14 aprile 2018 - 22:06
RICORSO PER MANCATO ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDIGentili signore/i, con riferimento al ricorso in oggetto, il cui lancio è avvenuto con l'informativa del 5 aprile u.s. e con successive comunicazioni, visto l'enorme interesse manifestato da tutti voi, si precisa che, quanto all'importo spettante in media a ciascuno di voi, occorre partire dall'aumento medio, per un dipendente di fascia media (es: dipendente comunale C3, dipendente statale area II F3), contenuto nei recenti CCNL 2016-2018, di circa 85 euro mensili lordi (euro 100 per un dipendente di fascia economica più elevata). Stante il suddetto aumento, nell'anno 2018, rispetto allo stipendio percepito con l'ultimo aumento contrattuale del 2009, occorre allora procedere alla determinazione, anno per anno, degli aumenti stipendiali spettanti - parametrati in base all'aumento del costo della vita -, applicando per ciascun anno un aumento medio lordo di 10 euro al mese. Pertanto: anno 2010, euro 10 X 13 mensilità = 130 euro; anno 2011, euro 20 X 13 mensilità = 260 euro; anno 2012, euro 30 X 13 mensilità = 390 euro; anno 2013, euro 40 X 13 mensilità = 520 euro; anno 2014, euro 50 X 13 mensilità = 650 euro; anno 2015, euro 60 X 13 mensilità = 780 euro. Sommando i suddetti importi annuali per i predetti anni, si arriva al totale lordo di euro 2.700,00, che a sua volta va incrementato con l'aggiunta degli interessi legali. Nè da tale importo va detratta l'indennità di vacanza contrattuale, percepita da tutti voi nei suddetti anni. Infatti, a differenza dell'indennità di vacanza contrattuale percepita negli anni 2016 e 2017, cioè prima dell'attuale rinnovo del CCNL 2016-2018, la quale essendo stata ora sostituita dalle maggiorazioni stipendiali del nuovo contratto è giusto che sia "conglobata" negli arretrati spettanti per i suddetti anni 2016 e 2017 (v. Corte di Cassazione), relativamente agli anni dal 2010 al 2015, poichè i suddetti anni sono rimasti privi, in via definitiva, di ogni contrattazione collettiva, è evidente che l'indennità di vacanza contrattuale già percepita nei suddetti anni, non essendo mai stata sostituita da alcun aumento retributivo contrattuale, ha perso ormai la sua funzione di "anticipazione" del futuro "aumento retributivo", e pertanto non può essere "conglobata" e, perciò, "scorporata" dalle somme spettanti nei suddetti anni, cioè alla fine si "cumula" con la maggiorazione retributiva spettante se vi fosse stato il rinnovo dei contratti collettivi. Questo fa sì che, mentre dagli arretrati che vi sono stati erogati o vi saranno erogati per gli anni 2016 e 2017 sono stati decurtati delle somme già erogate a titolo di indennità di vacanza contrattuale, essendo i suddetti anni di fatto coperti dal CCNL, gli arretrati che, in via "indennitaria" o "risarcitoria", vi spettano per gli anni dal 2010 fino al 2015, non essendovi mai stata alcuna contrattazione, vi spettano "per intero", senza detrarre quanto già percepito a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Ciò spiega perchè le somme spettanti per gli anni 2010-2015 sono maggiori di quelle a voi erogate per gli anni 2016-2017. Considerato, pertanto, che l'importo medio lordo spettante a ciascun ricorrente si aggira, con gli interessi, intorno ai 3 mila euro, mi sembra che il suddetto ricorso sia quanto mai conveniente ed allettante, anche in rapporto alla somma di euro 100 chiesta dal sottoscritto a titolo di compenso (euro 50 per i soli iscritti alla UIL FPL di Roma e Lazio). Si ribasisce, in ogni caso, che la suddetta quota è vincolata al raggiungimento, presso ciascun tribunale competente (giudice del luogo dove il lavoratore espleta attività lavorativa), di almeno n. 50 ricorrenti. A Roma i ricorrenti che svolgono servizio in questa città sono tantissimi, quindi il problema non si pone affatto. Per i dipendenti in servizio presso altre città occorre acquisire il predetto numero di 50 adesioni. A tal fine, possono aderire ad uno stesso ricorso dipendenti di Enti diversi, perchè il ricorso non è in questo caso contro il datore di lavoro, ma bensì contro lo Stato, che attraverso le leggi, poi dichiarate incostituzionali con la sentenza del luglio 2015 della Corte Costituzionale, ha bloccato la contrattazione nazionale. Invito, pertanto, i dipendenti che lavorano presso un dato Ente, in servizio presso una determinata città, a verificare se, nella stssa città, vi sono dipendenti in servizio presso enti diversi, che potrebbero quindi inserirsi nello stesso ricorso, per il raggiungimento della soglia numerica di 50 ricorrenti. Distinti Saluti Avv. Giuseppe Pio Torcicollo |