25 Luglio 2016 - 13:50

NUOVO RICORSO PER DIRITTO ALLO
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
ENTRO IL 28.12.2013

Gentili Signore/i ,

vi annuncio che, in seguito ad una nuova elaborazione della complessa questione sul diritto allo scorrimento delle graduatorie, propongo di intraprendere un NUOVO RICORSO, avente ad oggetto il diritto allo scorrimento relativamente almeno a coloro che occupano una posizione in graduatoria tale da rientrare nei posti vacanti entro il 28.12.2013, al netto dei posti già riservati ai vincitori.

Mi spiego meglio: finora nel ricorso portato avanti per voi, che oggi pende in grado di appello, abbiamo sostenuto la tesi che le vostre graduatorie erano state prorogate, in virtù delle leggi recanti la proroga delle graduatorie. In tal modo avevano, infatti, deciso alcune sentenze del Tribunale di Roma, che hanno dato accoglimento ai ricorsi presentati da altri dipendenti comunali (v. sentenza sui vigili urbani, sentenza a favore della signora Bertolini, ecc). A maggio 2015 è intervenuto il TAR che, con la sentenza oggi oggetto di appello al Consiglio di Stato, ha stabilito che la proroga delle ultime leggi, almeno dal 2009 in poi, non si applica anche alle graduatorie delle "progressioni verticali riservate", ma solo ai concorsi "pubblici", intesi come aperti all'esterno. Il Tar, oggi supportato dal Consiglio di Stato, ha evidenziato il diverso termine "concorsi pubblici" presente nelle recenti leggi recanti la proroga, anzichè la più generica espressione "procedure di reclutamento" prima presente nelle leggi precedenti. Il Giudice Picozzi, se ricordate bene, ha quindi rigettato il nostro ricorso perchè ha aderito alla tesi del Tar e del Consiglio di Stato.

Tuttavia, esiste un altro "percorso argomentativo" per sostenere che, anche nell'ipotesi in cui, in effetti, la proroga non abbia più riguardato, dal 2009 in poi, le vostre graduatorie, resta il fatto che le suddette graduatorie sono rimaste formalmente IN VIGORE per 3 ANNI, e cioè fino al 28.12.2013. Orbene, pur aderendo alla tesi che le vostre graduatorie sarebbero scadute in data 28.12.2013, perchè non prorogate, resta il fatto che, in base al principio "TEMPUS REGIT ACTUM", le vostre procedure, in quanto autorizzate dalla Giunta entro il 31.12.2009, e relative a posti già vacanti entro tale data, devono essere interamente regolate dalla legge del tempo in cui sono state autorizzate, non dalla legge posteriore, cioè la legge Brunetta. Così ha affermato il Tar Lazio nella sentenza n. 6309 del 4 maggio 2015, confermata addirittura da Consiglio di Stato con la sentenza n. 487 del 02.02.2016.

Non solo: oltre a tali sentenze, esiste una "norma speciale", contenuta nella legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014), e cioè il comma 269 dell'articolo 1, che in via eccezionale, per l'Agenzia delle Dogane, consente, per l'anno 2015, lo "scorrimento delle graduatorie" delle progressioni verticali già indette. Sulla base di tale norma, l'Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale ha provveduto ad inquadrare in AREA III tutti gli idonei delle suddette progressioni verticali già espletate. Il provvedimento in questione cita la particolare proroga prevista per tali graduatorie, fino al 30 giugno 2015, dall'art. 1, comma 4, lettera b-bis), del D.L. n. 150 del 2013, convertito in Legge n. 15 del 2014 (milleproroghe 2014). Orbene, dall'esame di tali disposizioni di legge emerge che, relativamente agli anni di vigenza "ordinaria" delle graduatorie, il legislatore non ha inteso vietare lo "scorrimento delle graduatorie" afferenti le "progressioni verticali". Se infatti per tali graduatorie lo scorrimento non fosse stato più possibile, in assoluto, dopo il 1 gennaio 2010, come sostengono le circolari della Funzione Pubblica, non sarebbe stato possibile effettuare lo scorrimento delle graduatorie neppure per i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane. L'art. 1, comma 269, infatti, è sì una norma eccezionale, ma solo nel senso che consente, eccezionalmente per l'anno 2015, lo scorrimento delle suddette graduatorie, in deroga al divieto di effettuare "scorrimenti" di qualsivoglia graduatoria, imposto nella stessa legge di stabilità per il 2015 dai commi 424 ss. La deroga, cioè, si muove in questo ambito, ma non nel senso che viene derogato il "principio" di cui alla legge Brunetta. Qualora il legislatore avesso inteso derogare in assoluto al divieto di scorrere graduatorie afferenti "progressioni verticali riservate", dopo il 31 dicembre 2009, avrebbe dovuto specificare che lo scorrimento previsto, appunto, dal suddetto comma 269 era anche in deroga ai principi ex art. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150-2009. Nessun riferimento, invece, compare in merito a tali articoli. La deroga, pertanto, è solo quella di consentire lo "scorrimento", relativamente a graduatorie espressamente vigenti fino al 30 giugno 2015, in via eccezionale rispetto al divieto di scorrimento, imposto per gli anni 2014 e 2015 dalla legge di stabilità. Inoltre il Tar e il Consiglio di Stato, debitamente richiamati nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, hanno appunto stabilito che, in base al princio "tempus regit actum" le procedure di progressione indette prima della entrata in vigore della riforma Brunetta, debbono essere interamente regolate dalla legge vigente al momento in cui sono indette, non in base alla legge succesiva. E ciò spiegherebbe perchè le graduatorie delle progressioni verticali indette dall'Agenzia delle Dogane, sono state utilizzate.

Quindi: anche se la proroga non ha investito le vostre graduatorie, resta il fatto che, relativamente ai posti vacanti già istituiti in pianta organica entro il 31 dicembre del 2009, lo scorrimento della graduatoria sarebbe stato possibile almeno durante la vigenza ordinaria delle graduatorie, cioè fino al 28.12.2013. Per tali posti, quindi, ed entro il 28.12.2013, eravate in diritto di chiedere lo scorrimento delle vostre graduatorie, essendo la vigenza ordinaria triennale, prevista nell'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego, valevole per ogni graduatoria, sia quella del concorso pubblico che quella di ogni altra procedura selettiva, anche interna. Inoltre, ho reperito alcune sentenze dei Tribunali del lavoro che, con riferimento alle progressioni verticali medesime, stabiliscono che le procedure suddette debbono essere interamente regolate dalla legge in vigore nel momento in cui sono state indette, non in base alla legge posteriore. Poichè la legge in vigore fino al 2009 consentiva di indire progressioni verticali riservate ai dipendenti, e il regolamento delle medesime prevedeva la vigenza ordinaria di 3 anni anche al fine di coprire posti vacanti resisi disponibili nel suddetto triennio, bisogna necessariamente concludere che:

"fino al 28.12.2013, per i posti vacanti e disponibili entro tale data era possibile effettuare lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di progressione verticale bandite dal Comune di Roma".

Poichè il Comune, invece, dopo avere avviato un primo scorrimento nel 2011, ha bloccato ogni ulteriore scorrimento perchè si è uniformato alla circolare della Funzione Pubblica, negando il diritto allo scorrimento anche durante la vigenza ordinaria e relativamente a posti già vacanti e disponibili entro il 2009, il Comune medesimo ha di fatto violato il principio di irretroattività della legge, vietando lo scorrimento anche durante il tempo in cui esso era ancora fattibile.

Tuttavia, al fine di impostare in tal modo la vertenza, bisogna allestire un nuovo ricorso con queste nuovi argomentazioni. Infatti, nel giudizio di appello la causa va avanti secodo l'impostazione per cui, alle vostre graduatorie si applica la proroga fino al 31 dicembre 2016. Non è stato più chiesto lo scorrimento limitato fino al 28.12.2013. Per chiedere tale più limitato scorrimento, trattandosi di impostazione nuova della causa, bisogna intraprendere un nuovo ricorso. Tale ricorso lo potranno fare solo una parte degli idonei, e cioè tutti coloro che occupano una posizione in graduatoria tale da rientrare nel contingente di posti vacanti entro il 28.12.2013, poichè si tratta di posti già istituiti in pianta organica nel 2009 (prima della entrata in vigore della legge Brunetta), e al netto dei posti comunque riservati, per ciascun profilo professionale, ai vincitori dei coevi concorsi pubblici.

Questo non significa rinunciare all'appello già pendente, la cui udienza, relativamente a 358 ricorrenti, è fissata per il 18 aprile 2018, significa solo andare a "ritagliare", nell'ambito di tutti gli idonei, una "fetta di persone" che, con tali nuove argomentazioni, anche senza la proroga potrebbero vedersi riconosciuto un diritto già maturato entro il 28.12.2013. Pertanto, a settembre invierò una nuova comunicazione, indicandovi per ogni profilo quanti sono gli idonei che possono intraprendere questo nuovo ricorso. Tale ricorso sarà comunque gratuito, poichè ritengo giusto venir incontro a quanti hanno già sostenuto notevoli spese, fra un ricorso e l'altro.

Con questa bella notizia vi saluto cordialmente, augurando a tutti buone vacanze!!

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE