16 Ottobre 2015 - 13:50

VERBALE DI UDIENZA 1 OTTOBRE 2015

Gentili Signore/i ,

vi inoltro il verbale di udienza del giorno 1 Ottobre 2015, relativo all'appello proposto dal comune di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto il ricorso presentato a suo tempo da tutti voi.

Detto verbale mi è stato rilasciato solo oggi a causa dei tempi di trasmissione ed estrazione copia propri della Corte d'Appello, che non hanno permesso nonostante le numerose richieste da parte mia di acquisirlo prima di oggi. Il suddetto verbale attesta la presenza di un certo numero di ricorrenti quali indicati. Per qualcuno di voi ho visto che la cancelliera presente in udienza ha trascritto il vostro nominativo commettendo qualche errore. Non vedo tuttavia grossi problemi dato che si tratta di errori materiali e quindi ognuno dei presenti può tranquillamente utilizzare il detto verbale come GIUSTIFICATIVO della propria assenza dal servizio il giorno 1 Ottobre u.s.

Passando adesso al merito dell'udienza svoltasi vi debbo confessare che anche il sottoscritto si è meravigliato nel vedere che i giudici hanno sollevato la questione della "RITUALITA' O MENO DELLA RELATA DI NOTIFICA DELLA SENTENZA", quale prodotta agli atti dal sottoscritto. Cioè mi sono chiesto perchè la Corte sollevasse la questione nei suddetti termini ANZICHE' LIMITARSI A DARE TERMINE A DIFESA PER L'APPELLANTE ROMA CAPITALE. Infatti, la relata di notifica della sentenza, che vi allego alla presente email, è chiara nel dare atto che la sentenza del Tribunale di Roma è stata notificata a "Roma Capitale c/o Avv. Alessandro Rizzo via del Tempio di Giove 21". Pertanto, ad avviso dello scrivente, la notifica è avvenuta in modo conforme a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 285 e 170 codice di procedura civile. Voglio dire cioè che la sentenza è stata notificata al comune presso il suo difensore Avv. Rizzo, quindi la copia notificata era comunque diretta a Rizzo e non al Comune. Pertanto, come ha stabilito innumerevoli volte la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 4698 del 27.02.2014, che vi allego ad ogni buon fine, la notifica fatta in questa maniera è perfettamente valida ed efficace, equipollente alla notifica fatta direttamente all'avvocato costituito e non alla parte.

Il fatto che la Corte non abbia rilevato d'ufficio la piena validità di detta relata di notifica, ma abbia preferito rimettere alle parti le deduzioni opportune in proposito, anzicchè essere visto come un presagio di non accoglimento della nostra eccezione, può semplicemente stare a significare che la Corte, in nome di un formalismo forse eccessivo o comunque per non lasciare ogni minimo dubbio in merito, ha preferito stimolare un pieno contraddittorio sulla detta eccezione per dare maggiore fondamento ad una eventuale sentenza a noi favorevole.

Parlando con il responsabile dell'Ufficio Notiche del Tribunale lo stesso mi ha confermato che la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario è del tutto conforme e regolare e non ha rilevato alcun vizio. Ovviamente sarà mia cura dimostrare ulteriormente tutto ciò in occasione delle memorie da depositare 10 gg. prima della prossima udienza, che si terrà il giorno 11 Febbraio 2016, ore 12:00.

Siate fiduciosi e attendete con serenità la prossima udienza, all'esito della quale, e cioè gia il giorno 12 Febbraio, potremo leggere il verdetto della Corte. Se sarà positivo la sentenza del Tribunale di Roma sarà dichiarata definitiva e passata in giudicato e quindi si spalancano subito le porte per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, salvo che il comune non proponga in modo temerario ricorso in Cassazione. Se invece il verdetto della Corte sarà non a noi favorevole vorrà dire che saremo noi a fare ricorso in Cassazione, poichè si tratterebbe certamente di una sentenza ingiusta alla luce di tutto quanto vi ho detto finora.

Distinti saluti

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE