30 Novembre 2015 - 11:28

APPELLO SENTENZA

Gentili Signore/i,

Vi comunico che il Giudice Dott. Ottavio Picozzi ha depositato in data 24 novembre u.s. le motivazioni della sentenza nella quale ha rigettato il nostro ricorso, compensando le spese di lite.

Ho atteso insieme a voi impazientemente il deposito della motivazione, ponendomi un interrogativo: il Giudice ha rigettato il ricorso perchè ha ritenuto le vostre graduatorie non più vigenti in quanto non utilizzabili in base alla legge Brunetta e alla mancata proroga delle graduatorie afferenti le progressioni verticali e i concorsi interni, oppure è entrato nel merito pieno del diritto da voi rivendicato, ritenendo che anche se le vostre graduatorie sono vigenti, voi non avreste alcun diritto ad essere inquadrati in categoria superiore perchè l'ente non si è assunto alcun obbligo ai suddetti fini?

Ebbene, il Giudice ha rigettato il ricorso perchè, dopo pagine e pagine di sentenza nella quale ripercorre le argomentazioni delle parti, solo a partire dalla pagina 49, intitolata "MOTIVI DELLA DECISIONE", afferma il proprio pensiero affermando che "contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le graduatorie dei concorsi interni non sono attualmente assimilabili ai concorsi pubblici, aperti all'esterno".

Quindi richiama per esteso la sentenza del Tar Lazio n. 7416-2015, pubblicata il 25 maggio 2015, e sceglie di uniformarsi a detta sentenza, come anche alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6434 del 25.06.2015.

A questo punto è chiaro che la sentenza è illegittima perchè priva di ogni motivazione. Il Giudice, infatti, non spiega con proprie motivazioni perchè a suo dire le vostre graduatorie sono inutilizzabili e non prorogate, non confuta gli "argomenti" offerti dalla vostra difesa che militano per una interpretazione del termine "concorsi pubblici" idonea a ricomprendere al suo interno, oltre che i concorsi pubblici esterni, anche i concorsi interni per l'accesso alla categoria superiore. Questo Giudice, quindi, ha preferito aderire alla ultima scia di sentenze emesse dai giudici di primo grado, senza considerare però, come invece ha argomentato la vostra difesa, che i giudici di livello superiore hanno fino ad oggi tutti ritenuto, in maggioranza, che anche i concorsi "interni" per l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, sono concorsi "pubblici" a tutti gli effetti. Più volte il sottoscritto ha richiamato e prodotto le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che hanno sostenuto detta ultima tesi.

In particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2012, la cui autorità è simile a quella della Corte Costituzionale, ha affermato che, agli effetti della normativa in materia di limiti assunzionali, i concorsi interni suddetti sono equiparabili ai concorsi pubblici veri e propri, perchè comunque comportano una nuova spesa per le amministrazioni. Quindi, il legislatore della proroga, avendo prorogato le graduatorie proprio in quanto vi erano stati limiti alla loro utilizzazione negli anni precedenti, non poteva che prorogare tutte le graduatorie vigenti in quel momento, sia quelle dei concorsi esterni che quelle dei concorsi interni.

La normativa sulla proroga, perciò, ha un contenuto diverso e si pone su un piano differente dalla normativa della legge Brunetta, che invece regola le future procedure di progressione verticale imponendo il carattere "aperto all'esterno" delle suddette progressioni. Una normativa regola l'ultilizzo delle graduatorie già esistenti, l'altra, invece, regola le assunzioni legate alle nuove procedure indette dopo l'entrata in vigore della legge Brunetta.

Di questo avviso, peraltro, è stato il Tribunale di Roma nelle seguenti pronunce:

1) sentenza del Tribunale di Roma n. 1693 del 17.02.2014, con cui il sottoscritto ha vinto in primo grado la analoga causa relativa ai vigili urbani;

2) sentenza del Tribunale di Roma n. 9960 del 27.10.2014, con cui la vostra collega Bertolini, 11^ idonea non inquadrata in categoria superiore, quindi dopo alcuni di voi, ha vinto anche lei in primo grado l'identica causa che voi avete promosso con il sottoscritto;

3) ordinanza del Tribunale di Roma n. 5240 del 02.04.2015, con cui è stato dichiarato dal collegio composto da ben 3 magistrati, che "non vi è dubbio che le suddette graduatorie sono vigenti".

A questo punto è fondamentale presentare immediatamente APPELLO avverso la sentenza, per attingere il giudizio dei giudici del secondo grado, i quali dovranno anche pronunciarsi sugli appelli proposti da Roma Capitale avverso le sentenze suindicate del Tribunale di Roma, che hanno invece dato ragione agli idonei. Se la Corte di Appello dovesse confermare le sentenze dei primi giudici che hanno dato ragione agli idonei, è alquanto "probabile" che darebbero ragione anche a voi, a meno di non cadere in contraddizione, ribaltando così la sentenza del Giudice Picozzi.

A quel punto, è vero, il Comune farebbe ricorso in cassazione, ma si arriverebbe proprio all'ultimo grado di giudizio, che stabilirebbe se le vostre graduatorie erano vigenti e quindi utilizzabili oppure no.

Per ottenere gli ultimi gradi di giudizio bisogna per forza fare appello: d'altronde, se foste stati voi a vincere in primo grado il comune avrebbe comunque fatto appello, e voi avreste comunque dovuto sostenere un nuovo giudizio, con tempi ulteriori e nuovi costi.

Vi dico che, statisticamente, oggi il 50% delle sentenze del primo grado di giudizio vengono ribaltate in appello, quindi presentare appello è comunque una buona opportunità, anche se non la certezza, di vincere in secondo grado.

Vi dico però, anche, che chi non presenta appello subirà gli effetti del passaggio in giudicato, solo per lui, di questa sentenza sfavorevole: quindi, se in appello gli appellanti dovessero vincere, ed alcuni di voi non avevano presentato appello, costoro che non hanno presentato appello rimarrebbero tagliati fuori dagli effetti favorevoli della seconda pronuncia.

Quanto ai tempi del ricorso e agli effetti della sentenza in appello, debbo infine ricordarvi che, anche se per giungere ad una seconda sentenza ci vorranno almeno altri 3 anni, in caso di vittoria in appello gli effetti della sentenza retroagiscono sempre al momento della presentazione del ricorso in primo grado. Quindi, chi vincerà in appello fra 3 anni, nel 2018, otterrà il diritto all'inquadramento in categoria superiore con effetto dal 2014, potendo poi azionare, in caso di conferma in cassazione, il giudizio di ottemperanza per la ricostruzione della carriera, acquisendo gli scatti economici non fruiti in questi anni nel livello superiore.

A questo punto invito caldamente TUTTI, davvero TUTTI, a non rinunciare ad andare avanti nella suddetta contesa giudiziaria, per non pentirsi eventualmente un giorno nel caso in cui vi fosse un ribaltamento di questa sentenza, a beneficio però solo di quelli che hanno fatto appello ed a discapito di chi non è andato avanti.

TEMPI E COSTI DELL'ADESIONE

Poichè la sentenza è stata depositata il 24 novembre u.s., ma è anche stata notificata il giorno venerdì 27 novembre u.s., il termine per APPELLARE è di 30 GIORNI, che decorrono dal giorno 27 novembre: quindi scadrà improrogabilmente in data 28 dicembre p.v. (scadeva il 27 che è domenica).

E' evidente però che le adesioni devono terminare possibilmente prima di natale, e a tal fine ho fissato come data ultima il giorno 18 dicembre p.v..

Il costo del nuovo giudizio di apello è di euro 100,00 a persona, come avevo peraltro preannunciato fin dall'inizio quando avevate aderito al primo ricorso: il fatto che molti di voi hanno speso, in questi due anni, altri 50 euro alla volta per ognuno degli altri ricorsi presentati ulteriormente, non significa che debba essere dimunuito il costo di questo nuovo giudizio. Ricordo, infatti, che le ulteriori somme versate sono servite, rispettivamente, per il ricorso d'urgenza per ottenere il monitoraggio, per il successivo reclamo, nonchè per il ricorso al Tar e per il successivo appello al Consiglio di Stato (vi ricordo che al momento pende già il giudizio di appello al Consiglio di Stato, quindi ci sarà prima o poi anche una pronuncia di questo organo giudicante).

Al fine di raccogliere il maggior numero di adesioni, si invitano tutti coloro che potranno intervenire ad essere presenti nella riunione che si terrà il giorno mercoledì 2 dicembre p.v., alle ore 16 e fino alle ore 19, presso la saletta della Chiesa "Cristo Re" ubicata in via Podgora n. 9, adicacente alla sede RAI di viale Mazzini.

Nel frattempo, invito tutti a leggere e scaricare la sentenza e a leggere anche le mie memorie difensive finali, entrando nel sito www.giuseppepiotorcicollo.it: lì potrete accedere ad un'area a voi esclusivamente riservata, digitando i seguenti codici segreti: (codici inviati solo alle persone interessate). Le suddette parole chiave vanno scritte in carattere minuscolo e tutto attaccato. Raccomando espressamente ad ognuno di voi di non comunicare a terze persone le suddette credenziali, trattandosi di accesso a dati riservati e sensibili, anche ai fini della normativa sulla privacy.

Sempre sul sito, potete scaricare e stampare il modulo per la procura, da firmare per il giudizio di appello. Consiglio di firmare tutti i colleghi di uno stesso ufficio o dipartimento sullo stesso foglio, al fine di evitare il proliferarsi di troppi fogli. Chi non può, quindi, venire alla riunione di mercoledì pomeriggio, può apporre la propria firma ed il proprio nome in stampatello maiscolo e consegnare il suddetto foglio al collega che sarà invece presente alla riunione, nella quale avrà la ricevuta di pagamento.

Coloro, infine, che vorranno venire di persona a firmare la procura o a consegnare le firme di altri colleghi che non sono potuti venire meroledì, potranno farlo venendo nel mio studio in uno dei seguenti giorni ed orari, purchè entro la data ultima del 18 dicembre p.v: lunedì o mercoledì o venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì o giovedì dalle ore 15 alle ore 19. Lo studio, come sapete, è in via Carlo Mirabello n. 11, nei pressi di piazzle Clodio.

Ci vediamo intanto mercoledì.

Buona giornata

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

Per info:

06-37891054

 

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE