Gentili signore/i,
dopo una RISERVA durata oltre 2 mesi, il Giudice Dott. Conte ha sciolto la riserva rimettendo in discussione, ai fini della decisione,
la vostra causa: udienza del 25 giugno ore 9,30. Quel giorno, pertanto, uscirà la SENTENZA!
Nel frattempo, vi avviso che il sottoscritto ha ottenuto nuovi e importanti vittorie, relativamente a ricorsi
analoghi, presentati per i vostri colleghi del MIBACT: se voi leggete le sentente (oltre al
DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL 13.04.2018 del TRIBUNALE DI CHIETI, per il quale deve ancora uscire la MOTIVAZIONE, vi invito a
leggere attentamente la
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIETI DEL 03.05.2018, la
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA DEL 24.05.2018, la
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA del 30.05.2018,
da leggere unitamente alla
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA del 08.01.2018),
vi rendete conto come, negli ultimi mesi, la giurisprudenza
dei giudici ordinari sta assumendo una posizione favorevole allo scorrimento delle vostre graduatorie di
progressioni interne, in quanto i giudici del lavoro, in controtendenza rispetto ai recenti arresti della
giustizia amministrativa, continuano a sostenere che:
1) La legge Brunetta non può privare di efficacia i bandi di procedure già indette prima dell'entrata in vigore della legge;
2) le date di approvazione delle graduatorie, ancorchè successive alla entrata in vigore della riforma Brunetta,
non pregiudicano gli effetti dei bandi, essendo le graduatorie dei meri atti di ricognizione rispetto ai Bandi,
come tali regolate dalla legge ancora vigente al momento dei bandi medesimi, non dalla nuova legge;
3) il diniego di autorizzazione ad assumere della Funzione Pubblica non può pregiudicare l'efficacia dei bandi,
essendo esso un mero atto di controllo dall'esterno che deve essere effettuato anche esso, ancora una volta,
secondo la legislazione vigente al momento dei bandi, non in base ad una legge successiva;
4) il diritto soggettivo è sorto e perfetto nel momento in cui, una volta che il bando abbia già espresso
l'intenzione di coprire i posti vacanti utilizzando la graduatoria, durante il triennio di vigenza della
graduatoria si verificano le vacanze sopravvenute di organico rispetto ai posti di area superiore per i
quali è stato bandito il concorso e residano idonei collocati in graduatoria;
5) le proroghe di legge, inoltre, si applicano anche alle graduatorie dei concorsi interni.
Come noterete, leggendo in particolare le sentenze di VENEZIA e di PARMA, a mio avviso molto
ben motivate (frutto dell'importante lavoro di collazione argomentativa e redazione difensiva
svolto dal sottoscritto), il Giudice ha accolto proprio la mia DOMANDA PRINCIPALE, quella volta ad ottenere
l'INQUADRAMENTO RETROATTIVO entro la data di scadenza della VIGENZA ORDINARIA, senza alcuna necessità di
spostare cronologicamente in avanti detto inquadramento. SE anche il vostro Giudice, pertanto, dovesse
allinearsi a questo orientamento, ne deriva che voi otterreste l'inquadramento fin dal21 ottobre 2012
(data di scadenza del biennio di vigenza della graduatoria approvata il 22 ottobre 2010), con l'ulteriore
conseguenza di ottenere il passaggio almeno in A3-F2 dal 2016, come è stato fatto per i vostri colleghi già
inquadrati in terza area (oltre a cospicue differenze retributive).
Non resta, pertanto, che sperare che il Giudice condivida questo orientamento, dissociandosi dalle sentenze
emesse dai giudici amministrativi negli ultimi anni e tanto sbandierate dal MEF nei propri scritti difensivi!
In serata provvedo, ovviamente, ad inviare telematicamente queste sentenze al Nostro Giudice, sperando
di ottenere per il giorno 25 giugno la "masima persuasione in nostro favore"!
AD maiora!
Ci vediamo il 25 giugno ore 9,30.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo