23 giugno 2017 - 21:01

SENTENZA DELLA CORTE
DI APPELLO DI ROMA

Gentili Signore/i,

vi invio la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ROMA relativa alla vertenza promossa dalla vostra collega BERTOLINI contro ROMA CAPITALE. In primo grado il Giudice aveva riconosciuto il diritto della vostra collega alla progressione in categoria D, con decorrenza dal 01.01.2013. Secondo il giudice di primo grado, in pratica, non solo la graduatoria afferente la progrressione riservata agli interni doveva ritenersi "prorogata", per effetto delle leggi intervenute, fino al 31.12.2016 (proroga oggi estesa fino al 31.12.2017), ma, addirittura, il Comune si sarebbe assunto l'impegno di coprire i posti vacanti, per Funzionario Amministrativo D1, già nella Delibera di programmazione per il triennio 2010-2012.
Come ebbi modo di dire a qualcuno di voi, a caldo dopo la sentenza, mi sembrava eccessivo il ragionamento fatto dal giudice in primo grado, dato che la "programmazione di fabbisogno" (in particolare quella per gli anni 2010-2012) non equivale a "PIANO ASSUNZIONALE", quindi, seppure, oltre ai 380 posti banditi per i vincitori della progressione verticale per Funzionario Amm D1 e i 110 posti banditi per il concorso esterno, residuavano già allora ulteriori posti "vacanti", questo non vuol dire che tali posti fossero anche immediatamente "disponibili" e, comunque, da coprire tramite utilizzo della vostra graduatoria interna!

Ebbene, la Corte di Appello ha esattamente evidenziato questo vizio nella motivazione della sentenza di primo grado resa a favore della Bertolini, ed ha invece stabilito che detta dipendente non ha un diritto ad essere inquadrata fin dal 2013 come D1, dal momento che il Comune non aveva assunto alcun obbligo in tal senso. 

Pertanto, alla luce di questa sentenza, ritengo che sia utile per noi, che invece avevamo perso in primo grado con il giudice Picozzi in quanto, secondo lui, la proroga non si applica anche al vostro concorso, attendere il giudizio che sarà reso per noi nell'appello già promosso (l'udienza è prevista per il 18 aprile 2018), senza ora intraprendere un nuovo ricorso, che comunque poteva essere intrapreso solo da alcuni e non da tutti.

In pratica, nella sentenza che vi trasmetto, pubblicata il 26 maggio 2017, la Corte di Appello non affronta il tema della "prorogabilità" o meno delle vostre "graduatorie concorsuali interne", ma nega in radice il diritto della Bertolini per altri motivi. Questo vuol dire che, conviene rimanere ancora ancorati all'impostazione che detti fin dall'inizio al vostro ricorso. Cioè, io non ho detto che avevate tutti diritto ad essere inquadrati in area superiore già dal 2013, ma ho detto che bisognava riconoscere in capo a voi il diritto ad ottenere lo "scorrimento delle graduatorie" anche dopo il 28 dicembre 2013, per effetto della proroga prevista nel decreto D'Alia.

Oggetto del vostro ricorso è il diritto a vedersi riconoscere la vigenza ed utilizzabilità delle vostre graduatorie, e pertanto questo diritto è ancora oggi perorabile, pur dopo la sentenza negativa della Corte di Appello resa nei confronti della vostra collega.

Non resta, pertanto, che aspettare la data del 18 aprile 2018!

Cordiali saluti.

 

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE