2 ottobre 2019 18:00

CHIARIMENTI RICORSO IN CASSAZIONE

Gentili signore/i,

mi è giunta notizia che il motivo per cui alcuni di voi stanno decidendo di rinunciare a presentare il RICORSO IN CASSAZIONE con il sottoscritto avvocato (ad oggi comunque ho già ottenuto quasi 220 adesioni su 358), è quello che l'impostazione del ricorso non sarebbe in linea con i recenti interventi normativi che avrebbero, ad avviso di alcuni, confermato la vigenza delle graduatorie fino al 30 settembre c.a., da ultimo per effetto della recente legge di bilancio per il 2019 (comma 342 e 362). Il sottoscritto, cioè, avrebbe fornito ai giudici di appello un quadro normativo che non ha considerato gli ultimi interventi del legislatore, nè potrà farlo in cassazione per la prima volta, non potendosi in cassazione dire cose nuove o diverse da quelle dette in precedenza nei giudizi di merito. Tale opinione, che qualcuno dei vostri colleghi sta facendo circolare al fine di disincentivare molti di voi ad aderire al ricorso, è frutto solo di "ignoranza" e "supponenza", e non corrisponde assolutamente al vero. Innanzi tutto, ricordo a tutti voi che il sottoscritto, "in subiecta materia" ha ottenuto fino ad oggi, in tutta Italia, qualcosa come 25 SENTENZE FAVOREVOLI ALLO SCORRIMENTO: segno evidente che l'impostazione dei ricorsi è stata "ineccepibile", altrimenti non avrei potuto avere tutte queste vittorie! Secondariamente, i recenti interventi del legislatore, da quello contenuto nella legge di stabilità del 2015 per i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane, a quello contenuto nella legge di bilancio per il 2018 per i dipendenti del ministero dell'economia e finanze, fino a quello contenuto nella legge di bilancio per il 2019 per i dipendenti del ministero dei beni e attività culturali, è vero che "autorizzano" espressamente lo scorrimento delle "graduatorie dei concorsi interni", e questo farebbe pensare che, quantomeno, se il legislatore ha espressamente consentito tale scorrimento, vuol dire che le graduatorie sono per lo meno "vigenti", in quanto "prorogate" negli anni. Senonchè, tale argomento, è esattamente quello che molti giudici di merito, e forse anche la Cassazione, potrebbero utilizzare per dedurre che, proprio in quanto il legislatore, con una "norma ad hoc", ha autorizzato lo scorrimento delle graduatorie di alcuni Enti, vuol dire che, in termini generali, cioè per "tutti gli altri Enti" che non hanno ricevuto tale "speciale autorizzazione", lo scorrimento è ormai precluso! Voglio dire che l'esistenza di "norme ad hoc", valide per "determinate graduatori", non è un buon argomento per sostenere, "in termini generali", la ultravigenza delle vostre graduatorie. Il diritto "speciale" non può servire per interpretare la "legge in generale"! Tanto ciò è vero, che la Corte di Cassazione, nella sentenza uscita la scorsa settimana su un caso patrocinato dal sottoscritto, ha chiaramente manifestato il principio per cui, ai fini dello scorrimento o meno delle vostre graduatorie di concorsi interni, il "discrimen" è dato dalla esistenza, prima dell'entrata in vigore della legge Brunetta, di una "decisione" dell'amministrazione di "utilizzare le graduatorie per gli idonei non vincitori": se tale decisione "preesisteva" alla legge Brunetta, la graduatoria era ancora utilizzabile, indipendentemente dal fatto che il vostro sia o no un "pubblico concorso", nella nuova accezione voluta dalla legge Brunetta. Si tratta, come vedete, dell'impostazione che io ho sempre dato ai vostri ricorsi, sia per voi del Comune di Roma che per i dipendenti statali, che mio tramite hanno vinto 25 volte! Purtroppo per voi, sia il Dott. Picozzi in primo grado sia i giudici di appello di Roma, non hanno saputo cogliere questa importante "prospettiva". Tanto è vero che, essi, non entrano nel merito del "diritto soggettivo" già sorto, ma affrontano la questione in termini astratti, escludendo semplicemnente la "vigenza" delle vostre graduatorie valorizzando l'argomento "letterale" per cui, nelle leggi recanti la "proroga", si parla di "pubblici concorsi". Dimenticandosi, però, di affrontare il tema dei rapporti fra "legge sopravvenuta" e "diritti c.d. quesiti", che è il vero tema della vostra causa. Come chiarito in molti provvedimenti adottati da vari Enti che hanno effettuato lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, non è importante se lo scorrimento effettivo delle graduatorie e i contratti di inquadramento vengono effettuati dopo la scadenza della vigenza delle graduatorie, quello che conta è che, prima della scadenza, esista una "delibera" di scorrimento, con cui la P.A. effettua la "decisione". Orbene, il Comune di Roma ha deliberato lo scorrimento, oltre che nei bandi stessi, anche nella Delibera del 22 dicembre 2009, dove prevedeva di "coprire il turn over" utilizzando sia le graduatorie dei concorsi esterni che quelle dei concorsi interni, in questo all'epoca accomunate ai "pubblici concorsi". E' questo che avrebbe dovuto valutare la Corte di Appello, cosa che invece non ha fatto! Oltre a ciò, il sottoscritto ha ottenuto numerose sentenze che, in ogni caso, riconoscono che la proroga si applic anche a voi! Pertanto, rivolgersi ad un altro avvocato, il quale dovrebbe dire "le stesse cose" che io ho già scritto per voi, e che la cassazione oggi mi ha accolto come "argomentazione valida", è qualcosa che non ha alcun senso o utilità. Non solo, se questo "nuovo avvocato" dovesse "impelagarsi" in questi "nuovi argomenti", il rischio di un rigetto o inammissibilità del ricorso è molto alto! Vi informo, altresì, che le voci che stanno girando in questi giorni sulla necessità di avere una "diversa impostazione" del ricorso, rivolgendosi ad un altro avvocato, oltre a essere il frutto di ignoranza, è fatto "in mala fede" per cercare di formare un "certo numero di adesioni", in modo da permettere a questo "altro avvocato" di portare la quota ad euro 100! Stanno cercando di "depistarvi", state attenti! Per questo motivo, non posso assolutamente "far circolare" questa sentenza della Cassazione, frutto del mio lavoro "di tanti anni", perchè non sarebbe assolutamente giusto che altri studi legali si approprino dei frutti del mio lavoro. Al tempo stesso, però, sono convinto che questa sentenza, di cui naturalmente verrete a conoscenza quando lo riterò opportuno, sarà anche il "grimaldello" che condurrà alla vostra vittoria!

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE