10 gennaio 2017 - 21:25

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO.
ALTRI RICORSI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE.

Gentili Signore/i,

vi informo che, purtroppo, il Tar Lazio, con la sentenza n. 11967 del 30.11.2016, che vi allego (cliccate sulla parola "sentenza n. 11967 del 30.11.2016"), ha rigettato il ricorso dichirandolo "improcedibile". Secondo i giudici amministrativi, poichè la domanda giudiziale avverso l'inadempimento del comune di Roma ad effettuare la progressione dalla cat. C alla cat D, in virtù della mansioni di coordinamento e controllo a voi contrattualmente affidate e per effetto di quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL del 14.09.2000, non è stata proposta "entro un anno" dalla "indizione della procedura" di fatto avviata dal Comune di Roma nell'anno 2000 (???), che vi ha visto esclusi da tale procedura, deve ritenersi che la suddetta domanda è "tardiva" poichè appunto proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto per le azioni contro l'inerzia della pubblica amministazione.
Tale assunto dei giudici è del tutto errato e frutto di un vero travisamento dei fatti, dal momento che parte dal presupposto che, in data 14.11.2000, il comune avesse comunque indetto la procedura prevista dall'art. 29 delle code contrattuali del 2000, solo che avrebbe errato nel non includere voi ricorrenti. Ed invece, nel ricorso è stato dedotto che la procedura indetta nel 2000 dall'Ente non è quella prevista e tipizzata dall'articolo 29 summenzionato, ma un normale "corso-concorso" aperto anche a coloro che non avevano il requisito richiesto dalla norma. Quindi, poichè nel ricorso io avevo dimostrato che il comune era rimasto completamente inadempiente nell'attivare la particolare selezione prevista dalla norma contrattuale, si trattava di accertare la persistenza dell'obbligo di adempimento e quindi la possibilità di invocare anche dopo il 2000 l'effettuazione del suddetto passaggio. In un caso identico al vostro, infatti, lo stesso TAR ha accolto il ricorso promosso da alcuni vostri colleghi, eppure anche loro avevano adito il giudice amministrativo a distanza di molti anni da quando era stata effettuata la procedura verticale del 2000! Nei limiti della prescrizione decennale, infatti, il ricorso finalizzato ad accertare il diritto al passaggio di livello è sempre proponibile. Nel vostro caso la prescrizione era stata interrotta sia dalle diffide inviate in precedenza sia dai ricorsi da taluni proposti presso il giudice del lavoro, dichiaratosi poi incompetente. Quindi per effetto dell'interruzione della prescrizione, il diritto a chiedere ed ottenere il passaggio di categoria era ancora azionabile, e certo nessuna decadenza era avvenuta per il semplice fatto che nel 2000 il comune non aveva esercitato il suo dovere, ma aveva indetto altra e distinta procedura.  D'altronde, nello stesso ricorso avevo allegato la Delibera di Giunta n. 299 del 2013, dove il Comune si impegnava ad iniziare allora, dopo 13 anni, la procedura speciale prevista nell'articolo 29. Questo proprio perchè il Comune era consapevole di non averlo fatto nel 2000.
Altra grande inesattenza contenuta nella sentenza è il passaggio in cui si dice che il sottoscritto avvocato non ha replicato alla produzione documentale del Comune di Roma, dove appunto si affermava che la procedura ex art. 29 era stata indetta nel 2000 con la delibera del 14 novembre 2000. Ed invero, all'udienza del 23 novembre il sottoscritto aveva invece fatto presente di avere puntualmente replicato alle produzioni documentali dell'Ente, nelle note difendive depositate 15 giorni prima dell'udienza. I giudici, quindi, avrebbero dovuto prendere artto delle repliche ivi contenute, mentre invece le hanno (forse volutamente?) ignorate.
In ogni caso questa sentenza contraddice la sentenza emessa un anno addietro dallo stesso Tar, e pertanto non posso che invitarvi a presentare APPELLO, per impedire alla sentenza, frutto di un macroscopico errore giudiziario (!), di diventatre definitiva ed ottenere un NUOVO GIUDIZIO. D'altronde, nel caso noi avessimo vinto in primo grado, sarebbe stato l'Ente a farvi appello!! Quindi, in un caso o nell'altro, in appello si sarebbe dovuti andare. Peraltro il giudizio di appello nel processo amministrativo è l'ultimo grado di giudizio, quindi chiunque vinca in appello, o noi o l'amministrazione, la sentenza sarebbe stavolta definitiva, non essendoci ulteriori gradi di giudizio (non esiste infatti il ricorso in cassazione). 
Visto l'elevato numero delle parti (535), ho pensato di ridurre al minimo il compenso spettante sia a me che all'avvocato cassazionista che mi dovrà affiancare per il patrocinio di tale giudizio, e pertanto il compenso, comprensivo di spese processuali, è di euro 50 per ogni ricorrente!
Vi inoltro, quindi, il foglio PROCURA, che ciascun ricorrente dovrà sottoscrivere in originale se vuole intentare appello avverso la sentenza ed ottenere un nuovo e definitivo giudizio. Invito ciascun referente di gruppo a raccogliere le firme, controllando che i nomi corrispondano a quelli indicati nella sentenza allegata. E' evidente, infatti, che solo coloro che stanno nella suddetta sentenza possono ottenere un nuovo giudizio presso il Consiglio di Stato, non coloro che volessero agire ora per la prima volta. Contestualmente potranno essere raccolte le quote di 50 euro a ricorrente. Non appena il mio studio riceverà le procure in originale (si raccomanda di non apporre segni sui fogli), nonchè le quote di adesione, rilasceremo ricevute di avvenuto pagamento.
Il termine ultimo per far pervenire le adesioni al giudizio di appello è, improrogabilmente, il 31 gennaio p.v. Riceviamo a parire da domani tutti i giorni, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 19. Circa i tempi del giudizio di appello, dovrebbe essere sufficiente un anno e mezzo, trattandosi di rito veloce.
Oltre al giudizio di appello, vi ricordo che potete ancora aderire - tutti quelli fra voi che non lo hanno già fatto in precedenza - ai NUOVI RICORSI avviati dal sottoscritto la scorsa estate, stavolta in convenzione con la UIL FPL:
1) RICORSO PEO 2011-2016: possono fare tale ricorso, fra voi che state in questa sentenza, solo gli attuali Funzionari di Cat. D, e cioè gli attuali D1, D2, D3, D4. Infatti, coloro che sono attualmente C5 apicali, possono invece fare il ricorso di cui al punto successivo. Con tale ricorso chiedete il riconoscimento del diritto al passaggio di livello, in cat. D, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, con effetto economico utile a decorrere dal 1.1.2015, cioè da quando la legge di stabilità 2015 ha sbloccato i passaggi economici dei dipendenti pubblici nonchè gli effetti economici dei passaggi di area. Il Comune di Roma, infatti, negli anni 2011-2014, cioè durante il blocco economico, non ha neppure effettuato le selezioni per il passaggio, sia pure giuridico, di livello economico, impedendovi così di acquisire UNA o PIU' PROGRESSIONI ECONOMICHE computando i suddetti anni. Ad esempio: un Funz. D2 dal 2010, poteva diventare D3 dal 2012, D4 dal 2014 e D5 dal 2016; un Funzionario D4 dal 2009, poteva diventare D5 dal 2011 e D6 dal 2013; un Funzinario D1 dal 2009 o 2010, poteva diventare D2 dal 2011 o 2012, D3 dal 2013 o 2014, D4 dal 2015 o 2016; un Funzionario D1 dal 2011 (cioè coloro che sono stati inquadrati come Funzionari già durante il blocco economico) poteva ottenere il passaggio a D2 dal 2013 e a D3 dal 2015, ed inoltre poteva vedersi riconoscere in busta paga gli effetti economici della cat. D già dal 1.1.2015, mentre invece è rimasto come C5 agli effetti economici! Vi allego, pertanto, la PROCURA che dovete firmare e la SCHEDA DATI che dovrete compilare. Il costo del ricorso è di euro 50 solo per gli iscritti UIL, mentre è di euro 200 per i non iscritti. Occorre che forniate una copia del contratto di inquadramento in categoria D (per quelli inquadrati in cat. D nel 2001 il contratto è datato 01.07.2001, per quelli inquadrati in cat. D nel periodo 2008-2011, il contratto è del 14.04.2008, 01.06.2009, 01.10.2010, 01.12.2010, 01.09.2011). Inoltre occorre la vostra ultima busta paga, da cui risulta che siete ancora, rispettivamente, D4 o D3 o D2 o D1.
Coloro che hanno già presentato tale ricorso la scorsa estate, in molti hanno già fissata udienza davanti al giudice del lavoro per il giorno 19 settembre p.v., quindi se volete che entro quest'anno venga fissata udienza anche per voi dovete aderire entro e non oltre il 31 gennaio.
Il nostro studio osserva sempre l'orario di cui sopra, quindi potete contestualmente consegnare l'adesione sia al giudizio di appello che al nuovo ricorso, purchè firmiate sui distinti fogli che vi ho allegato.
2) RICORSO APICALI C5: coloro che, non ancora inquadrati in categoria D - ivi compresi quelli che lo saranno per effetto della sentenza del Tribunale di Roma del 2014 rispetto a cui pende oggi giudizio in cassazione, ma che in attesa di tale inquadramento, anche retroattivo, sono ancora in categoria C - sono C5 apicali, cioè comunque percepivano l'indennità di euro 66,66 mensili per incarico di specifica responsabilità loro attribuito con ordine di servizio del Comandante -, possono incece fare non il ricorso indicato al punto precedente ma bensì il diverso RICORSO per riottenere la suddetta indennità, previa declaratoria di illegittimità del contratto collettivo decentrato unilaterale, ad oggi ancora in vigore, che ha eliminato la suddetta voce, pur mantenendo immutati i carichi di responsabilità assegnati ai C5 apicali. Sono già passati 2 anni, il 2015 e il 2016, e a tutt'oggi non è ancora stata ripristinata detta indennità, quindi ciscuno ha già perso in busta paga 1.600 euro per i suddetti anni.
Vi allego la PROCURA e la SCHEDA DATI (cliccate sulle parola "PROCURA" e "SCHEDA DATI"), che dovrete recapitarmi in originale presso il mio studio. Anche tale ricorso, avviato la scorsa estate (per molti l'udienza è già fissata per il 13 ottobre p.v.), è in convenzione con la UIL FPL. Quindi il costo è di euro 50 solo per gli iscritti, mentre è di euro 200 per i non iscritti.Ciascun ricorrente dovrà allegare la busta paga di dicembre 2014 (dove ancora risultava detta indennità), e quella attuale (dove invece nn compare più detta voce), mentre i vostri ordini di servizio del 2007, dove vi è stato conferito l'incarico di specifica responsabilità, sono già in mio possesso, avendomeli voi consegnati in occasione del ricorso al Tar di cui sopra.
Il termine di adesione al suddetto ricorso, che consiglio di intraprendere unitamente al giudizio di appello avverso la sentenza del Tar (si tratta di cause aventi oggetti distinti), è comunque sempre il 31.01.2017.

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo 

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE