13 Settembre 2019 15:57

ADESIONI RICORSO IN CASSAZIONE

Gentili signori,

vi informo che coloro che non hanno ancora aderito al RICORSO IN CASSAZIONE potranno farlo, esclusivamente, nei seguenti giorni ed orari: lunedì 16 settembre, solo dalle ore 9 fino alle ore 13; martedì 17 settembre, solo dalle ore 15 fino alle ore 19; mercoledì 18 settembre, solo dalle ore 9 fino alle ore 13; giovedì 19 settembre, solo dalle ore 15 fino alle ore 19; venerdì 20 settembre, solo dalle ore 9 fino alle ore 13. Coloro che non potranno venire personalmente, potranno farci pervenire la procura firmata e i soldi, delegando un collega. Ovvero, potranno, in casi eccezionali, spedircela con posta raccomandata (purchè entro e non oltre il giorno ultimo di scadenza che è il 20 settembre p.v.). Pertanto, reinoltro il testo della PROCURA (cliccare sulla parola "PROCURA" e stampare e firmare). Coloro che verranno personalmente dovranno firmare direttamente sui fogli che il sottoscritto metterà a disposizione. Non è possibile ricevere le vostre procure nè per posta elettronica ordinaria nè per posta elettronica certificata, poichè mi occorre la vostra firma in originale cartaceo. Nè è possibile effettuare bonifici, poichè il sottoscritto sta acquisendo un nuovo conto corrente per tali operazioni. Verrà comunque rilasciata ricevuta e successiva fattura. Vi allego, per opportuna conoscenza, la sentenza recente del Tribunale di Roma che, per la medesima vicenda (anche se riguardante gli idonei per la dirigenza di Roma Capitale) ha accolto pienamente il ricorso fatto dal sottoscritto, condannando il comune all'immediato inquadramento come dirigenti dei ricorrenti, nonchè a effettuare la ricostruzione di carriera fin dal 2014. I ricorrenti vittoriosi sono stati immediatamente inquadrati come Direttori e oggi la loro vita è stata letteralmente stravolta in positivo! Vi informo, altresì, che il sottoscritto sta per ottenere l'udienza del primo giudizio in cassazione sulla questione (in relazione ad una causa fatta contro il ministero e vinta sia in primo grado che in appello!!!) e, pertanto, se la Cassazione deciderà in modo favorevole alla nostra tesi, tale precedente, se noto alla Corte - quando giudicherà anche per voi - comporterà la vittoria anche vostra!!! Ribadisco che, non impugnando in cassazione la sentenza della corte di appello, quest'ultima passerà in giudicato, e coloro che non hanno presentato ricorso perderanno definitivamente ogni diritto (come lo hanno già perso i 270 ricorrenti in primo grado che, nel 2015, non presentarono appello)! La causa è utile anche per coloro che sono già cessati dal servizio (o stanno per cessare) per pensionamento, ovvero quelli trasferiti ad altro ente per mobilità. Inoltre, in caso di vittoria, o direttamente a seguito della sentenza della cassazione, o all'esito del giudizio di appello bis conseguente al rinvio disposto dalla Corte, i ricorrenti vittoriosi potranno ottenere la ricostruzione della carriera consistente anche nel diritto a rivendicare le progressioni economiche in categoria D medio tempore effettuate da Roma Capitale (come quella effettuata nel 2017, preclusa invece a chi era già apicale C5). Le differenze retributive, inoltre, sussistono anche per il periodo in cui il ricorrente già C5 passasse a semplice D1, in quanto ha diritto a mantenere il maggior trattamento tabellare C5 (già goduto) come assegno ad personam, contemporaneamente rivendicando l'indennità di specifica responsabilità (euro 2.500 l'anno) che è connessa alla posizione D1, e questo anche se i relativi compiti non sono stati disimpegnati (trattandosi di somme richieste a titolo di risarcimento danni).

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE