07 aprile 2017 - 20:56

MODALITA' E TERMINI
PER RICORRERE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO

Gentili Signori, a seguuito di approfondito studio della questione sono arrivato alle seguenti conclusioni: in ordine alla mancata ammissione al passivo del fallimento Imet delle quote di contribuzione non versate ai fondi di previdenza complementare, il decreto del Giudice delegato si appalesa ILLEGITTIMO in quanto: 1) non ha tenuto conto del fatto che, come stabilito di recente dala Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 17 novembre 2016, bisogna distinguere le quote di contribuzione previdenziale che sono a carico del datore di lavoro, per le quali in effetti non esiste un diritto di credito immediato e diretto da parte vostra, ma bensì da parte dell'Ente previdenziale, dalle quote di contribuzione a carico vostro, e che voi avete delegato ad Imet di conferire al Fondo. Per queste quote - che costituiscono poi la parte preponderante delle somme non versate - voi siete creditori diretti, in quanto non avendo IMET versato a tempo debito le suddette quote al fondo è giusto che dette quote, proveniendo da soldi vostri (retribuzione e tfr), siano ormai corrisposte direttamente a voi, come parte della retribuzione a suo tempo da voi non goduta (scarica la "SENTENZA DELLA CASSAZIONE"). Inoltre, il Tribunale di Napoli ha anche chiarito che per queste quote operava una semplice DELEGAZIONE DI PAGAMENTO, non una cessione del credito, sicchè questo credito è in realtà sempre rimasto "vostro" (scarica la "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI"). 3) Relativamente, invece, alle quote a carico di IMET (c.d "quota azienda"), anche se voi non potete chiederne il pagamento a vostro favore, trattandosi di soldi del datore di lavoro destinati esclusivamente a finanziare la pensione, tuttavia, in assenza di intervento nel fallimento da parte dei Fondi, voi potete esperire un'azione "surrogatoria", di cui parla la CORTE DI CASSAZIONE, che comunque vi permetterebbe di "accertare" la suddetta omissione contributiva, in modo da poter poi chiedere ed ottenere l'intervento del FONDO DI GARANZA INPS.

Pertanto, è possibile impugnare il provvedimento del Giudice, almeno per la parte legata alla mancata ammissione al passivo della domanda relativa alle omissioni contributive. Vi inoltro, dunque, l'elenco dei 14 CREDITORI che, allo stato, possono fare impugnazione (cliccare su "ELENCO NOMINATIVI"). Allego, inoltre, la "PROCURA SPECIALE" che, ognuno dei suddetti 14 creditori, dovrà firmare in originale e farmi pervenire a studio, entro e non oltre il giorno martedì 11 aprile. Il costo del ricorso in opposizione è di euro 100 a persona come "onorario", mentre ognuno dovrà contribuire in quota parte alle spese per il pagamento del contributo unificato, che ammontano ad euro 777,00 (777 diviso 14= euro 55,50). Totale a persona: euro 155,50. Al ricorso saranno allegati i fogli COMETA (per Rossi il foglio Previras), da cui si evince la ripartizione, per gli anni in cui non è stato effettuato il versamento al fondo, fra "quota azienda" e "quota lavoratore" (quest'ultima comprensiva di retribuziobe e tfr). Il ricorso, con i relativi allegati, sarà inoltrato via PEC al Tribunale di Perugia entro e non oltre il giorno 14 aprile (data di scadenza)
Cordiali saluti.

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE