Gentili
Signore/i,
Vi comunico che
il Giudice Dott.
Ottavio Picozzi
ha depositato in
data 24
novembre u.s.
le motivazioni
della sentenza
nella quale ha
rigettato
il nostro
ricorso,
compensando le
spese di lite.
Ho atteso
insieme a voi
impazientemente
il deposito
della
motivazione,
ponendomi un
interrogativo:
il Giudice ha
rigettato il
ricorso perchè
ha ritenuto le
vostre
graduatorie non
più vigenti in
quanto non
utilizzabili in
base alla legge
Brunetta e alla
mancata proroga
delle
graduatorie
afferenti le
progressioni
verticali e i
concorsi
interni, oppure
è entrato nel
merito pieno del
diritto da voi
rivendicato,
ritenendo che
anche se le
vostre
graduatorie sono
vigenti, voi non
avreste alcun
diritto ad
essere
inquadrati in
categoria
superiore perchè
l'ente non si è
assunto alcun
obbligo ai
suddetti fini?
Ebbene, il
Giudice ha
rigettato il
ricorso perchè,
dopo pagine e
pagine di
sentenza nella
quale ripercorre
le
argomentazioni
delle parti,
solo a partire
dalla pagina 49,
intitolata
"MOTIVI DELLA
DECISIONE",
afferma il
proprio pensiero
affermando che "contrariamente
a quanto
sostenuto dai
ricorrenti, le
graduatorie dei
concorsi interni
non sono
attualmente
assimilabili
ai concorsi
pubblici, aperti
all'esterno".
Quindi richiama
per esteso la
sentenza del Tar
Lazio n.
7416-2015,
pubblicata il 25
maggio 2015, e
sceglie di
uniformarsi a
detta sentenza,
come anche alla
sentenza del
Tribunale di
Roma n. 6434 del
25.06.2015.
A questo punto è
chiaro che la
sentenza
è illegittima
perchè priva di
ogni motivazione.
Il Giudice,
infatti, non
spiega con
proprie
motivazioni
perchè a suo
dire le vostre
graduatorie sono
inutilizzabili e
non prorogate,
non confuta gli
"argomenti"
offerti dalla
vostra difesa
che militano per
una
interpretazione
del termine
"concorsi
pubblici" idonea
a ricomprendere
al suo interno,
oltre che i
concorsi
pubblici
esterni, anche i
concorsi interni
per l'accesso
alla categoria
superiore.
Questo Giudice,
quindi, ha
preferito
aderire alla
ultima scia di
sentenze emesse
dai giudici di
primo grado,
senza
considerare
però, come
invece ha
argomentato la
vostra difesa,
che i
giudici di
livello
superiore
hanno fino ad
oggi tutti
ritenuto, in
maggioranza, che
anche i concorsi
"interni" per
l'accesso ad un
nuovo posto di
lavoro,
sono concorsi
"pubblici" a
tutti gli
effetti.
Più volte il
sottoscritto ha
richiamato e
prodotto le
sentenze della
Suprema Corte di
Cassazione, del
Consiglio di
Stato e della
Corte dei Conti,
che hanno
sostenuto detta
ultima tesi.
In particolare
l'Adunanza
Plenaria del
Consiglio di
Stato del 2012,
la cui autorità
è simile a
quella della
Corte
Costituzionale,
ha affermato
che, agli
effetti della
normativa in
materia di
limiti
assunzionali, i
concorsi interni
suddetti
sono
equiparabili ai
concorsi
pubblici veri e
propri,
perchè comunque
comportano una
nuova spesa per
le
amministrazioni.
Quindi, il
legislatore
della
proroga,
avendo prorogato
le graduatorie
proprio in
quanto vi erano
stati limiti
alla loro
utilizzazione
negli anni
precedenti,
non
poteva che
prorogare tutte
le graduatorie
vigenti in quel
momento, sia
quelle dei
concorsi esterni
che quelle dei
concorsi interni.
La normativa
sulla proroga,
perciò, ha un
contenuto
diverso e si
pone su un piano
differente dalla
normativa della
legge Brunetta,
che invece
regola le
future
procedure di
progressione
verticale
imponendo il
carattere
"aperto
all'esterno"
delle suddette
progressioni.
Una normativa
regola l'ultilizzo
delle
graduatorie
già
esistenti,
l'altra, invece,
regola le
assunzioni
legate alle
nuove
procedure
indette dopo
l'entrata in
vigore della
legge Brunetta.
Di questo
avviso,
peraltro, è
stato il
Tribunale di
Roma nelle
seguenti
pronunce:
1)
sentenza del
Tribunale di
Roma n. 1693 del
17.02.2014,
con cui il
sottoscritto ha
vinto in primo
grado la analoga
causa relativa
ai vigili
urbani;
2)
sentenza del
Tribunale di
Roma n. 9960 del
27.10.2014,
con cui la
vostra collega
Bertolini, 11^
idonea non
inquadrata in
categoria
superiore,
quindi dopo
alcuni di voi,
ha vinto anche
lei in primo
grado l'identica
causa che voi
avete promosso
con il
sottoscritto;
3)
ordinanza del
Tribunale di
Roma n. 5240 del
02.04.2015,
con cui è stato
dichiarato dal
collegio
composto da ben
3 magistrati,
che "non
vi è dubbio che
le suddette
graduatorie sono
vigenti".
A questo punto è
fondamentale
presentare
immediatamente
APPELLO avverso
la sentenza, per
attingere il
giudizio dei
giudici
del secondo
grado,
i quali dovranno
anche
pronunciarsi
sugli appelli
proposti da Roma
Capitale avverso
le sentenze
suindicate del
Tribunale di
Roma, che hanno
invece dato
ragione agli
idonei.
Se la Corte di
Appello dovesse
confermare le
sentenze dei
primi giudici
che hanno dato
ragione agli
idonei, è
alquanto
"probabile" che
darebbero
ragione anche a
voi, a meno di
non cadere in
contraddizione,
ribaltando così
la sentenza del
Giudice Picozzi.
A quel punto, è
vero, il Comune
farebbe
ricorso in
cassazione,
ma si
arriverebbe
proprio
all'ultimo grado
di giudizio, che
stabilirebbe se
le vostre
graduatorie
erano vigenti e
quindi
utilizzabili
oppure no.
Per ottenere gli
ultimi gradi di
giudizio bisogna
per forza fare
appello:
d'altronde, se
foste stati voi
a vincere in
primo grado il
comune avrebbe
comunque fatto
appello, e voi
avreste comunque
dovuto sostenere
un nuovo
giudizio, con
tempi ulteriori
e nuovi costi.
Vi dico che,
statisticamente,
oggi
il 50% delle
sentenze del
primo grado di
giudizio vengono
ribaltate in
appello,
quindi
presentare
appello è
comunque una
buona
opportunità,
anche se non la
certezza, di
vincere in
secondo grado.
Vi dico però,
anche, che chi
non presenta
appello subirà
gli effetti del
passaggio in
giudicato, solo
per lui, di
questa sentenza
sfavorevole:
quindi, se in
appello gli
appellanti
dovessero
vincere, ed
alcuni di voi
non avevano
presentato
appello,
costoro che non
hanno presentato
appello
rimarrebbero
tagliati fuori
dagli effetti
favorevoli della
seconda
pronuncia.
Quanto ai tempi
del ricorso e
agli effetti
della sentenza
in appello,
debbo infine
ricordarvi che,
anche se per
giungere ad una
seconda sentenza
ci vorranno
almeno
altri 3 anni,
in caso di
vittoria in
appello gli
effetti della
sentenza
retroagiscono
sempre
al momento della
presentazione
del ricorso in
primo grado.
Quindi, chi
vincerà in
appello fra 3
anni, nel 2018,
otterrà il
diritto
all'inquadramento
in categoria
superiore
con
effetto dal 2014,
potendo poi
azionare, in
caso di conferma
in cassazione,
il giudizio di
ottemperanza per
la
ricostruzione
della carriera,
acquisendo gli
scatti economici
non fruiti in
questi anni nel
livello
superiore.
A questo punto
invito
caldamente
TUTTI, davvero
TUTTI, a non
rinunciare ad
andare avanti
nella suddetta
contesa
giudiziaria, per
non pentirsi
eventualmente un
giorno nel caso
in cui vi fosse
un ribaltamento
di questa
sentenza, a
beneficio però
solo di quelli
che hanno fatto
appello ed a
discapito di chi
non è andato
avanti.
TEMPI E
COSTI
DELL'ADESIONE
Poichè la
sentenza è stata
depositata il 24
novembre u.s.,
ma è anche stata
notificata
il giorno
venerdì
27 novembre u.s.,
il termine per
APPELLARE è di
30 GIORNI, che
decorrono dal
giorno 27
novembre: quindi
scadrà
improrogabilmente
in data
28 dicembre p.v.
(scadeva il 27
che è domenica).
E' evidente però
che le adesioni
devono terminare
possibilmente
prima di natale,
e a tal fine ho
fissato come
data
ultima il giorno
18 dicembre p.v..
Il costo del
nuovo giudizio
di apello è di
euro
100,00 a persona,
come avevo
peraltro
preannunciato
fin dall'inizio
quando avevate
aderito al primo
ricorso: il
fatto che molti
di voi hanno
speso, in questi
due anni, altri
50 euro alla
volta per ognuno
degli altri
ricorsi
presentati
ulteriormente,
non significa
che debba essere
dimunuito il
costo di questo
nuovo giudizio.
Ricordo,
infatti, che le
ulteriori somme
versate sono
servite,
rispettivamente,
per il ricorso
d'urgenza per
ottenere il
monitoraggio,
per il
successivo
reclamo, nonchè
per il ricorso
al Tar e per il
successivo
appello al
Consiglio di
Stato (vi
ricordo che al
momento pende
già il giudizio
di appello al
Consiglio di
Stato, quindi ci
sarà prima o poi
anche una
pronuncia di
questo organo
giudicante).
Al fine di
raccogliere il
maggior numero
di adesioni, si
invitano tutti
coloro che
potranno
intervenire ad
essere presenti
nella
riunione che si
terrà il giorno
mercoledì 2
dicembre p.v.,
alle ore 16 e
fino alle ore
19, presso la
saletta della
Chiesa "Cristo
Re" ubicata
in via Podgora
n. 9, adicacente
alla sede RAI di
viale Mazzini.
Nel frattempo,
invito tutti a
leggere e
scaricare la
sentenza e a
leggere anche le
mie memorie
difensive
finali, entrando
nel sito
www.giuseppepiotorcicollo.it:
lì potrete
accedere ad
un'area a voi
esclusivamente
riservata,
digitando i
seguenti codici
segreti: (codici
inviati solo
alle persone
interessate).
Le
suddette parole
chiave vanno
scritte in
carattere
minuscolo e
tutto attaccato.
Raccomando
espressamente ad
ognuno di voi di
non comunicare a
terze persone le
suddette
credenziali,
trattandosi di
accesso a dati
riservati e
sensibili, anche
ai fini della
normativa sulla
privacy.
Sempre sul sito,
potete scaricare
e stampare il
modulo
per la procura,
da firmare per
il giudizio di
appello.
Consiglio di
firmare tutti i
colleghi di uno
stesso ufficio o
dipartimento
sullo
stesso foglio,
al fine di
evitare il
proliferarsi di
troppi fogli.
Chi non può,
quindi, venire
alla riunione di
mercoledì
pomeriggio, può
apporre la
propria firma ed
il proprio nome
in stampatello
maiscolo e
consegnare il
suddetto foglio
al collega che
sarà invece
presente alla
riunione, nella
quale avrà la
ricevuta di
pagamento.
Coloro, infine,
che vorranno
venire di
persona a
firmare la
procura o a
consegnare le
firme di altri
colleghi che non
sono potuti
venire meroledì,
potranno farlo
venendo nel mio
studio
in uno dei
seguenti giorni
ed orari,
purchè
entro la data
ultima del 18
dicembre p.v:
lunedì
o
mercoledì
o
venerdì
dalle ore 9 alle
ore 13;
martedì
o
giovedì
dalle ore 15
alle ore 19. Lo
studio, come
sapete, è in
via
Carlo Mirabello
n. 11,
nei pressi di
piazzle Clodio.
Ci vediamo
intanto
mercoledì.
Buona giornata
Avv. Giuseppe
Pio Torcicollo
Per info:
06-37891054