3 dicembre 2021 17:35
RICORSI INCENTIVIGentili signore/i, nel mese di marzo dell'anno 2017 il sottoscritto ha inoltrato, in nome e per conto vostro, un ATTO DI DIFFIDA (cliccate su "ATTO DI DIFFIDA") finalizzato al recupero delle somme a voi dovute come "incentivi per funzioni tecniche". Nonostante tale diffida il Comune non ha effettuato il pagamento. Nel corso degli anni successivi, stante la "complessità" della questione, ho effettuato approfondimenti giuridici, e in seguito ho avviato dei "RICORSI PILOTA" per alcuni vostri colleghi, che già prima di voi avevano diffidato l'Ente ad effettuare il pagamento. Nei suddetti casi vi rientrano sia quelli i cui importi erano già stati inseriti in determinazioni dirigenziali di liquidazione, sia quelli che avevano prestato un'opera o una progettazione senza che il procedimento amministrativo fosse stato concluso con una "determinazione dirigenziale". Esattamente come voi! Ebbene, il Tribunale di Roma ha già accolto in modo totale questi ricorsi, così come pure la Corte di Appello di Roma. Ciò grazie soprattutto alle sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che hanno pienamente riconosciuto il diritto alla "liquidazione" degli incentivi per le funzione tecniche, già previsto nella legge Merloni e, successivamente, nel codice dei contratti pubblici. Alla luce delle suddette sentenze, emerge quanto segue: 1) il diritto agli incentivi per le funzioni tecniche non è escluso o limitato dal principio di cd. "onnicomprensività della retribuzione", previsto in generale per i dipendenti pubblici, poichè il suddetto principio costituisce la regola generale ma tale regola trova una sua espressa "eccezione" nella disciplina "speciale" di cui al codice dei contratti pubblici, che detta una norma speciale rispetto alla disciplina generale del testo unico sul pubblico impiego. 2) Il suddetto diritto a vedersi liquidare le somme si basa sul Regolamento adottato da ogni Ente, previa contrattazione decentrata, non essendo il "procedimento amministrativo" che spetta all'Ente, finalizzato alla conclusione con la
"determinazione dirigenziale di liquidazione delle somme", un procedimento necessario per la "nascita" del diritto al compenso, ma solo una condizione per "l'esigibilità del credito", da cui decorrono anche gli interessi legali. Il diritto di credito, pertanto, non dipende dall'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione, ma dal compimento dell'opera o lavoro o progetto per il quale è stato previsto l'incentivo. Pertanto, tutti gli appalti per i quali avete prestato la vostra collaborazione, a vario titolo, che non si sono conclusi con la determinazione di liquidazione, se comunque è stata ultimata l'opera o lavoro o progettazione, danno diritto al pagamento delle somme, anche laddove sia mancata la successiva determinazione dirigenziale di liquidazione. 3) Sono esclusi dal diritto solo gli "affidamenti diretti" alla ditta appaltatrice, senza alcuna procedura di gara, anche informale. 4) La circostanza che l'impegno di spesa assunto dal Comune di Roma fosse anteriore al 28 aprile 2008, e quindi l'impegno economico rientri nella cd. "gestione commissariale", non esclude il diritto ad "accertare" i crediti maturati e a ottenere sentenze di condanna esecutive, trattandosi di azioni di cognizione, mentre solo le azioni "esecutive" non possono essere intraprese nei confronti del Comune di Roma per debiti ricadenti nella "gestione commissariale",
non le azioni "di cognizione". 5) La prescrizione del diritto è "decennale", in quanto non si verte in materia di
retribuzioni "periodiche", anche di frequenza annuale o superiore all'anno, ma di retribuzioni "occasionali", cioè legate al completamento dell'opera o lavoro. La decorrenza del decennio, che può essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come la diffida, parte, per i crediti accertati in "determinazioni dirigenziali", dalla adozione delle suddette determinazioni, mentre per i crediti non ancora riconosciuti in determinazioni dirigenziali, dal decorso di 2 anni dalla data di "certificazione" della "regolare esecuzione" del lavoro. Quindi: 1) per i crediti contenuti in determinazioni dirigenziali di liquidazione, non sono prescritti per voi tutti quelli inseriti in determinazioni dirigenziali successive al 24 marzo 2007 (cioè rientranti nel decennio anteriore alla mia diffida del 24.03.2017); 2) per i crediti non contenuti in determinazioni dirigenziali di liquidazione, non sono prescritti per voi tutti quelli connessi a "certificati di regolare esecuzione dei lavori" e relative determinazioni dirigenziali di approvazione emessi successivamente al 24 marzo 2005, dal momento che il decorso della prescrizione del diritto inizia dopo che la certificazione di "regolare esecuzione dei lavori" diventa "definitiva", cioè decorsi 2 anni dalla adozione del certificato medesimo (24 marzo 2005 + 2 anni = 24 marzo 2007, cioè nei 10 anni antecedenti la mia diffida del 24.03.2017). Questo significa che, al momento, tutte le determinazioni dirigenziali che vi riguardano, contengono crediti non ancora "prescritti"; inoltre, tutti i crediti contenuti in appalti per cui sono mancate le determinazioni dirigenziali di liquidazione dell'incentivo, sono anch'essi non caduti in prescrizione, poichè si tratta di opere o lavori per i quali la determinazione di approvazione del certificato - o l'adozione del certificato - di regolare esecuzione dei lavori è successiva al "24 marzo 2005".
Alla luce di ciò, pertanto, se siete ancora interessati al recupero delle suddette somme, potete reinoltrarmi la
SCHEDA DATI (cliccare su "SCHEDA DATI") che vi allego, nella quale indicherete tutti gli appalti in cui avete prestato la vostra opera, distinguendo fra quelli che hanno condotto alla determinazione di liquidazione, e quelli che si sono conclusi solo con il collaudo. Per i lavori per i quali non avete la determina di liquidazione, e non avete nulla per calcolare l'importo dovuto, posso provvedere io a calcolare l'importo, applicando i coefficienti di cui al Regolamento del Comune di Roma. Sulla base degli importi che ognuno di voi dovrà recuperare, posso fornirvi il "preventivo" per le spese di giudizio. Si tratta di RICORSI da effettuare in forma INDIVIDUALE, come RICORSO "ORDINARIO" (non come ricorsi "per decreto ingiuntivo"). Chi di voi è interessato può quindi inoltrarmi una mail con allegato il suddetto modulo compilato.
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