02 ottobre 2020 - 21:07
RICORSO c ISTATGentili signore/i, vi informo che entro la fine del mese di ottobre potrò presentare il RICORSO per lo scorrimento delle vostre graduatorie. Pur avendo saputo dalla vostra collega Prisco che è imminente un nuovo Bando, e fermo restando che potete tranquillamente decidere di parteciparvi, non ritengo sia utile "impugnare" il suddetto Bando nella causa che sto per intraprendere per voi. Innanzi tutto, perchè impugnare il nuovo Bando significa "contestare la scelta dell'Ente di indire una nuova procedura", e questo potrebbe determinare un difetto di giurisdizione del "giudice del lavoro" in favore del "giudice amministrativo". Inoltre, non è contestabile il fatto che l'Ente, finalmente, torni a "bandire" tali concorsi interni, quanto la circostanza che, dopo aver bandito il "vostro concorso" nel 2009, l'Ente non ha mai proceduto ad alcuno scorrimento, pur potendolo fare, ed anzi, "dovendolo fare", al fine di "calibrare" gli scorrimenti poi fatti in favore delle graduatorie dei concorsi aperti, con quelli in favore delle graduatorie dei concorsi interni, come previsto dal CCNL EPR. A partire dal 2011, e al più tardi entro il 2017, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuato il suddetto scorrimento, quindi avete diritto ad ottenerlo ora per allora. Non è pertanto il nuovo bando che fa maturare il vostro diritto, poichè tale diritto era già maturo in precedenza. Farlo dipendere dal nuovo Bando significa contestare che l'Ente voglia effettuare un "nuovo scrutinio delle professionalità esistenti", solo perchè esisteva ancora la vostra graduatoria, e questo è un approccio poco vincente! Il diritto allo scorrimento, pertanto, scattava invece esattamente nel momento in cui "l'Ente non bandiva più i concorsi interni", e quindi non bandendo avrebbe dovuto, al fine di avvalersi delle sue professionalità interne, inquadrare gli idonei, già selezionati in base ad un concorso espletato. Ciò non toglie che mi interessa acquisire il nuovo Bando, al fine di valutare alcuni aspetti.
Cordiali saluti.
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