10 giugno 2017 - 13:22

IMMIMENTE DEPOSITO DEI RICORSI E CHIARIMENTI SUL RECENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017

Gentili Signore/i,

esattamente un anno fa iniziavano, per effetto del comunicato del Sig. Manupelli e di altri esponenti del comitato degli idonei, le adesioni al RICORSO finalizzato al riconoscimento del vostro diritto allo "scorrimento delle graduatorie" relative ai 10 concorsi interni indetti dal Mibact nel 2007 e sfociati nelle graduatorie del 2010 e del 2012.

Inizialmente l'idea era quella di fare dei RICORSI UNICI, presso il Tribunale di Roma, citando gli organi centrali del MIBACT e della Funzione Pubblica. Successivamente, a partire da settembre ho ragionato meglio su tutta la vicenda e, alla luce di recenti sentenze dei giudici ordinari, ho ritenuto più proficuo impostare i ricorsi in termini di vero e proprio diritto alla qualifica superiore, da far valere solo ed esclusivamente nei confronti del MIBACT, avendo proprio quest'ultimo in più occasioni manifestato in passato l'ìntenzione di utilizzare le vostre graduatorie, in primis per i 460 idonei origniari "vincitori", e successivamente effettuando lo scorrimento a favore dei restanti idonei. Così riqualificata la domanda giudiziale, e cioè in termini di diritto ad essere inquadrati in area III (ex area C1), entro il termine del triennio di ordinaria vigenza delle vostre graduatorie, è chiaro che occorreva: 1) suddividere i ricorrenti in tanti ricorsi quanti sono gli uffici territoriali dove effettivamente prestano servizio, al fine di evitare eventuali eccezioni di incompetenza territoriale; 2) successivamente, sul rilievo che le mansioni superiori fossero un ulteriore elemento rafforzante il vostro diritto (poichè l'avere continuato, molti di voi, a svolgere mansioni da terza area, significa implicitamente assegnare rilevanza all'esistenza e perdurante vigenza delle vostre graduatorie: per legge, infatti, le Pubbliche Amministrazioni possono coprire posti vacanti in pianta organica adibendo i propri dipendenti alle mansioni superiori, solo se per detti posti i suddetti impiegati hanno partecipato a dei concorsi e vi sono procedure in essere o graduatorie vigenti, perchè altrimenti l'adibizione a mansioni superiori sarebbe stato un atto illegittimo dell'Amministrazione).

A partire dall'inizio dell'anno e fino a pochi giorni fa, il mio studio ha ricevuto arttestazioni varie di svolgimento di mansioni superiori, e le mie collaboratrici hanno acquisito tutto questo materiale, lo hanno scansionato e inserito nelle 61 bozze che, entro marzo, tutti voi avete ricevuto, ciascuno collocato nel ricorso relativo al tribunale del luogo dove lavora.

Questa imponente opera di raccolta ed elaborazione dati ha richiesto ovviamente molto tempo. Oggi, tuttavia, sono pronto a "partire" e, quindi, al fine di rendere più celere e pratico l'avvio dei ricorsi, procederò, tranne che per il RICORSO AL TRIBUNALE DI ROMA (relativo agli oltre 300 dipendenti che vi sono collocati) che sarà depositato, entro il mese di luglio, in forma cartacea, a trasmettere e depositare i restanti 60 ricorsi, da quello al tribunale di Ancona a quello al tribunale di Viterbo, per via telematica. Pertanto, nessuno di voi dovrà occuparsi di effettuare il deposito perchè ci pensa direttamente il mio studio a farlo.

Naturalmente, una volta fissate le udienze, previo rimborso delle spese da parte vostra, il sottoscritto cercherà di essere presente di persona alle udienze stesse, al fine di essere maggiormente convincente davanti al giudice.

Ciò detto, mi corre l'obbligo di esprimere un breve commento sia su quanto previsto, sulla questione dei passaggi di area, dall'articolo 22, comma 15, del recente decreto legislativo (attuativo della delega per la riforma del testo unico sul pubblico impiego) n. 75 del 25.05.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno u.s. ( scarica il testo del decreto), sia sul comunicato della CGIL che commenta a sua volta il suddetto intervento legislativo (scarica il testo del comunicato).

Orbene, per quanto riguarda tale articolo, esso evidenzia, ancora una volta, che la classe politica, cioè il legislatore, non ritiene che vi siano, ad oggi, graduatorie relative ai concorsi indetti a suo tempo per i passaggi di area e riservati agli interni, che siano vigenti ed utilizzabili. Se il legislatore avesse infatti ritenuto ancora utilizzabili quelle graduatorie, come le vostre, non avrebbe disposto di destinare il 20% dei posti vacanti nell'area e nel profilo superiori, bandendo un "nuovo concorso", per titoli ed esame, ma avrebbe direttamente disposto l'utlizzo delle graduatorie, ben sapendo parlamento e governo che graduatorie in tal senso, come le vostre, ce ne sono! Quindi, tale recente intervento legislativo conferma che, per legge, le graduatorie dei concorsi a suo tempo indetti con le vecchie regole, se pure esistenti, non sono ormai utilizzabili. Tuttavia, emerge un dato positivo che oggi possiamo trarre da tale recente norma di legge: il legislatore consente di nuovo, sia pure per un numero limitato di posti, di effettuare passaggi di area riservati ai soli dipendenti dell'Ente che effettua la procedura di progressione di area. Ma questo, allora, può essere un elemento in più per dedurre, davanti ai giudici del lavoro - non i giudici amministrativi - che, se oggi le procedure riservate ai dipendenti sono di nuovo ammesse e tuttavia le graduatorie ancora esistenti non sono più utilizzabili dopo l'entrata in vigore della legge Brunetta, nondimeno durante il tempo in cui quelle graduatorie erano vigenti, in base ai bandi emanati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, e per la copertura dei posti già vacanti entro la suddetta entrata in vigore, le suddette graduatorie erano utilizzabili, ed anzi essere sarebbero state certamente utilizzate, come voleva il MIBACT, se il Dipartimento della Funzione Pubblica non glielo avesse vietato.

Circa, invece, il parere espresso dalla CGL, non sono affatto d'accordo con l'analisi fatta da detto sindacato. A mio avviso, infatti, detta organizzazione sindacale vuole indurvi a "digerire la pillola normativa" facendovi credere  che da tale legge esca "qualcosa di buono", quanto invece le cose non stanno affatto così. Ed anzi, poichè i sindacati rappresentativi come la CGL vengono consultati in sede referente qquando vengono adottati testi di legge riguardanti i lavoratori, mi chiedo: dove era la CGL in quel momento? Si è davvero spesa per salvare le vostre graduatorie? A voi la risposta! Inoltre, sembrerebbe che la CGL voglia eventualmente promuovere una qualche azione, solo SE e UNA VOLTA banditi i nuovi concorsi interni per i passaggi di area!? Dimentica, tuttavia, la CGL che, con tale prospettiva, voi dovreste ex novo impugnare i nuovi bandi rivolgendovi ai giudici amministrativi. Ma questi, evidentemente, non si pronunceranno mai a vostro favore, avendo già espresso in passato la tesi a voi sfavorevole! Essi, infatti, direbbero esattamente il contrario di quel che la CGL sta dicendo, e cioè che è la LEGGE che, avendo previsto nuovi BANDI DI CONCORSO per i passaggi di area riservati ai dipendenti interni all'amministrazione, ha implicitamente confermato la non utilizzabilità delle graduatorie ancora esistenti, facendole degradare a mero "titolo" da valutare nei nuovi concorsi. Quindi i nuovi bandi, se è la legge a prevederli, non potrebbero essere tacciati come illegittimi!

Non resta, allora, che perseguire - come unica strada ("ultima spes") - quella dei ricorsi davanti al giudice del lavoro!

In ogni caso, qualora dovessero essere indetti dal MIBACT i previsti nuovi concorsi interni per il passaggio di area, nulla vi impedisce di parteciparvi, perchè per costante giurisprudenza la partecipazione ad un concorso non è incompatibile con l'azione volta ad ottenere l'assunzione in base ad un diritto presesistente.

Spero di aver fornito importanti aggiornamenti e utili ragguagli.


Cordiali saluti.

 

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE