2 Marzo 2021 15:44

GIUDIZIO DI APPELLO

Gentili signori,

ieri il Giudice ha pronunciato la sentenza relativa al ricorso da voi proposto per la "ricostruzione della carriera". Ecco il testo della SENTENZA (cliccate sulla parola SENTENZA).

In questa decisione il Giudice:

1) pur avendo preso atto della rinuncia al giudizio presentata, su mio consiglio (in quanto il Comune ha prodotto in giudizio delle precedenti sentenze passate in giudicato), dai ricorrenti ***, poichè il Comune di Roma ha chiesto la condanna alle spese, ha deciso di condannare alle spese i suddetti signori, per un importo totale di euro 4.800, oltre spese generali ed accessori;

2) ha accolto solo "una parte" delle domande formulate dai restanti 24 ricorrenti, e cioè "dichiara il diritto di *** al riconoscimento dell’anzianità di servizio, fin dal primo contratto di assunzione a tempo determinato, ai fini della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione", condannando ROMA CAPITALE a liquidare in favore del sottoscritto, euro 16.000, oltre spese generali ed accessori.
Innanzi tutto, mi spiace che il Giudice, anzichè apprezzare il fatto che i 6 ricorrenti che avevano un precedente giudicato hanno presentato "rinuncia al giudizio", ha condannato i medesimi alle spese di giudizio. Per questo motivo, pur non avendo io alcuna responsabilità sulla condanna alle spese, poichè la relativa decisione è una scelta del Giudice, insindacabile, dal momento che il Comune di Roma è stato condannato a pagare euro 16.000 al sottoscritto, per avere perso la causa con i restanti 24 ricorrenti, ho deciso di pagare io le suddette spese, chiedendo al Comune di Roma di liquidarmi il netto della somma derivante dalla differenza fra euro 16.000 ed euro 4.800, in modo che nessuno dei suindicati signori dovrà versare la suddetta somma (dividendo 4800 per 6, ognuno dovrebbe infatti versare euro 800, cioè un importo inaccettabile").
I restanti 24 ricorrenti, cioè i signori sopra indicati al punto 2, sono invece pregati di presentare APPELLO avverso la suddetta sentenza, in quanto il Giudice non ha ingiustamente riconosciuto il diritto alle PROGRESSIONI ECONOMICHE maturato durante i contratti a tempo determinato, nonostante una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole a tale riconoscimento. Inoltre, ha erroneamente ritenuto "prescritti" tutti i diritti alle PEO, nonostante nel ricorso fossero state indicate le PEO successive al 2006, cioè quelle ricadenti nei 10 anni interrotti dall'atto di diffida di luglio 2016. Il riconoscimento operato dal Giudice, quello al maggior tfr e pensione in base agli anni lavorati da precari, rischia infatti di essere "polverizzato" se non si ottiene, altresì, il riconoscimento del diritto alle PEO e alle conseguenti differenze retributive e contributive. Il Giudice, infatti, non ha considerato le sentenze della Cassazione secondo cui, in materia di prescrizione, pur prescrittosi un primo scatto di stipendio può sempre essere rivendicato lo scatto successivo, proprio perchè il tempo maggiore lavorato non è un fatto soggetto a prescrizione - e questo lo ammette anche la giudice nella sentenza, senza però trarne le dovute conseguenze -, e di conseguenza, tutte leo PEO 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, essendo non cadute in prescrizione, erano azionabili in giudizio e quindi dovute. Che poi secondo il Giudice esse non spettassero finchè i lavoratori erano ancora precari, anche queso è un convincimento illegittimo, perchè contrario ai principi enucleati dalla Corte di Giusizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Inoltro, pertanto, la PROCURA (cliccate su "PROCURA") per impugnare in appello la sentenza. Il costo del giudizio di appello è di euro 100 per gli iscritti UIL, euro 200 per i non iscritti. La procura firmata potete inoltrarmela via mail in pdf. Il pagamento può essere effettuato al seguente IBAN: IT89C0103003271000061254800.

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE