03 novembre 2017 - 19:53

ADESIONI AL RICORSO
AL GIUDICE DEL LAVORO
PER I DIPENDENTI CHE
SONO C5 DAL 01.12.2009
(ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICA RESPONSABILITA'EX ART. 17, COMMA 2, LETTERA F) DEL CCNL ENTI LOCALI)
VENERDI' 10 NOVEMBRE ORE 16-19
VIA PODGORA 19 NELLA SALA DELLA CHIESA CRISTO RE DI VIALE MAZZINI

Gentili Signore/i,

come sapete in seguito all'approvazione nel mese di luglio c.a. da parte del Comune di Roma del nuovo CCDI, concordato con le organizzazioni sindacali (che ha preso il posto del contratto unilaterale che era stato in vigore dal 1° gennaio 2015), sono state finalmente riattivate le "PEO" (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI), di cui possono fruire tutti i dipendenti che, nel sistema di classificazione professionale, occupano livelli "non apicali" nell'ambito di ciascuna categoria.

Al tempo stesso, il medesimo CCDI ha disciplinato ex novo il conferimento delle "specifiche responsabilità", di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL Enti locali del 1 aprile 1999. Secondo la predetta disciplina, il conferimento delle responsabilità e la correlata "indennità economica" spetta a tutti coloro che svolgono "effettivi incarichi", e non riflette quindi uno "status" nè, tanto meno, è assimilabile ad un ulteriore "scatto di anzianità".

Quindi, allo stato attuale, solo i dipendenti che occupano livelli "non apicali" (da B1 a B6, da C1 a C4, da D1 a D5), possono oggi partecipare alla progressione economica indetta con bando del 12 ottobre u.s.. Attraverso la "progressione economica", il dipendente viene premiato per l'esperienza acquisita e la competenza dimostrata, passando da un livello economico ad altro livello superiore.

E' evidente, pertanto, che un dipendente che già occupa una posizione "apicale" (B7, C5, D6), non ha alcun diritto a vedersi riconoscere un ulteriore incremento della retribuzione per l'esperienza raggiunta, avendo questi già raggiunto il livello di remunerazione più elevato.

Ciò non toglie, però, che se il medesimo dipendente apicale svolge effettivi compiti di responsabilità, e cioè se gli vengono attributi dei compiti che non sono esclusivamente quelli generici rientranti nella declaratoria della sua categoria di appartenenza, ma consistono in effettivi compiti che comportano particolari responsabilità, è giusto che le suddette responsabilità siano "formalmente riconosciute", al fine di erogare al dipendente stesso l'indennità prevista nell'articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL. La ricognizione ed individuazione dei soggetti cui sono affidate "specifiche responsabilità" è un compito che spetta ai dirigenti, ma quest'ultimi non sono totalmente liberi in detta individuazione, dovendo necessariamente riconoscere le "medesime responsabilità" in capo a tutti coloro che effettivamente rivestono gli stessi ruoli operativi.

In particolare, poi, nell'area della polizia locale esiste, nella categoria C, la "sotto-categoria" dei "sottufficiali-ispettori"  ("i coordinatori"), e cioè una sottocategoria che pur non avendo una incidenza immediata e diretta sul trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alla medesima, nondimeno evidenzia una identità di "ruolo" fra i suddetti sottoufficiali e i vecchi coordinatori di cui all'art. 29, comma 1, lettera c) del CCNL 14.09.2000.

Ciò premesso, risulta allo scrivente che, nell'ambito dei dipendenti che occupano la posizione C5 (gli apicali di categoria C), solo coloro i quali in base ai vecchi contratti decentrati del 2007 e del 2010 erano già C5 entro una certa data - vale a dire gli assunti in cat C entro il 1997 e già C5 entro il 2007 -, e quindi solo coloro che in precedenza, prima del nuovo CCDI, si erano visti attribuire i suddetti incarichi oggi si vedono "riassegnare" i suddetti compiti e riprendono a percepire l'indennità di euro 800 l'anno. In effetti, costoro, avevano già maturato una elevata esperienza e competenza e, dopo aver raggiunto il livello apicale C5, erano stati giustamente riconosciuti in precedenza - nel vecchio sistema dei contratti decentrati in vigore fino al 31.12.2014 - meritevoli di ottenere una specifica responsabilità e la correlata indennità. Tanto ciò era giusto che, per gli anni 2015-2017 in cui i suddetti dipendenti non hanno più percepito detta indennità, il sottoscritto ha avviato un ricorso per ottenere la disapplicazione del contratto unilaterale e la condanna del comune di Roma a pagare, relativamente al suddetto periodo, la predetta indennità.

A questo punto, però, emerge un nuovo problema. Fermo il diritto acquisito, in capo a coloro che già svolgevano determinati compiti di responsabilità, a vedersi riconoscere, senza soluzione di continuità, lo svolgimento dei predetti compiti, e quindi a continuare a percepire l'indennità in parola, nel corso degli ultimi anni, anche i dipendenti comunali che sono divenuti C5 in occasione dell'ultimo passaggio economico indetto con decorrenza dal 01.12.2009, hanno di fatto maturato una notevole "esperienza" e "professionalità" (parole usate nel nuovo CCDI), tale da meritare di essere "inclusi" (e comunque "non esclusi") nell'individuazione delle risorse umane alle quali affidare espressamente e formalmente i predetti incarichi di specifica responsabilità. Coloro, infatti, che sono C5 dal 1 dicembre 2009, hanno oggi maturato 8 anni di anzianità nel livello apicale, allo stesso modo di come, coloro che erano stati assunti in precedenza, avevano già raggiunto detta anzianità in precedenza sì da essere individuati, appunto, come "titolari di specifica responsabilità" in base ai contratti del 2007 e del 2010. Ma soprattutto, sono le mansioni effettive che contano, non la semplice anzianità acquisita.

Nel corpo di polizia locale, per esempio, un istruttore di polizia locale "C5 dal 2009", spesso svolge gli stessi compiti di un istruttore più anziano, ma mentre quest'ultimo, in quanto già in precedenza individuato come titolare di specifica responsabiltà, oggi si vede "riconfermare" questo riconoscimento, il primo, invece, ad oggi è rimasto escluso da ogni valutazione in merito al preciso contenuto dei "compiti eseguiti". Se i compiti e le responsabilità, però, sono le stesse (ed invero oggi anche l'anzianità maturata è, quantomeno, "equipollente"), non si vede perchè gli apicali "più anziani" possano vedersi riconoscere i suddetti incarichi e quelli diventati C5 successivamente, invece, debbano a priori restare esclusi!?

In buona sostanza, il Comune di Roma, a mio avviso, non sta correttamente applicando il CCDI appena approvato, dal momento che, anzichè individuare, quali "titolari di specifiche responsabilità", coloro che hanno la stessa ESPERIENZA e COMPETENZA, e di fatto svolgono da anni le STESSE MANSIONI, si è limitato a "restaurare" l'attribuzione formale degli incarichi in capo a coloro che già ne erano titolari, prescindendo dalla valutazione dei compiti eseguiti. Eppure, ai sensi del Regolamento regionale del 2016, non vi è alcuna differenza, nel grado, fra un sottoufficiale ispettore che coordina un gruppo di lavoro ed è finanche responsabile di un "servizio di polizia locale" e un vecchio coordinatore (titolare di mansioni di "coordinamento e controllo" nella ex VI q.f.) in base alle code contrattuali del 2000.

A mio avviso, pertanto, tutti i dipendenti in posizione C5 con decorrenza dal 01.12.2009, (fermo restando che non possono ottenere alcuna ulteriore "progressione economica in cat. C", in quanto già apicali), LADDOVE SVOLGANO EFFETTIVI COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITA', sia in area tecnico-amministrativa, sia in area educativo-sociale, sia e soprattutto nell'area della polizia locale, essendo al momento ESCLUSI dalla VALUTAZIONE delle responsabilità rivestite ai fini della erogazione della indennità di specifica responsabilità (euro 800 l'anno), possono chiedere che l'Amministrazione, attraverso i propri dirigenti, li includa nella individuazione dei soggetti cui affidare specifiche responsabilità con atto formale. Alla base della suddetta domanda vi è il DIRITTO ad essere RETRIBUITI in base alle mansioni EFFETTIVE, adeguando il riconoscimento formale e il correlato impegno di spesa allo svolgimento in via di fatto di responsabilità di specifici servizi o di gruppi di lavoro.

Le adesioni al RICORSO avranno luogo, previa illustrazione introduttiva, il giorno VENERDI' 10 NOVEMBRE P.V., dalle ore 16 e fino alle ore 19, presso la SALA della PARROCCHIA "CRISTO RE" sita in via Podgora n. 19, traversa di Viale Mazzini n. 32. Il costo del ricorso è, al pari dei RICORSI già avviati finalizzati ad ottenere le PROGRESSIONI ECONOMICHE per gli anni 2011-2014 e la riattribuzione delle indennità per i vecchi APICALI C5, di euro 100 a persona.

L'occasione sarà utile anche per raccogliere, eventualmente, nuove adesioni sia per il RICORSO PEO 2011-2014, sia per il RICORSO C5 APICALI, sia per il RICORSO CONTRO LE TRATTENUTE PER TFR e per il RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA EX CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Cordiali saluti