12 giugno 2021 19:33

BANDI ART 15 CCNL

Gentili signori,

presa visione dei 4 bandi relativi alle selezioni ex art. 15 ccnl, vi segnalo che: l'avere previsto solo i titoli maturati "dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020" è una illegittima restrizione operata in vostro danno (che vi "appiattisce" rispetto ai tecnologi assunti nel 2019 a tempo indeterminato). Ed infatti, poichè l'ultimo concorso interno di cui al bando Ispesl del 18.01.2010 ammetteva solo i titoli maturati "entro il 31 dicembre 2005" - come peraltro era giusto che fosse, visto che a decorrere da quella data si acquisiva il superiore profilo/livello messo a bando -, l'avere oggi ristretto i titoli valutabili solo a quelli maturati "dal 1 gennaio 2010" rappresenta una indebita "sottrazione" ai vostri danni dell'esperienza maturata "dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009", cioè di 4 anni di attività svolta presso l'ISPESL, nonostante tale esperienza debba invece essere valutata dall'INAIL, come successore a titolo universale dell'ISPESL.

Altrettanto illegittima, inoltre, è la previsione della necessità di possedere il requisito di "Tecnologo" (per partecipare alla selezione per "Primo Tecnologo") dal "31.12.2020", e così quella di possedere il requisito di "Primo Tecnologo" (per partecipare alla selezione per "Dirigente Tecnologo") dal "31.12.2020", anzichè dalla "data del bando". In tal senso vedi la recentissima sentenza del Tribunale di Milano che ha accertato il diritto a partecipare al concorso indetto dal CNR come "Dirigente di Ricerca" del ricorrente che però era stato inquadrato come "Primo Ricercatore" solo nel corso dello stesso anno (2020) in cui era stato bandito il concorso interno, per effetto dello "scorrimento della graduatoria" di un concorso precedentemente indetto dal medesimo CNR. Come vedete il CNR, prima di bandire nel mese di luglio del 2020 un nuovo concorso ex art. 15, ha dapprima effettuato lo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, inquadrando gli ultimi idonei nel livello inferiore a quello per il quale ha indetto il nuovo concorso. Pertanto, se l'INAIL avesse effettuato lo scorrimento della vostra graduatoria, come ha fatto il CNR dopo le sezioni unite della Cassazione, oggi tutti voi potreste concorrere per il profilo di "Dirigente Tecnologo", indipendentemente dalla data in cui avveniva il suddetto inquadramento per scorrimento. Invece, oggi potranno concorrere come "Dirigente Tecnologo" solo i 20 dipendenti in forza come "Primi Tecnologi", gli ultimi dei quali sono gli 11 vincitori del concorso del 2010, inquadrati come "Primi Tecnolgi" dal 31.12.2005. Orbene, dal 31.12.2005 ad oggi sono passati oltre 15 anni, ed è assolutamente impensabile che in questi 15 anni il vostro livello è rimasto fermo a quello di primo inquadramento, non essendovi quindi consentito di partecipare al livello di "Dirigente Tecnologo", il quale invece era il livello per voi più consono, dal momento che siete risultati idonei nella medesima selezione da cui sono usciti i "vincitori" inquadrati dal 31 dicembre 2005, quindi come i medesimi oggi possono partecipare alla selezione per "Dirigente Tecnologo", la medesima possibilità, alla luce degli impegni non rispettati dall'Ente circa un nuovo bando con decorrenza dell'inquadramento "dal 1 gennaio 2010" (o in subordine lo "scorrimento della graduatoria), doveva essere concessa anche a voi. Sul punto, interessante è la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che vi allego, depositata a dicembre 2019, nei confronti dell'INPS, secondo cui laddove l'Ente si impegni a bandire, con "certe decorrenze" (nella specie "dal 1 gennaio 2012"), una nuova "selezione interna" (nella specie, da C3 a C4), e poi tale bando non venga adottato, l'obbligo a bandire si traduce in "obbligo di scorrimento" della graduatoria ancora vigente, con la ulteriore conseguenza che l'idoneo non inquadrato per scorrimento, vanta altresì il diritto a partecipare, durante la causa di merito sull'inquadramento per scorrimento, alla selezione per il livello immediatamente superiore al livello per cui è risultato idoneo e che gli spetterebbe "per scorrimento". Applicando i predetti principi, invito quanti di voi volessero partecipare, con riserva, anche alla selezione per "dirigente tecnologo", ad inoltrarmi una mail, in modo da preparare la lettera da inoltrare all'Istituto per chiedere di partecipare al doppio concorso, vista la causa pendente sull'inquadramento. In quel caso bisognerà considerare quale "fascia economica" vi sarebbe spettata nel "II livello", in relazione alla data di inquadramento chiesta nel ricorso. Per coloro che chiedono un inquadramento "dal 2010 o 2011", alla data del 31.12.2020 potrebbe trattarsi della "terza fascia"; per coloro che chiedono un inquadramento "dal 2016 o 2017", alla data del 31.12.2020 potrebbe trattarsi della "seconda fascia". Da ciò deriva il maggior punteggio per il fattore di valorizzazione dell'esperienza, quale indicato nel bando. Fatemi sapere.

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE