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Gentili signore/i,
come voi sapete in data 16 dicembre u.s. sono state pubblicate le graduatorie relative alle PEO (Progressioni di Livello) con decorenza dal 1 luglio 2020. Questa la decisione assunta da Roma Capitale: su oltre 16.000 domande pervenute, sono state stilate le "graduatorie di merito" per i partecipanti in cat B (All. 1), cat C (All. 2), cat D (All. 3), nonchè l'elenco degli "esclusi" dalla procedura (All. 4). Orbene, si evidenzia che:
in cat B, "34 idonei", che hanno cioè conseguito il punteggio totale compreso fra 60 e 63,75 per i 3 fattori considerati (anni di servizio, titoli culturali e valutazione della performance), non hanno conseguito la "progressione di livello" (v. All 1 alla determinazione dirigenziale n. GB 2221/2020); in cat C, circa "3.500 idonei", che hanno cioè conseguito il punteggio totale compreso fra 60 e 80,25 per i 3 fattori considerati (anni di servizio, titoli culturali e valutazione della performance), non hanno conseguito la "progressione di livello" (v. All 2 alla determinazione dirigenziale n. GB 2221/2020);
in cat D, circa "1.400 idonei", che hanno cioè conseguito il punteggio totale compreso fra 60 e 89,75 per i 3 fattori considerati (anni di servizio, titoli culturali e valutazione della performance), non hanno conseguito la "progressione di livello" (v. All 3 alla determinazione dirigenziale n. GB 2221/2020).
Inoltre, vi sono circa "150 esclusi", cioè che hanno presentato la domanda di partecipazione ma non sono stati neppure valutati, per la ragione "cambio profilo" o altro motivo: v. All 4 alla determinazione dirigenziale n. GB 2221/2020.
Infine, nella graduatoria per C vi sono quelli che non hanno conseguito la sufficienza ("idoneità") di 60/60 solo perchè si sono visti assegnare "0" per il fattore "valutazione della performance", in quanto non avevano 3 anni di servizio da valutare ma meno di 3: sono principalmente i dipendenti assunti nel 2018, ma anche dipendenti che erano stati sospesi dal servizio per motivi disciplinari, e dunque hanno perso parte del triennio da valutare (il triennio è quello 2017-2019).
Orbene, si tratta di tre decisioni assunte dal Comune di Roma e assolutamente "illegittime", per i seguenti motivi.
1) Innanzi tutto, la scelta di "limitare" la "promozione di livello" solo per un "50% degli aventi diritto", cioè per un 50% degli idonei, è del tutto priva di un fondamento normativo, sia nella legge, sia nel CCNL che nello stesso CCDI del 2019. Tutte le fonti normative citate, è vero, consentono la progressione di livello per una "quota limitata" di dipendenti, ma tale concetto "quota limitata", innanzi tutto, non è sinonimo del "50%", altrimenti la legge avrebbe detto "50%". Inoltre, il concetto di "quota limitata" è espressamente ancorato, nel CCNL, a due fattori: "risorse economiche stanziate"; "superamento delle selezioni" e quindi conseguimento del "merito". Sono questi, e non altri, i fattori considerati dalla legge, che si aggiungono al requisito della "anzianità di 2 anni nel livello". Quindi, tutti coloro che hanno 2 anni di anzianità di livello, possono partecipare alle PROGRESSIONI ECONOMICHE e sono considerati VINCITORI se: si piazzano nei limiti dei posti "banditi" (che tengono conto delle risorse utilizzabili; N.B: in tal caso il Comune non ha indicato un numero massimo di posti per categoria, ma l'unico limite è quello delle risorse, che avrebbe consentito un numero maggiore di promozioni); hanno inoltre superato la selezione conseguento l'idoneità, cioè il punteggio che nel vostro caso è di 60/100. Non vi sono altre restrizioni da operare, all'infuori di quelle ora citate, altrimenti lo avrebbe detto il Bando e il CCDI, che nulla dicono in proposito.
Pertanto, l'avere escluso dalla "promozione di livello" 34 idonei in B, 3.500 idonei in C, 1.400 idonei in D, cioè un totale di quasi 5.000 idonei, è una decisione MACROSCOPICAMENTE ILLEGITTIMA, che integra un vero "ABUSO DI POTERE. Ed invero, è lo stesso Comune di Roma Capitale che aveva chiarito ciò presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella corrispondenza intercorsa fra ottobre e novembre c.a.. Il fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, forse per "far quadrare i conti dello Stato", si sia inventato questo ulteriore "limito restrittivo" del 50% degli "aventi diritto", costituisce un elemento che non è di ostacolo al vostro "diritto soggettivo", perchè, come è noto, le circolari ministeriali non sono norme di legge, ma sono cd. "norme interne", che non vincolano i soggetti, e tanto meno possono vincolare il "Giudice", che è soggetto solo alla legge!
Pertanto, il sottoscritto propone un RICORSO per tutti coloro che, pur avendo conseguito un minimo di 60/100 in ciascuna delle 3 graduatorie, non sono stati promossi nel livello superiore: sono i dipendenti per i quali nell'ultima colonna appare la dicitura "non conseguita". Visto il numero molto elevato di possibili adesioni, il costo del ricorso per ogni ricorrente viene fissato in euro 50 per i convenzionati e in euro 100 per i non convenzionati. Si tratta di un RICORSO che ha alte possibilità di accoglimento!
2) Altrettanto illegittima è la scelta di avere "escluso" i dipendenti che hanno "cambiato profilo professionale" (da insegnanti ad amministrativi, da istruttori di polizia locale ad amministrativi e viceversa). Infatti, il cd. "cambio profilo" non integra una "interruzione " del rapporto di lavoro, ma solo un mutamento delle mansioni che non è rilevante ai fini della "valutazione della performance", in quanto ciò che rileva è l'anzianità "nella posizione economica" (C2, C4, D3, ecc), non quella del profilo professionale. D'altronde, le schede di valutazioni sono trasversali ai vari profili professionali, quindi la valutazione viene effettuata prescindendo dal profilo professionale ma considerando l'apporto "quali-quantitativo" del dipendente, in termini individuali e di gruppo. Pertanto, i circa 150 "esclusi" possono presentare RICORSO. Trattandosi di una platea molto più ristretta di potenziali ricorrenti, il costo è fissato in euro 250 per i convenzionati e in euro 500 per i non convenzionati (ovviamente nel ricorso di costoro è compresa anche la questione sub 1).
3) Poi vi sono circa 600 persone che hanno avuto una valutazione pari a "0", in quanto assunti nel 2018 e quindi non è stato possibile valutare l'intero triennio 2017-2019. Orbene, il requisito del "triennio di valutazione" non costituisce un fattore di "ammissione", ma bensì un fattore di "valutazione". Ne deriva che, il dipendente che ha comunque maturato "2 anni" di "anzianità di livello" può partecipare e quindi ha diritto ad "essere valutato". In tal caso si valuta il biennio e non il triennio, poichè l'anno non "valutabile" non è dipendente da un comportamento del lavoratore, ma da un fatto oggettivo che esula da qualsiasi responsabilità. Allo stesso modo di un'aspettativa sindacale o di un permesso genitoriale. Stessa sorte illegittima è capitata, inoltre, a qualche dipendente che è stato estromesso per un periodo dalle dipendenze per Roma Capitale a seguito di licenziamento, poi reintegrato per ordine del Giudice. Quell'anno non valutato non deve ricadere in danno del dipendente, poichè non è a lui imputabile. In questi casi il Comune avrebbe dovuto considerare fittiziamente l'anno o frazione di anno non lavorata, applicando analogicamente la "media di valutazione" conseguita dai dipendenti capitolini, come previsto in alcune fattispecie.
Il costo di questo terzo ed ultimo ricorso è fissato in euro 100 per i convenzionati ed euro 200 per i non convenzionati.
Le adesioni potranno pervenire tutte via mail scansionando in pdf la procura che vi allego e la scheda dati, facendole pervenire, unitamente all'ultimo cedolino di stipendio e al contratto di assunzione, alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (si raccomanda di mandare pdf chiari e leggibili), ed effettuando il bonifico al seguente iban: IT89C0103003271000061254800. Nella causale dovrà essere indicato il Ricorso a cui si partecipa (ricorso Esclusione Peo 2020 1 o 2 o 3).
Il termine di adesione, vista l'urgenza di adire immediatamente l'autorità giudiziaria, è venerdì 15 gennaio 2021. Vi informo, inoltre, che lo studio resterà aperto, per eventuali richieste telefoniche, solo lunedì 21 dicembre ore 9-13 e martedì 22 dicembre ore 15-19, lunedì 28 dicembre ore 9-13 e martedì 29 dicembre ore 15-19, e poi lunedì 4 gennaio ore 9-13 e martedì 5 gennaio ore 15-19, per poi riprendere ogni giorno da giovedì 7 gennaio. Lo studio si trova in circonvallazione clodia 5, piano 3 int 13. In caso di massiccia adesione ai suddetti ricorsi e di necessità di aprire un dibattito sull'argomento potremo incontrarci all'aperto presso uno spazio sportivo che vi indicherò successivamente.
Cordiali saluti e intanto Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

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