15 giugno 2020 - 15:06

RIUNIONE PER DISCUTERE SULLA CAUSA DA INTRAPRENDERE

Gentili clienti,

vi informo che a seguito di apposita istanza, sono riuscito a scaricare e visionare tutti gli atti del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Roma e concluso con la sentenza che dovremmo impugnare in appello. Ebbene, dopo aver letto tutto, ho intrapreso una ricerca giurisprudenziale al fine di cercare conforto alla tesi sostenuta nel vostro ricorso, redatto dalle avvocate Damizia e Vitelli, e mi sono accorto che l'impostazione del ricorso, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite che vi allego, non è assolutamente in linea con l'ultimo approdo del massimo organo di giustizia in Italia. E cioè, secondo il ricorso impostato da voi, la vostra graduatoria per il passaggio dal III al II livello del profilo di Tecnologo e Ricercatore, è una graduatoria afferente una "progressione di area" (c.d. "progressione verticale"), e in quanto tale è soggetta alla "vigenza triennale" e alla "proroga di legge", come tutte le graduatorie dei "pubblici concorsi" (tali essendo anche le progressioni verticali). Ebbene, questa tesi è invero stata sposata dal vostro Ente, il quale perciò applicando la "riforma Brunetta" è arrivato alla conclusione che la vostra graduatoria non potesse essere utilizzata "per scorrimento", a causa del divieto imposto dalla legge in vigore dal 2010. Da qui le argomentazioni del vostro ricorso. Il Giudice, da parte sua, seguendo il vostro ragionamento, ha tratto la conclusione che la vostra graduatoria, in quanto riguardante una "progressione verticale", non era più vigente e comunque utilizzabile per scorrimento.

Ed invece, con sentenza di aprile 2018 (esattamente un mese dopo il deposito del vostro ricorso), le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la vera natura delle progressioni ex art. 15 del CCNL EPR 2002-2005, affermando che non si tratta di "progressioni di area", ma di progressioni verso una qualifica superiore ma all'interno di un'area professionale "omogenea", qual è quella del "Ricercatore" o "Tecnologo" (seppure suddivisa in "3 livelli"). Di conseguenza, alla vostra progressione non si applica la "riforma Brunetta", cioè il concorso interno per passaggio dal III al II livello, è un concorso per "progressione orizzontale", non per "progressione verticale", e quindi esso, contrariamente a quanto affermato dal Consigllio di Stato nella sentenza 3285 del 2015, è un tipo di procedura che non rientra fra quelle incise dalla riforma Brunetta. Da tale importante premessa giuridica deriva che l'Ente non solo poteva ancora "bandire" tali concorsi interni ex art. 15 CCNL, ma anche "scorrere" le relative graduatorie già approvate. Anzi, come accertato di recente dal Tribunale di Arezzo nella sentenza del 3 giugno scorso, che vi allego, l'ENTE aveva l'obbligo di bandire una nuova progressione dopo 2 anni, come previsto nell'art. 15 succitato, e non avendolo fatto aveva allora l'obbligo di "scorrere" la graduatoria. Il mancato scorrimento della vostra graduatoria è quindi dipeso da un'errata qualificazione del vostro concorso, ritenuto ingiustamente ormai vietato dalla legge Brunetta, in quanto riservato esclusivamente agli interni, ed invece le cose non stavano affatto così, e questo lo ha chiarito una volta per tutte la Cassazione a Sezioni Unite ad aprile del 2018. Vi rendete conto del danno che avete subito? Eravate idonei in una graduatoria ancora utilizzabile dopo la Brunetta (ma per ragioni esattamente opposte a quelle indicate nel vostro ricorso) ed invece l'Ente ha "archiviato" la vostra graduatoria ritenendola non piu utilizzabile"! Addirittura l'ISTAT, a differenza di altri Enti Pubblici di Ricerca, non ha più nemmeno bandito fino ad oggi una nuova procedura interna, violano l'obbligo assunto nel CCNL art. 15!

A questo punto, tutta questa diversa argomentazione non è assolutamente proponibile in un "Appello" avverso la sentenza già pronunciata, perchè significherebbe introdurre una "nuova causa petendi", non esposta in primo grado. Si tratterebbe di appello inammissibile. E tuttavia, proprio in quanto le Sezioni Unite ridanno legittimità alle vostre procedure interne, e quindi il comportamento dell'Ente è stato "illegittimo" per quanto detto, avete il diritto a chiedere lo scorrimento, non più sulla base del fatto che l'Ente nel 2017 aveva deliberato lo scorrimento delle graduatorie (dei soli concorsi pubblici), ma bensì sulla base del fatto che ha "omesso di deliberare lo scorrimento anche per voi" avendo ingiustamento ritenuto la vostra una "progressione di area" (v. argomenti addotti nella memoria difensiva in primo grado). Poichè l'Ente avrebbe dovuto bandire, dopo 2 anni, un nuova progressione ex art. 15, cosa però che avrebbe potuto fare solo una volta esaurita la graduatoria già esistente (v. l'impegno contenuto nell'accordo sindacale del 2009), è possibile chiedere lo scorrimento e quindi l'inqudramento, come risarcimento in forma specifica, già dopo 2 anni dall'approvazione della vostra graduatoria e comunque quando l'Ente, nel 2011 e poi 2015, ha bandito concorsi pubblici (lo ha fatto anche nel 2018), per il passaggio al II livello (invece di fare l'uno e l'altro). Infatti, in base all'art. 15, l'Ente doveva fare sia la "procedura riservata" che quella "pubblica", non solo quella pubblica.

Pertanto, ritengo vi siano tutti i presupposti per fare un "nuovo ricorso", così impostato, che potrebbe portarvi a vincere la causa, come è avvento per i vostri colleghi di Arezzo che hanno vinto l'altro giorno la causa. Al fine di discutere di ciò (vi propongo di convertire l'appello in nuovo ricorso in primo grado, fermo immutato il compenso da voi già ricevuto), vi invito a venire presso il mio studio, e a tal fine vi propongo o giovedì 18 giugno alle ore 17 o giovedì 25 giugno alle ore 17. Fatemi sapere.

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE