2 Giugno 2021 15:46

AVVIO NUOVO RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CONTEMPORANEAMENTE AL RICORSO IN CASSAZIONE

Gentili signori,

a seguito di approfondito studio della vostra questione ritengo utile e opportuno che, TUTTI i RICORRENTI IN CASSAZIONE avverso la sentenza del Consiglio di Stato (al momento ho raggiunto circa 180 adesioni sul totale dei 264 possibili ricorrenti in cassazione), propongano contestualmente un NUOVO RICORSO al TRIBUNALE DEL LAVORO. Adesso spiego il perchè. L'oggetto del nostro "giudizio di ottemperanza", intrapreso a febbraio 2019, era il fatto che il Comune di Roma non avesse "ottemperato" alla sentenza del G.O. passata in giudicato nel 2014, quanto alla "copertura dei posti vacanti e disponibili in cat D", come indicato dal giudice. Ebbene, i giudici amministrativi, prima il TAR poi il Consiglio di Stato, non si sono limitati a "interpretare" la sentenza, ma una volta stabilito che la sentenza prevedeva un diritto "condizionato" al venire ad esistenza di posti "disponibili" (interpretazione comunque errata, perchè il giudice ordinario aveva già accertato che i posti erano "disponibili", ma semplicemente non ne aveva accertato il numero), hanno svolto una "nuova cognizione", accertando che, dopo il 2011 (verbale del 25 febbraio 2011 e successiva delibera del 1 giugno 2011), il Comune non aveva più reso "disponibili" ulteriori posti vacanti, ai fini della loro copertura. Orbene, tale accertamento era comunque "precluso" al Giudice dell'ottemperanza, che non può comunque svolgere "nuovi accertamenti", di fatto e di diritto, ulteriori a quelli già compiuti nella sentenza da ottemperare. Ebbene, su questo si basa il RICORSO IN CASSAZIONE. La Cassazione, tuttavia, anche se accogliesse il nostro ricorso, accertando che il Tar e il Consiglio di Stato hanno compiuto accertamenti per i quali non avevano la "giurisdizione", a questo punto casserebbe la sentenza del Consiglio di Stato, senza alcun rinvio. Resterebbe, però, incompiuto il giudizio volto ad accertare se, in effetti, Roma Capitale è stata o meno inadempiente alla sentenza del GO. In altre parole, proprio nella misura in cui noi deduciamo in cassazione che la sentenza del Giudice di ottemperanza è andata oltre le sue possibili cognizioni, perchè anche dando per buona l'interpretazione "restrittiva" data da questi giudici alla sentenza da ottemperare, essi non potevano "negare" che i posti, oltre che vacanti, fossero anche "disponibili" (essendo tale accertamento di competenza solo del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro), è evidente che, per essere coerenti con questo assunto, dobbiamo allora rivolgerci fin da ora al Giudice del lavoro, munito di giurisdizione sull'argomento, per fare accertare da lui che i posti erano, oltre che vacanti, anche "disponibili", e per fare accertare da quali date, e per quali ricorrenti, erano disponibili. Pertanto occorre da subito azionare questo nuovo giudizio, finalizzato ad accertare cose non accertate dal primo giudice nella sentenza del 2014.

Del resto, la necessità di azionare subito questo giudizio prescinde dal dover attendere prima l'esito del ricorso in cassazione, comunque necessario, ripeto, per accertare questa "invasione di campo" perpetuata dal giudice amministrativo, in danno del giudice ordinario. Vediamo perchè non è necessario attendere l'esito cassazione.
Ipotesi 1: la Cassazione accoglie il ricorso; in tal caso, si limita a "cassare senza rinvio" la sentenza, ma quindi bisognerebbe azionare comunque un nuovo giudizio, per chiedere stavolta al giudice del lavoro l'adempimento degli obblighi nascenti dalla prima sentenza (così come accade, quando si è in presenza di sentenza di accertamento del credito, ma occorre poi azionare un secondo giudizio per ottenere la condanna sul quantum). Tanto vale farlo da subito, se mai sarà il nuovo giudice a poter decidere di attendere il pronunciamento della cassazione. In tal modo avreste "recuperato" un anno e mezzo. Infatti, quando la Cassazione si pronuncerà, fra circa 1 anno e mezzo, anche il nuovo giudice del lavoro si dovrà pronunciare!
Ipotesi 2: la Cassazione respinge il ricorso; anche se lo respinge, potrebbe nella motivazione dire che in effetti, i giudici amministrativi si sono limitati ad "interpretare" il giudicato del giudice ordinario, tuttavia la loro sentenza non ha il potere di accertare, con efficacia di giudicato, che i posti da voi pretesi "non fossero disponibili". In tal caso, seppure rimarrebbe in vita la sentenza del consiglio di stato che ha interpretato in modo scorretto la nostra sentenza, tale fatto non impedirebbe comunque ad un nuovo giudice di accertare che i posti erano, appunto, "disponibili", e lo erano per i primi 213 idonei meglio posizionati in graduatoria, entro il 31 dicembre 2011, per tutti gli altri entro il 31 dicembre 2012.
Come vedete, qualunque sarà l'esito della Cassazione, che deciderà fra 1 anno e  mezzo (i giudizi sulla "giurisdizione" seguono una corsia veloce), occorrerebbe comunque azionare il nuovo giudizio. Con questa sola differenza: a) se la Cassazione ci dà ragione dicendo che i giudici amministrativi hanno già in sede di "interpretazione" della sentenza violato la giurisdizione, nel senso che hanno "sminuito" (sulla base di elementi rimasti estranei al giudizio) il significato dell'accertamento compiuto dal giudice, il quale aveva già accertato che i posti erano "disponibili" (vi ricordo il passaggio contenuto nella sentenza a pag. 27, quando il Giudice Baraschi dice "Dopo il compimento del triennio dall’approvazione della graduatoria (ossia dopo il 28.2.2011) l’Amministrazione non ha operato ulteriormente il suddetto scorrimento per la copertura dei posti ancora disponibili", quello contenuto a pag. 32, quando il medesimo Giudice afferma: “l’aumento degli organici del Corpo di Polizia Municipale (fino a 8.350 unità) ed in particolare per quanto riguarda la categoria D a 3.000 unità è stato deciso con Verbale di Intesa del 7.2.2008 e quindi prima della definitiva approvazione della graduatoria in questione. Nel Verbale di Intesa si legge infatti che ‘tale operazione dovrà essere portata a compimento entro il termine di validità triennale della graduatoria della progressione verticale già attivata’ e sotto questo aspetto appare quindi evidente l’intenzione di ROMA CAPITALE di coprire anche questi ulteriori posti mediante lo scorrimento della graduatoria stessa”), allora il nuovo giudizio che stiamo oggi per proporre in tribunale sarà necessariamente "vinto" (!), perchè il nuovo giudice dovrà conformarsi alla corretta interpretazione che darà la Cassazione, favorevole alla nostra tesi; b) se la Cassazione ci darà torto, potrebbe dire che i giudici amministrativi si sono limitati a "interpretare" la sentenza del primo giudice, ma resta fermo che la possibilità di accertare se i posti erano disponibili e quando i suddetti posti erano tali, è una possibilità a tutt'oggi rimessa solo al giudice del lavoro, attraverso un nuovo giudizio. In tal caso, la Cassazione avrà avuto il compito di delimitare il "perimetro" oltre il quale non può andare la sentenza del giudice amministrativo, con la conseguenza che il nuovo giudice potrà "accerare" se i suddetti posti erano "disponibili" già dopo il 2011. Anche in tal caso il ricorso potrebbe essere accolto, perchè io porterò al nuovo giudice "nuovi documenti", da cui si evince che i suddetti posti erano, oltre che "vacanti", già "disponibili": mi riferisco, fra gli altri, alla Delibera n. 370 del 25 novembre 2008, nella quale il Comune ha proprio scritto quanto segue:si ritiene opportuno integrare il presente piano assunzionale secondo quanto disposto dall’art. 6 della deliberazione Giunta Comunale n. 386 del 17 novembre 2008 – Nuovo Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale – in base al quale si procederà ad assumere, gli Istruttori Polizia Municipale che abbiano superato la prova selettiva per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, nei limiti dei posti messi a selezione per la copertura delle posizioni di lavoro in Categoria D nonché nei limiti dei posti vacanti nell’ambito della vigente dotazione organica della Famiglia Vigilanza...”. Si parla di "piano assunzionale", si parla di "assumere in cat D", attingendo dalla graduatoria, "nei limiti dei posti vacanti nella nuova dotazione di 3.000 unità". Scusate, ma cosa altro doveva dire il Comune per evidenziare che i posti, oltre che "vacanti", erano anche "disponibili"?!?
Come vedete, la possibilità di ottenere l'inquadramento in cat D, dal 2011 o 2012, o al massimo entro il 2014, è ancora alta. In definitiva, considerate il tempo trascorso dalla fine del 2018, quando il giudizio si è concluso in cassazione, ad oggi (2 anni e mezzo), come una "infelice parentesi", che tutti noi un giorno vorremo "dimenticare", e pensiamo a ripartire da quell'ottobre 2018, quando vincemmo in cassazione (giudici meno "condizionabili"!...e ci siamo intesi...). Qualunque, ripeto, sarà l'esito della cassazione, il giudizio svoltosi presso il TAR e il Consiglio di Stato non può partorire sentenze che abbiano "efficacia di giudicato" in ordine a "nuovi accertamenti", di fatto e di diritto, che sono di competenza di un giudice diverso. A voi oggi occore avere una sentenza del giudice ordinario che: a) accerti che i posti erano "disponibili" e da quale data, cioè alcuni entro il "31.12.2011" (213 posti), tutti gli altri entro il "31.12.2012" (vi ricordo che il diritto si prescrive per alcuni a dicembre 2021, quindi dobbiamo agire subito): b) accerti che, effettuati i suddetti inquadramenti in cat D, il Comune vi deve pagare le "differenze retributive" e "contributive", utili anche ai fini pensionistici; c) accerti che, nell'anno 2017 voi potevate partecipare ad una prima PEO per "D2", che invece vi è stata preclusa, ed ancora, nell'anno 2020 voi potevate partecipare ad una seconda PEO per "D3", e anch'essa vi è stata preclusa. Tutte queste domande non erano contenute nel ricorso originario del 13 febbraio 2012, ma non avrebbero potuto esserlo, dal momento che in quel momento la sitazione era ancora "in fieri". Per questo non dovete pensare che questi giudizi negativi del Tar/Consiglio di Stato, oggi vi precludano di chiedere ed ottenere tutto ciò, per la semplice ragione che i Giudici competenti a pronunciarsi su queste domande sono i giudici ordinari, non quelli amministrativi. Vi confesso che, con il senno di poi, non avrei mai fatto il giudizio di ottemperana (questa infelice "parentesi" della "mia" e della "vostra" vita), ma questo non ci impedisce di "rialzarci in piedi" e di "reclamare giustizia". Non ci impedisce di portare a "compimento" quella sentenza del 2014, attraverso una nuova sentenza!
Qualora il Giudice del nuovo ricorso accogliesse il ricorso - e su questo sono fiducioso, anche perchè lotterò "con le unghie e con gli artigli" -, vedrete che sarete tutti "inquadrati da subito in cat D", anche in caso di appello del Comune di Roma, perchè in tal caso avremo una sentenza che reca "obblighi" precisi per il comune, che vanno subito "eseguiti" (così mi è accaduto per altre sentenze vinte da me dopo quella vostra, in cui il Comune ha eseguito subito la sentenza di primo grado dando l'inquadramento ai ricorrenti vittoriosi: vedi sentenza del 2019 di primo grado che ha fatto subito inquadrare come dirigenti i ricorrenti vittoriosi, anche in pendenza di appello). Insomma, forse il nuovo giudizio vi darà quello che non vi ha dato il primo! Ma è anche vero che senza quello oggi non esisterebbe neanche il "nuovo giudizio".

Ciò detto, nel ricordare ai circa "80" ricorrenti che non hanno ancora aderito al ricorso in cassazione, che il termine scadrà, in base a quanto concordato nella riunione, il 30 giugno, avvio da oggi le adesioni al nuovo ricorso, e vi inoltro la PROCURA (cliccate su PROCURA). Detta procura, a differenza di quella per il ricorso alle sezioni unite della cassazione (che debbo invece avere in originale cartaceo, tramite consegna a mano o per raccomandata postale, non pec), può essermi da voi inoltrata via mail al mio indirizzo a voi noto, perchè, ai fini del nuovo giudizio presso il Tribunale di Roma, con le nuove norme anticovid posso utilizzare anche le "copie" della procura, anzichè gli originali). Pertanto, questa nuova procura, dopo averla firmata, potete inoltrarmela subito via mail, purchè in scansione "pdf" chiara e leggibile.

Ovviamente anche questo ricorso è completamente gratuito, e così lo saranno eventuali appello e cassazione sul suddetto nuovo giudizio.
Coloro che non hanno promosso il giudizio di ottemperanza (20 ricorrenti sui 282 ricorrenti originari, in quanto il ricorso al TAR lo hanno fatto in 262 su 282), ad esempio il ricorrente Campione Stefano (cito uno dei 20), possono ovviamente, e a maggior ragione, intraprendere il nuovo ricorso, perchè la sentenza dei giudici amministrativi non li riguarda affatto, quindi non li pregiudica in alcun modo.
Anche quelli che sono andati in pensione possono fare il nuovo ricorso, poichè si chiede un inquadramento retroattivo al 2011 o 2012, con conseguente ricostruzione della carriera utile anche per chi è già da anni in pensione!
Aspetto le vostre adesioni...ce la faremo!!!!

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE