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Gentili signore/i,
mi permetto di inoltrare la presente newsletter, oltre che ai quasi 5.000 dipendenti di Roma Capitale già miei clienti in svariati ricorsi, passati e presenti, anche a molti dipendenti assunti di recente, sperando di fare cosa gradita visto che ancora in tanti non hanno compreso quanto è accaduto nell'ultima PEO anno 2020. Ho capito che c'è molta disinformazione sull'argomento e continuano ad arrivare ogni giorno centinaia di mail dove si chiedono chiarimenti. Tutti coloro che hanno ottenuto la PEO 2020, pertanto, se vorranno potranno girare la presente mail ai loro colleghi "rimasti al palo"!

Il Comune di Roma, innanzi tutto, dopo avere indicato nel Bando del 1 luglio 2020 che avrebbero ottenuto la "promozione di livello" tutti coloro che avessero "superato" la selezione, conseguendo l'idoneità, cioè 60/100, ha deciso solo in sede di approvazione delle graduatorie, quindi a selezione ormai avvenuta, il giorno 16 dicembre 2020, di far conseguire la promozione di livello al "50%" dei "partecipanti alla procedura", e non a "tutti gli idonei", contravvenendo al Bando e al CCDI del Comune stesso. L'idoneità veniva raggiunta se la somma dei punteggi per i 3 fattori (titoli di studio, anni di servizio e valutazione del triennio 2017-2019) è pari ad almeno 60/100. Il Comune, invece, ha dato la promozione solo a chi, in cat C, ha ottenuto almeno 80,50/100, escludendo la promozione di circa 3.400 istruttori di cat C idonei che hanno conseguito un punteggio compreso fra 60 e 80,25, e in cat D, ha dato la promozione solo a coloro che hanno conseguito 90/100, escludendo la promozione di circa 1.400 funzionari di cat D idonei che hanno conseguito un punteggio compreso fra 60 e 89,95.

Si è trattato, a mio avviso - chi vi scrive è considerato un autorevole esperto in diritto del pubblico impiego, avendo conseguito svariati successi nelle aule di giusizia - di un vero "abuso del diritto". Ed invero, il Comune di Roma ha adottato questa decisione solo per accontentare i signori del MEF e della Funzione Pubblica, che nel corso degli anni 2019 e 2020 hanno deciso di "imporre" alle PP.AA. di restringere al "50%" la quota dei soggetti da promuovere nel livello superiore. Si tratta, però, di una interpretazione arbitraria della legge e dei contratti collettivi, visto che nè l'una nè gli altri predicano una selettività "al 50%". Dicevano i romani: "UBI LEX NON DIXIT, LEX NON VOLUIT". Cioè la legge non può volere ciò che essa espressamente non dice. L'art. 23 della cd. "riforma Brunetta" si limita infatti a imporre che le progressioni economiche debbano essere "selettive", cioè attribuite ad una "quota limitata" di dipendenti. Per il resto la legge affida ai CCNL e ai contratti decentrati il compito di "determinare" la "percentuale di selettività". Il CCNL 2016-2018, però, non ha indicato in alcun modo tale quota "50%", e rimette ai contratti decentrati di stabilire il tipo di selezione. Il CCDI di Roma Capitale, approvato nel mese di ottobre del 2019, ha stabilito che la "selettività" è affidata alla necessità di conseguire una idoneità pari a 60/100 (laddove nella PEO 2017 come ricordate era pari, invece, a 55/100). Il medesimo contratto stabilisce che il "numero preciso" di coloro che conseguiranno la "promozione di livello" sarà reso noto "all'esito della selezione", in base ai "risultati della selezione". Detto in altri termini, il Comune vi ha detto che la PEO sarebbe stata conseguita a quanti avessero superato la selezione, prendendo almeno 60/100.

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'argomento, stabilendo i seguenti principi: 1) le progressioni economiche devono essere attribuite "selettivamente", in base a questi due fattori: il primo, che funge da "limite esterno", è dato dalle "risorse disponibili", il secondo invece è la "selettività" basata sul "merito". Non esiste, quindi, un limite precostituito del "50%"!!! Nel caso della PEO 2020, le risorse c'erano e avrebbero permesso di attribuire le progressioni di livello a qualsiasi numero di idonei; inoltre, la selezione basata sul "merito" è stata ampiamente effettuata, utilizzando i 3 fattori dei "titoli culturali", "anni di servizio" e "qualità della performance", e ben "graduando" e "ponderando" il peso dei 3 suddetti fattori, in modo che il peso maggiore lo avesse la "performance", il cui punteggio massimo è 50 sul totale dei 100 punti complessivi.
A questo punto è evidente che l'avere negato a 3.400 idonei in cat C e a 1400 idonei in cat D la "promozione di livello", è un atto illegittimo, lesivo di un "diritto soggettivo". Ho quindi già preparato diversi RICORSI AL TRIBUNALE CIVILE, Giudice del lavoro, che entro quest'anno dovrebbero pronunciarsi. In caso di vittoria - che auspico molto probabile - i ricorrenti otterranno la promozione di livello dal 1 luglio 2020, percependo i relativi arretrati economici. Inoltre, inizieranno da allora a maturare altri 2 anni di anzianità di "livello", utili per partecipare alla nuova PEO 2022 e conseguire un ulteriore livello economico.

Circa il fatto che entro ques'anno ci sarà una nuova PEO, vi informo che si tratta di una aspettativa che, per coloro che sono già risultati idonei nella PEO 2020, costituisce una semplice "chance", cioè una mera "possibilità" di conseguire il livello, quando incece gli idonei alla PEO 2020 hanno già un "diritto acquisito" al "maggior livello", e non una semplice "possibilità". Inoltre, coloro che quest'anno dovessero superare la PEO 2021, non potranno comunque partecipare alla PEO 2022, poichè non avrebbero almeno "2 anni" di permanenza nel livello. Facendo invece valere il diritto alla promozione di livello dal 1 luglio 2020, avreste 2 anni di permanenza per ottenere un "ulteriore livello" nella PEO 2022!
Inoltre, a coloro che, come alcuni di voi, sono stati assunti nel 2017 e 2018, il Comune ha consentito di partecipare alle Peo, perchè avevate comunque maturato, alla data del bando del 1 luglio 2020, almeno 2 anni di permanenza in C1 o D1. Tuttavia, vi ha poi penalizzati in quanto, con riferimento al fattore "valutazione della prestazione" nel triennio 2017-2019, ha calcolato la "media dei punteggi attribuiti" in modo errato: infatti, per i dipendenti che nel 2017, o anche in parte del 2018, non avevano avuto alcuna valutazione, poichè assunti solo nel corso dell'anno, il Comune ha fatto la somma dei punteggi ottenuti nel seguente modo. Facciamo l'esempio di un dipendente assunto il 21 novembre 2017. Per l'anno 2017, poichè ha lavorato solo 41 giorni, se nella valutazione dei suddetti 41 giorni ha preso 100, il Comune ha fatto: 100:365= 0,27 x 41 = 11,25. A questo punto ha sommato il punteggio del 2018, es 100, e quello del 2019, es. 100. Ebbene, il punteggio totale così ottenuto, pari a 211,25, al fine di calcolare la "media dei punteggi attribuiti", lo ha diviso per 3. E con la media risultante di "70,41" nella valutazione triennale della performance, secondo il Bando, si aveva diritto a conseguire, per il fattore "valutazione della prestazione", 30, che sommato al punteggio per titoli di studio, es 20, e agli anni di servizio, es 4,5, porta al totale di 54,50. Senochè, il Comune non avrebbe dovuto calcolare la media nel seguente modo, ma avrebbe dovuto dividere la somma dei punteggi effettivamente conseguiti per il quoziente effettivo dei periodi valutati. Esempio, facendo 90 + 90 + 90 = 180, diviso i 3 periodi valutati, si ottiene sempre 90, e quindi si rientra nella fascia di merito compresa fra 90 e 100 che dava diritto a 50. Altro esempio: se avete preso 90 per un periodo limitato del 2018 (esempio 180 giorni) e 90 per il 2019, si ottiene per il 2018 (180 gg.) il punteggio di 90:365= 0,24 x 180= 43,20. Sommando 43,20 anno 2018 e 90 anno 2019, avremo 133,20. Ebbene, se lo divido "per 3", ottengo una media di 44,40, e con la suddetta media errata, rientrate nel punteggio di "0" ai fini del fattore "valutazione della prestazione" (poichè per il punteggio minimo di "20" bisogna avere una media compresa fra 60 e 70). Invece, per calcolare la "media" in modo corretto, bisognava sommare 90 + 90 = 180, dividendo per 2 (gli unici anni valutati, 2018 e 2019), e il risultato resta 90, e con tale punteggio sareste rientrati nel punteggio di "50" ai fini del fattore "valutazione della prestazione". Oppure, devo fare "43,20" per anno 2018 e "90" per anno 2019, che sommato fa "133,20", ma poi devo dividere 133,20 non per 3, ma per 1,5, cioè per 1 anno e mezzo valutato, ed ottengo "88,80", cioè una valutazione che permette di acquisire, se non 50, almeno 40 per il fattore della valutazione della performance, ma certo non "0"!

E' vero che, in ogni caso, i "neo-assunti", dipendenti di cat C, non raggiungerebbero comunque "80,50", e i "neo-assunti", dipendenti di cat D, non raggiungerebbero comunque "90", ma in tal caso faranno valere l'altra violazione commessa, e cioè non aver dato la "promozione" a tutti gli idonei con almeno 60/100. Infatti, anche con 10 per titoli di studio (diplomati), 3 per anni di servizio (per chi ha lavorato da 2 anni al comune) e 50 per valutazione della prestazione, verrebbe raggiunto comunque il punteggio di "63", che è più che sufficiente per la promozione di livello. D'altronde, la penalizzazione è stata tanto più forte proprio per coloro che, non avendo alle spalle molti anni di servizio, avevano maturato pochi punti per il fattore "esperienza professionale". A maggior ragione, perciò, per il fattore "valutazione della prestazione" bisognava ottenere la "media delle valutazioni" calcolata in modo corretto, senza risentire del fatto che si è stati assunti nel corso di uno degli anni da valutare (2017 o 2018). Inoltre, questa penalizzazione non potrà non riverberarsi anche nella prossima PEO. A questa i neoassunti parteciperanno insieme a tutte le migliaia di dipendenti che nella PEO 2020 avevano conseguito oltre 60, ma tuttavia non sono stati promossi per il motivo illustrato in precedenza. Difficilmente, pertanto, potranno conseguire la PEO nel corrente anno, avendo sempre i colleghi che li "surclassano"!

Vi avviso, inoltre, che giovedì 25 febbraio alle ore 18, terrò un incontro con collegamento da remoto riservato a tutti i dipendenti di Roma Capitale che hanno già promosso ricorso o vogliono approfondire per decidere se aderire o meno. L'incontro durerà al massimo un'ora, fino alle 19, e alla riunione potranno partecipare un numero massimo di "300 persone", che si potranno interfacciare direttamente con me e con il mio staff, entrando virtualmente nel mio studio. A tutti coloro che fossero interessati manderò lunedì una mail con il link per poter accedere all'incontro giovedì 25, ore 18.

Pertanto, chiunque di voi si trovi in una di queste situazioni può fare RICORSO. Come risulta dalla scheda che vi mando, tutti quelli che hanno conseguito da 60 in poi, ma non sono stati promossi nel livello superiore, possono fare il ricorso "PEO 1", barrando nella relativa casella, e il cui costo è di euro 100. Tutti coloro che invece si ritrovano con un punteggio sotto 60, cioè "non idonei", ma hanno subito un errato calcolo della "media delle valutazioni del triennio", possono fare il ricorso "PEO 3", barrando nella relativa casella, e il cui costo è di euro 200, trattandosi in questo caso di far valere una doppia violazione, e dovendo ricostruire la corretta valutazione del triennio. Per chi è interessato inoltro anche il testo della procura. Unitamente alla procura e scheda dati compilata, gli interessati dovranno mandarmi il contratto di assunzione, l'ultimo cedolino di stipendio, le schede trimestrali di valutazione degli anni 2017, 2018 e 2019, e la domanda di partecipazione alla PEO. Di seguito l'IBAN: IT89C0103003271000061254800. Le adesioni resteranno aperte fino al 31 marzo.

Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

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