12 Marzo 2016 - 16:41

STO COMPLETANDO LA REDAZIONE DEL VOSTRO RICORSO

Gentili Signore/i,

vi informo che in questi giorni ho rimesso mano alla vostra pratica, relativa al riconoscimento come mansioni di categoria D delle attribuzioni assegnate agli istruttori amministrativi (categoria C) che hanno il compito di adottare atti conclusivi o determinativi in procedimenti in materia di stato civile, anagrafe o elettorale. Ho scoperto che il contratto decentrato del Comune di Roma del 2005, aveva escluso il pagamento della indennità specifica prevista per gli ufficiali di stato civile e di anagrafe, relativamente al perosonale di categoria D, limitandolo solo al personale di categoria B e C, ritenendo l'indennità di responsabilità di ufficio della categoria D (art. 17, cooma 2, lettera f) "onnicomprensiva", come tale non cumulabile con l'indennità di specifica responsabilità degli ufficiali di stato civile e di anagrafe o elettorali, di cui all'art. 17, comma 2, lettera i) (introdotta nel CCNL del 2004). Si tratta di una tesi sostenuta dall'ARAN.

Ebbene, se un Funzionario Amministrativo cui è attribuita la responsabilità di ufficio propria della categoria D, non ha diritto a percepire la ulteriore indennità di specifica responsabilità in materia di stato civile e di anagrafe o elettorale, poichè si ritiene che vi sia coincidenza fra le due responsabilità, è evidente che questo ragionamento si ripercuote anche sul personale di categoria C, cui parimenti è attribuita tale specifica responsabilità. In pratica si arriva a confondere e identificare due diverse responsabilità: una è la responsabilità che opera "in materia di stato civile ed anagrafe o elettorale", che in effetti è trasversale alle categorie B, C e D, l'altra è la responsabilità dei funzionari di categoria D, cui è affidata una responsabilità legata non alle materie attribuite, bensì alla responsabilità di ufficio o di procedimento.

Quindi, la circostanza che voi svogiate mansioni in materia di stato civile e di anagrafe o elettorale, situazione comune a tutte e 3 le categorie (B, C, D), non significa anche che voi dobbiate essere responsabili di ufficio o del procedimento amministrativo. Si tratta, infatti, di responsabilità diverse, che operano su piani diversi.

Il fatto, quindi, che voi operariate in materia di stato civile o di anagrafe o elettorale, non è di per sè espressione di una funzione propria della categoria D; ma per lo stesso motivo, qualora voi svolgiate effettivamente compiti che non sono limitati alle suddette materie, ma comportano una ulteriore responsabilità propria del procedimento amministrativo, ciò non può non connotare i suddetti compiti come riconducibili alla categoria D, piuttosto che alla categoria C, e di conseguenza vi dà diritto a chiedere almeno le differenze retributive fra categoria C e categoria D, differenze che non sono certo compensate dal fatto che vi viene erogata l'indennità di euro 300 annui per le responsablità che avete in materia di stato civile o anagrafe o elettorale.

Sto quindi impostando il ricorso in modo da far capire al giudice che il diritto alla retribuzione come categoria D sorge, per voi, per via del fatto che in effetti voi non vi limitate ad operare nella materia suddetta, ma vi è stata di fatto assegnata una "responsabilità ulteriore" - che non è compensata dalla indennità ex art. 17, comma 2, lettera i) -, che è legata ai risultati attesi e alla responsabilità che ricoprite nell'ambito del procedimento amministrativo.

Detto ciò, mi scuso per non aver potuto prima d'ora depositare il ricorso, anche se vi ricordo che ho inoltrato per voi una diffida nel mese di marzo del 2015, per la quale ho atteso una risposta dal comune - sollecitata anche dall'ufficio di gabinetto del sindaco -, che in realtà non è mai arrivata. Confido di completare la redazione del RICORSO entro la fine della prossima settimana, e di curare il deposito prima della pausa pasquale, e cioè entro il 24 marzo p.v.

A deposito avvenuto del ricorso vi darò pronta informazione.

Cordiali saluti.

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE