13 Giugno 2019 21:59

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA

Gentili signore/i,

ieri c'è stata la seconda udienza relativa al ricorso sui 12 minuti per i quali non vi è stata pagata, fino al 2013, l'indennità di "disagio" per "articolazione oraria notturna o festiva". Ebbene, nonostante le memorie che ho fatto pervenire al Tribunale ad aprile di quest'anno ( avoi tutte inoltrate nella precedente mail), dove ho replicato puntualmente a Roma Capitale e ho dimostro che l'indennità che vi è stata pagata fino al 31 dicembre del 2014, non ha nulla a che vedere con l'indennità per "turnazione", che invece il Comune di Roma ha applicato solo con il contratto di Marino, dal 1 gennaio del 2015, e quindi ho dimostrato che la indennità oggetto di causa era pienamente "cumulabile" con le normali "maggiorazioni per orario notturno e festivo", previste dall'articolo 24, comma 5, del CCNL del 2000, ciò nonostante il Giudice, senza leggersi praticamente nulla di ciò che avevo scritto, ha rigettato il ricorso arrivando a sostenere che, poichè voi avete già percepito tali maggiorazioni per orario notturno e festivo, non vi spettava, almeno dal 2000 in poi, anche l'indennità di disagio per orario notturno e festivo, trattandosi di indennità che remunerano la stessa cosa!!! Si tratta di una affermazione assurda, perchè il Giudice applica il "divieto del cumulo", previsto solo nell'art. 22 che è la norma sulle "turnazioni", anche alla vostra indennità di disagio, che però non è l'indennità "per turnazioni", ma piuttosto una indennità specifica per determinati settori come i vigli urbani, finalizzata a remunerare il "disagio" non legato ai "turni", ma bensì alla particolare "articolazione in atto nel Corpo", dove l'orario non era dalle 22 alle 6 del mattino, come per il "urno notturno", ma bensì dalle 24 alle 7 del mattino, trattandosi di esigenze particolari in atto nel comune di Roma. Il Giudice, in altre parole, si è arrogato, in modo arbitrario, il diritto di sindacare la "cumulabilità" fra due voci completamente diverse fra loro, nonostante l'unico divieto di cumulo è quello fra l'indennità di turnazione ex art. 22 e la maggiorazione ex art. 24 ccnl. Il giudice, cioè, ha trattato l'indennità erogata a voi fino al 2014, come se fosse l'equivalente delle indennità per turnazione (che invece a voi sono state pagate solo dal 2015), dichiarando che essa non era cumulabile con le maggiorazioni!!!!!???!!!! Si tratta di una SENTENZA (cliccate sulla parola "sentenza") "MACROSCOPICAMENTE ERRATA", frutto di una lettura distorta e preconcetta da parte del giudice. Per di più, tale giudice ha finanche condannato voi tutti alle spese, per euro 12.000,00, oltre accessori (praticamente con gli accessori che il Comune applicherà si arriva a 19.000 euro). Occorre, entro 30 giorni, presentare appello avverso la sentenza (impugnando sia il mancato accoglimento che la condanna alle spese). Si tratta, certamente, di un grave caso di "ERRORE GIUDIZIARIO", che non potrà non sfuggire alla Corte di Appello. Inoltre, coloro che non dovessero fare appello, saranno esposti alla richiesta delle spese da parte del Comune, e potrebbero dover pagare per intero i 19 mila euro, se gli altri ricorrenti, che presentano appello, non le pagano. Invito, pertanto, TUTTI, davvero TUTTI, a presentare appello. Inoltro, a tal fine, le PROCURE (dovete cliccare sulla parola "PROCURE") che occorre sottoscrivere, da farmi pervenire, in originale cartaceo, entro il 28 giugno. Il costo del giudizio di appello, vista la convenzione con la UIL, è di euro 35 per gli iscritti al sindacato e di euro 70 per i non iscritti, cioè le stesse tariffe pagate alcuni anni addietro (2014 e 2015) per il primo grado di giudizio oggi concluso con la sentenza.
Ho creduto fortemente in questa causa, abbiamo la prova che il Comune non ha liquidato tale voce per questi minuti, ed oggi un giudice "arrogante" ed "ignorante" si permette di sindacare il fondamento di questa indennità, quasi riscrivendo lei il CCNL!!!! Vi prego di essere forti in questa battaglia, perchè sicuramente la vinceremo...troppo evidente è l'ingiustizia di questa sentenza!!!

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE