11 Luglio 2016 - 22:00

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

Gentili Signore/i ,

ricevo continue richieste di precisazioni e chiarimenti su alcune questioni cruciali sollevate da molti di voi:
GIURISIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO. E' pacifico che, secondo il riparto di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, quale delineato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, laddove si faccia valere il "diritto all'assunzione", nel vostro caso il diritto all'inquadramento in Area superiore, la competenza giurisdizionale è del Giudice Ordinario. La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 1 luglio scorso, da molti di voi citata nelle mail, non fa altro che confermare l'orientamento in atto da anni. E poichè voi non contestate i nuovi bandi di concorso, ma fate discendere il vostro diritto direttamente dalla decisione iniziale dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti utilizzando le vostre graduatorie, ecco che fate valere un DIRITTO SOGGETTIVO pieno, come tale azionabile davanti al giudice ordinario, non davanti al giudice amministrativo.
DISTINZIONE FRA VINCITORI NON ASSUNTI E SEMPLICI IDONEI. Molti di voi, anche giustamente, mi fanno notare che coloro i quali, in base ai BANDI DI CONCORSO, sono rientrati nei posti banditi, anche se poi risultati "eccedenti" rispetto a quelli autorizzati, sono dei VINCITORI e non semplici IDONEI, e pertanto ad essi vincitori spettava lo stesso trattamento riservato a quelli di cui ai posti autorizzati. Il rilievo è giusto, ma a mio avviso va esteso anche agli IDONEI NON VINCITORI. Dico questo perchè, come voi sapete, il Consiglio di Stato, nelle sue più recenti SENTENZE, da ultimo quella del 28 giugno 2016 per gli "Storici dell'Arte", ha affermato che l'immediata cogenza della riforma Brunetta non consente, neppure per i vincitori, di utilizzare graduatorie esitate da procedure non più in linea con l'attuale assetto legislativo. Mentre era la Circolare della Funzione Pubblica che distingueva fra "vincitori" ed "idonei". Ora, fermo restando che resta una differenza sostanziale fra i vincitori e gli idonei, il vero problema di fondo è, a mio avviso, il principio di IRRETROATTIVITA' della LEGGE, ex art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile. In pratica, se i VINCITORI, o a maggior ragione, ALCUNI vincitori, hanno in effetti potuto fruire di una legge vigente al momento della indizione delle procedure, anche dopo che tale legge, nelle more dei procedimenti concorsuali è cambiata, non si vede perchè di tale legge non possano fruire non solo i RESTANTI vincitori, ma anche gli IDONEI veri e propri. Delle due l'una: o è giusto che la legge si applichi immediatamente a tutti i partecipanti ai concorsi in oggetto, con la conseguenza però davvero assurda che nessun vincitore avrebbe potuto essere assunto, oppure non si applica immediatamente ai concorsi già banditi, ma allora non ha neppure senso distinguere fra VINCITORI ed IDONEI. La tesi della Funzione Pubblica, quindi, è profondamente contraddittoria perchè applica il princio di immediata vigenza della riforma Brunetta ai soli idonei, preservando incece i vincitori. Il Consiglio di Stato, invece, è più radicale nel sostenere che la nuova legge si applica anche ai vincitori. Ora, mentre la tesi della Funzione Pubblica è illegittima perchè contraddittoria, la tesi del Consiglio di Stato, per quanto in apparenza più coerente, è invece contrastante con il principo di IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE e con il principio del LEGITTIMO AFFIDAMENTO scaturente dai BANDI DI CONCORSO, come da tutti gli atti amministrativi in genere.
Ma è proprio questo il nodo focale da portare all'attenzione del Giudice del lavoro, il cui approccio ermeneutico è spesso stato più "sensibile" alle istanze dei lavoratori di quanto non lo sia quello del Giudice Amministrativo. Sono convintissimo, pertanto, che la vostra unica speranza è una pronuncia del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche perchè fra breve sarà proprio la Corte di Cassazione a doversi pronunciare sulla suddetta questione. Spesso la Cassazione ha disatteso gli orientamenti del Consiglio di Stato, mentre è più difficile che disattenda quello della Corte Costituzionale. Orbene, nel caso vostro la Cassazione potrebbe riaffermare una corretta applicazione del principio "TEMPUS REGIT ACTUM", affermando che, se pure le progressioni verticali interamente riservate al personale dipendente dell'Ente che bandisce, sono "cosa diversa" dai "CONCORSI PUBBLICI" per definizione, cioè quelli aperti all'esterno, ciò non toglie che i DIRITTI SOGGETTIVI nascenti dalle procedure di progressione verticale vecchio tipo, non possono "essere travolti" da una legge intervenuta dopo l'insorgenza dei diritti stessi. Il MIBACT, infatti, non ha ritirato i bandi ed annullato le procedure, con il chè ha dato piena attuazione alla promessa contenuta nei bandi stessi; ecco che allora avrebbe dovuto farlo a tutela e nell'interesse di tutti i partecipanti. Le leggi sulla proroga, inoltre, fino al 2009 hanno incluso anche le vostre graduatorie nella proroga, non si vede allora perchè non includere nella proroga le vostre graduatorie anche per gli anni 2010-2016, dal momento che il fine della proroga è la ultravigenza delle graduatorie che per motivi contingenti non è stato possibile utilizzare appieno.
Chiarito ciò, vi ricordo che il sottoscritto intende affiancare questi RICORSI con un PROGETTO DI LEGGE, da presentare entro fine anno con i deputati del Movimento 5 Stelle, per consentire finalmente di utilizzare le vostre graduatorie. Il progetto di legge è sinergico all'azione giudiziaria, poichè se entro il 2018, quando si spera di mandare a casa Renzi, la legge verrà approvata, essa potrebbe essere "determinante" per le decisioni dei giudici.
Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

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