ancora pendenti, in primo grado o in appello o, nel caso della causa per lo scorrimento della graduatoria nell'area della polizia locale e per l'inquadramento come Funzionari D1, in cassazione (a seguito del recente ricorso proposto dal Comune), che tali cause non si sovrappongono o entrano in conflitto con queste altre. Vediamo perchè: un attuale istruttore di polizia locale C5 apicale che ha già vinto la causa per essere inquadrato come D1, e che all'esito del ricorso in cassazione otterrà tale inquadramento, anche con effetto retroattivo dal 2012 o 2013, se pure diventerà D1 da tale data, non per questo non può rivendicare la percezione della indennità di apicale C5 anche negli anni 2015 e seguenti, finchè rimane un semplice istruttore. La qualifica di Funzionario, infatti, comporta l'attribuzione di un incarico che, dal 1 gennaio 2015 è remunerato con euro 208 al mese. Tale indennità è comunque maggiore di quella di euro 66,66 già prevista per gli istruttori apicali. Quindi, pur diventando Funzionari D1 dal 2012 o 2013, vi è una differenza a conguaglio frea la retribuzione di un Funzionario e quella di un Istruttore, pur se percettore di euro 66,66 mensili. Per questo potete continuare a rivendicare la predetta indennità, anche se sarete inquadrati come Funzionari. Questo vale, a maggior ragione, per gli istruttori amministrativi e per i tecnici che attualmente sono in appello contro il comune di Roma, per i quali il traguardo di divenire Funzionari è ancora incerto e lontano nel tempo. Anche per le progressioni economiche in categoria C vale lo stesso ragionamento. Anche coloro che vinceranno la causa per diventare Funzionari, possono oggi rivendicate le progressioni economiche spettanti nella attuale categoria C di appartenenza.

Infine, per gli Istruttori e per i Funzionari di polizia locale che hanno intrapreso con il sottoscritto il ricorso per la ricostruzione della carriera, in base all'articolo 29 delle code contrattuali, nonchè per le insegnanti ed educatrici o per gli amministrativi che hanno con me il ricorso per la ricostruzione della carriera (o per i vigili ex 70 mila), in base agli anni già lavorati con contratti a tempo determinato, si rappresenta che le azioni giudiziarie già intraprese da anni, che dovrebbero giungere a definizione entro breve tempo, non eliminano il diritto alle progressioni per gli anni 2011-2015. Infatti, i ricorsi per la "ricostruzione" dei livelli, come dice anche il termine "ricostruzione", attengono ai livelli che spettavano negli anni 2000-2010, cioè dalla prima PEO del 2000 fino a quella del 2010, non riguardano invece le NUOVE PEO, relative agli anni 2011-2014 (che il comune non ha dato a nessuno). Un esempio: una insegnante che, se vince il ricorso oggi pendente, diventa C4 dal 2009, anzichè restare C2 dal 2009, potrà sempre rivendicare, facendo con me il nuovo ricorso, le PEO per il 2011 e per il 2013. Un Funzionario D2 nella polizia locale, ove vincesse il ricorso per diventare D4 dal 2009, non per questo non può intraprendere il nuovo ricorso per acquisire la progressione D5 dal 2011 e D6 dal 2013, ovviamente con effetti economici in busta paga solo da gennaio 2015,

Per i 240 Funzionari D1, area polizia locale, dal settembre 2011, questo ricorso PEO 2011-2015 è utile anche per "sbloccare" il passaggio "economico" a D, che tutt'oggi è avvenuto solo ai fini giuridici e non anche economici. Quindi, per costoro non si tratta solo di ottenere le progressioni economiche nella già acquisita categoria D, ma anche il passaggio economico pieno a detta categoria, anch'esso bloccato negli anni 2011-2014, ma che il comune di Roma ha continuato a mantenere bloccato anche dopo.

Raccomando a tutti i delegati di leggere attentamente sia il comunicato precedente che questo, al fine di dare risposte chiare ed esaustive ai colleghi che vorrano intraprendere detti ricorsi.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE