04 giugno 2020 - 22:02

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Gentili signore/i,

vi comunico che il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 1 giugno u.s. (previo rinvio dell'udienza che doveva tenersi il giorno 9 marzo u.s., poi rinviata a causa della pandemia), ha deciso il RICORSO (che vi riallego: cliccate su "RICORSO"), con una SENTENZA DI ACCOGLIMENTO SOLO "PARZIALE" (cliccate su "SENTENZA DI ACCOGLIMENTO SOLO PARZIALE"). Ed invero, quanto ai ricorrenti ***, il Giudice Daniela Bracci ha dichiarato il ricorso "inammissibile" a causa del fatto che in precedenza i suddetti signori avevano già promosso giudizi analoghi, definiti con sentenza passata in giudicato. Quanto alla ricorrente *** (con cui il sottoscritto ha già parlato in questi mesi per far presente ciò), il Giudice ha effettuato lo "stralcio" della suddetta ricorrente da questa causa, in quanto per la stessa ricorrente pendeva già un giudizio analogo, la cui udienza è fissata per il 25 novembre p.v.. Tuttavia, ha disposto che il mio ricorso venga riunito al ricorso già in precedenza avviato dalla suddetta signora con un altro avvocato, quindi potrò far "confluire" le "ulteriori domande", presenti nel mio ricorso, nella causa la cui udienza è fissata per il 25 novembre. Quindi questa signora "esce" da questo giudizio e rimane nell'altro giudizio già promosso in precedenza.

Quanto ai restanti 22 ricorrenti (30 - 7 - 1), il Giudice, all'apparenza, ha ACCOLTO il RICORSO, ma in realtà così non è. Ed infatti, innanzi tutto vi sono ben 5 "errori materiali", perchè il Giudice afferma che la ricorrente *** avrebbe partecipato alla PEO come C2 del 2009, ed invece essa ha partecipato solo a quella del 2010 (pertanto per questa ricorrente fa capire che essa non avrebbe diritto a nulla, e così invece non è); dimentica, poi, di inserire nel corpo delle pagine 11 e 12, quando fa una breve rassegna delle posizoni, i nominativi delle ricorrenti ***, con il rischio che le stesse, pur avendo diritto a quanto indicato nel "PQM", possano restare prive di ogni ricostruzione! Ebbene, sia il nome della Bellettieri sia gli altri nominativi ora citati, li trovate evidenziati in giallo nel mio ricorso, per farvi notare che questo Giudice, che ha voluto fare la sentenza, come suol dirsi, in "4 e 4 = 8", è incorsa in numerosi errori. Ma soprattutto, e questo è l'errore che accomuna tutti e 22 i ricorrenti che "restano in corsa", questo Giudice ha commesso il profondo errore di riconoscere ad ogni ricorrente il diritto a partecipare alle PEO, ma solo una volta già assunto "in ruolo", sia pure consentendo di partecipare alla prima peo indetta dopo la nomina in ruolo, non conteggiando i 2 anni di ruolo, ma anche il periodo precedente maturato fuori ruolo. Vi faccio un esempio: la ricorrente ***, immessa in ruolo a settembre 2006, secondo il Giudice non poteva partecipare alle PEO indette quando lei era ancora precaria (quella del 2000, quella del 2001, quella del 2004). Tuttavia, una volta entrata in ruolo nel 2006, poteva partecipare alla selezione per C2 del 2007, e non invece, come è accaduto, a quella del 2008. In tal modo, però, il Giudice fa conseguire, al massimo, queste progressioni alla suddetta ricorrente: C2 dal 2007, C3 dal 2009 (peraltro questa neppure la menziona), con la conseguenza che, nel 2017, poteva partecipare come C4; detta ricorrente, invece, è stata C2 dal 2008, C3 dal 2010, ma in ogni caso nel 2017 è diventata comunque C4. Poichè le "differenze retributive" spettanti partono dal 28 luglio "2011", cioè dai 5 anni che precededono la mia diffida, ne deriva che detta ricorrente, oltre al vantaggio meramente contributivo (sul tfr e pensione) di ottenere una "anticipazione" di "c2" dal 2007 anzichè 2008 e "c3" dal 2009 anizchè dal 2010, per il resto non prenderebbe nulla a livello "retributivo", perchè le somme "non prescritte", che partono "dal 28 luglio 2011" fino ad oggi, non sono maggiori di quelle già percepite, essendo essa di fatto una "C3" dal 01.01.2010, quindi non le procura alcun vantaggio nell'immediato essere una C3 dal 2009 anzichè dal 2010! Altro esempio: ***, si vede dal Giudice riconoscere il diritto ad essere C2 non dal 2007, come da me richiesto nel ricorso (seppure in quel periodo essa lavorava ancora come precaria), ma dal 2009, cioè alla prima PEO "indetta dopo la sua stabilizzazione", avvenuta a dicembre del 2008. In tal caso la suddetta ricorrente, che di fatto è diventata C2 a dicembre 2010 e C3 nel 2017, si vederebbe riconoscere il C2 dal 2009, ma alla fine, "dal 28 luglio 2011" essa prendeva già lo stipendio da "c2", quindi con questa "elemosina" che il giudice le riconosce, la ricorrente ha solo un vantaggio contributivo sul TFR e sulla pensione, ma non riceve alcunchè come "arretrati". Va un poco meglio alle ricorrenti che, già C2 dal 2009 e C3 dal 2017, diventerebbero C2 dal 2008 (sono quelle immesse in ruolo nel 2007) e C3 dal 2010, quindi prenderebbero gli arretrati come C3 dal 28 luglio 2011 fino al 2017, diventando poi C4 dal 2017 con i relativi arretrati (mentre ora sono C3 dal 2017, non C4). In ogni caso, il Giudice ha fatto un "dispositivo" molto "laconico", che non consente di acquisire, oltre alle progressioni "anticipate", anche tutte le altre che ne derivano "a cascata". Il motivo di questa ingiusta "compressione" dei diritti è quello che, secondo il Giudice, finchè eravate precari, non potevate partecipare alle PEO, ed anche una volta assunti in ruolo, non vi spettava una vera "ricostruzione carriera", ma solo la possibilità di partecipare alla prima PEO successivamente indetta. Si tratta di una tesi "ILLEGITIMA", contraria a quanto riconosciuto dalla Corte Europea e dalla Corte di Cassazione, secondo cui, invece, la mera "durata limitata" dei rapporti di lavoro non è di per sè una "ragione oggettiva" idonea a non consentire al dipendente di percepire i "miglioramenti economici" che percepisce invece il suo collega già di ruolo. Gli stessi Organi, inoltre, affermano che, una volta nominati in ruolo, ai dipendenti prima precari spetta la integrale "RICOSTRUZIONE CARRIERA", che vuol dire: dare "dopo" quello che doveva essere dato "prima", e non vuol dire invece far partire il diritto alle peo solo dopo la nomina in ruolo, sia pure "includendo" un "pezzetto di precariato"!!!

Insomma, questa sentenza è palesemente illegittima perchè contraria ai principi elaborati dai suddetti organi, quindi essa verrà, al 99,99%, "ribaltata" proponendo APPELLO!!! Per quanto riguarda l'appello, però, lo possono fare solo i 22 ricorrenti per i quali il Giudice mon ha dichiarato l'inammissibilità per bin in idem (o improcedibilità per ***). Quindi possono appellare tutti i ricorrenti, tranne ***. Nei motivi di appello, pertanto, si insisterà nel chiedere la ricostruzione integale della carriera, la correzione degli errori materiali, e la menzione delle PEO successive a quelle riconosciute dal Giudice e non menzionate.

I termini per appellare sono di 30 giorni dal 1 giugno, quindi scadono il 1 luglio. Tuttavia, debbo raccogliere le vostre procure e le vostre quote entro e non oltre il 15 giugno p.v. Il compenso è lo stesso del primo grado di giudizio, quindi euro 50 per chi, in questo momento, è iscritto alla UIL, euro 200 per chi non lo è. Vi inoltro la PROCURA (cliccate su "PROCURA"). Consiglio di venire previo appuntamento, chiamando al telefono ai numeri 06-37519932 o 06-87777777, oppure inviando una mail, in uno dei seguenti giorni ed orari: a partire da lunedì 8 giugno fino a lunedì 15 giugno, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 19.

Vedrete che in appello "stravinceremo", ne sono convinto!

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE