18 Giugno 2021 12:23

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

Gentili signore,

la Corte di Appello di Cagliari ha depositato la motivazione della sentenza con la quale ha accolto l'appello del Ministero della Cultura, riformando la sentenza del Tribunale di Oristano che era stata a noi favorevole. Ebbene, la Corte di Appello di Cagliari ha accolto solo il motivo di appello secondo cui il Giudice di Oristano non aveva tenuto conto che, anche se ci fosse stato lo scorrimento della vostra graduatoria, la vostra posizione nella graduatoria regionale non vi avrebbe permesso di collocarvi nei "posti ulteriori messi a bando", nè risultava provato che durante la vigenza della graduatoria fossero intervenute tante cessazioni dal servizio dei "vincitori", da permettere a voi ricorrenti di rientrare nei posti liberati con le suddette cessazioni. Vi inoltro la SENTENZA (cliccate su "SENTENZA"), dove ho evidenziato la parte in cui la Corte di Appello condivide il motivo di impugnazione proposto dal ministero. Per il resto la sentenza ci dà ragione sugli aspetti più strettamente giuridici della questione, affermando che: 1) la "decisione di scorrimento" è già insita nella scelta di "bandire posti ulteriori", quindi la riforma brunetta non poteva applicarsi ad una decisione già perfezionatasi in data anteriore; 2) la "mancanza di autorizzazione" per i posti ulteriori è stata motivata unicamente per via dell'entrata in vigore della suddetta riforma, e non per altre ragioni di legittimità o di merito, di talchè essendo il motivo addotto illegittimo esso poteva essere disapplicato.

A questo punto, poichè la sentenza della corte ci dà ragione sui motivi strettamente giuridici, si rende opportuno impugnare in cassazione solo  il motivo per il quale la Corte di Appello ha ritenuto "non provato" nell'atto di ricorso, che durante il triennio di vigenza delle graduatorie si fossero liberati "posti banditi" per "funzionario amministrativo", in numero tale da permettere a voi, collocate in posizione n. 12 e 13 della graduatoria regionale, di potervi rientrare. Ebbene, si tratta di un profilo di fatto, frutto di un "travisamento" da parte dei giudici della Corte. Infatti, leggendo il ricorso e le note autorizzate, e in particolare i documenti ulteriori prodotti in udienza, noi avevamo evidenziato al Giudice di Oristano come il numero di "posti vacanti" in area C, nel 2017, fosse tale che in detto numero vi rientravano non solo i posti ulteriori in attesa di autorizzazione e messi a bando, ma anche "parte dei posti banditi e autorizzati", che in seguito si erano liberati per cessazioni di vincitori. Inoltre, i posti liberatisi erano non solo quelli nella singola regione ma a livello nazionale, e comunque il ministero, già nella lettera del 2012 e poi in quella del 2018, aveva chiesto di occupare i "posti vacanti in area terza", quindi non necessariamente i posti "lasciati dai vincitori", ma anche posti di "area terza" in precedenza occupati e poi divenuti vacanti, con la conseguenza che anche detti posti potevano essere ricoperti tramite voi idonei. Pertanto è opportuno impugnare in cassazione la sentenza, per mettere in evidenza questa lettura restrittiva data dalla corte alle nostre allegazioni circa i "posti disponibili" per voi ricorrenti.
Ciò detto, al fine di andare incontro alle vostre richieste di "alleggerire" il peso economico della vertenza, ho deciso eccezionalmente di ridurre il mio onorario, rispetto alle tariffe praticate finora per gli altri ricorsi, e cioè invece che euro 4.000 posso chiedere euro 3.000, che diviso le 2 ricorrenti viene un costo di euro 1.500 a ricorrente anzichè euro 2.000. Nel suddetto costo è inserita la spesa viva che devo sostenere per il deposito del ricorso, pari ad euro 1.500 per contributo unificato e spese di riproduzione. Pertanto, sul totale di 3.000 euro 1.500 sono "spese vive" e solo il residuo di euro 1.500 è il mio compenso. Per questo non posso assolutamente ridurre ulteriormente la somma, oltre i mille euro già decurtati. Vi ricordo, inoltre, che pendono davanti al Giudice di Oristano i procedimenti per il recupero delle somme a voi dovute in area terza (l'udienza per la signora Paderi è fissata per il 2 luglio), quindi solo impugnamo in cassazione la sentenza il giudice di Oristano potrà sospendere i suddetti giudizi, al fine di attendere il pronunciamento della corte di cassazione. Altrimenti, in mancanza di ricorso in cassazione, dovrà rigettare anche i ricorsi sulle somme richieste, essendo venuta meno la sentenza sulla cui base detti ricorsi erano stati presentati.
Vi inoltro la PROCURA (cliccate su "PROCURA") che ognuna di voi dovrà firmare e spedirmi in originale presso il mio studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5 (cap 00195). Queste le coordinate per il bonifico di euro 1.500 a ricorrente: IT89C0103003271000061254800.
Vi chiedo di fare l'ultimo sforzo, perchè il giudizio in cassazione è l'ultimo grado di giudizio e il più importante, quindi vale comunque la pena affrontarlo!

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE