19 giugno 2018 - 09:52

UDIENZA DEL 3 LUGLIO
PER DOMANDA CAUTELARE

Gentili signore/i,

pur essendo scettico, come qualcuno di voi certamente ricorda, sull'esperibilità della domanda urgente c.d. "inaudita altera parte", cioè prima di attendere l'udienza cautelare del 3 luglio, ho tuttavia voluto accontentare la maggior parte di voi, che appunto mi chiedeva di ottenere un provvedimento immediato e interinale con cui il Tar vi ammettesse a sostenere le prove orali. In effetti, era accaduto che a qualche ricorrente singolo, il Tar avesse concesso detta misura. Tuttavia, nel caso in questione la domanda cautelare urgente era stata presentata prima del deposito del fascicolo di merito, e quindi si è ritenuto nelle more di non pregiudicare la richiesta di ammissione alla prova orale. Nel nostro caso, invece, il fascicolo è stato depositato subito e l'udienza in camera di consiglio già fissata per il giorno 3 luglio. Pertanto, secondo il Presidente di Sezione Dott. Giuseppe SAPONE, non c'è l'urgenza di disporre da subito la vostra ammissione all'orale, ma ciò potrà avvenire anche in caso di accoglimento della domanda cautelare collegiale all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 3 luglio p.v.. Secondo il Tar, cioè, a voi non è precluso sostenere le prove orali, pur se di fatto già concluse per la commissione esaminatrice, in caso di accoglimento della domanda, visti gli effetti di "ripristino" dell'eventuale accoglimento. Vi allego il provvedimento.

Informo, inoltre, che anche per il secondo gruppo dei ricorrenti, cioè per i signori CASTELLANA MASSIMO ed altri 9, che a differenza del primo gruppo, cioè a differenza del gruppo BELLI BENEDETTA ed altri 35, non riuscirebbero a raggiungere la sufficienza di 21/30 per la seconda prova scritta, includendo il punteggio non ottenuto in talune delle 7 domande censurate, il TAR ha fissato l'udienza in camera di consiglio per il giorno 3 luglio, ore 9,45 (stessa ora del primo gruppo). Pertanto, anche i ricorrenti di cui al suddetto gruppo, dovranno attendere il giorno 3 luglio per sapere se saranno ammessi oppure no a sostenere le prove orali. Vi allego l'avviso di fissazione udienza.

Colgo l'occasione per informarvi che - pacifico ormai l'accoglimento del ricorso per i 6 ricorrenti che, nell'ambito del primo ricorso, si sono contraddistinti per avere la possibilità di raggiungere la sufficienza nella prova scritta già solo con la risposta data alla domanda sull'assegno sociale (i signori BELLI Benedetta, DI BENEDETTO Serena Rita Maria, MADONNA Federica, MANCINI Eleonora, SERAO Alessandro, VIOLANTE Gaetano) -, relativamente ai 5 ricorrenti che, nell'ambito del primo ricorso, si sono contraddistinti invece per avere la possibilità di raggiungere la sufficienza nella prova scritta già solo con la risposta data alla domanda di statistica sul coefficiente di variazione (i signori IORIO Beatrice, MARRAZZO Paolo, MOTTESE Elisabetta, STRAFACE Rosamaria, TOSCANI Gianluca), è molto importante vedere cosa oggi dirà il TAR, visto che proprio oggi si tiene la camera di consiglio relativa ad un ricorso proposto da una candidata che ha appunto dedotto di raggiungere la sufficienza includendo la risposta data alla domanda sul coefficiente di variazione (peraltro già ammessa a sostenere la prova orale grazie alla misura cautelare monocratica a lei concessa in quanto, come si è detto, non era stato ancora depositato il ricorso di merito nè fissata già l'udienza sulla domanda cautelare collegiale). A tal proposito, ho letto la memoria difensiva dell'INPS, e ho notato che la difesa è molto debole soprattutto in ordine alla contestazione dell'affermazione sub b) di cui alla suddetta domanda sul coefficiente di variazione. Mi spiego: secondo l'INPS, l'affermazione sub b) contenuta in detta domanda è corretta in quanto, con tale affermazione, si è solo voluto dire che il coefficiente di variazione è "più adatto" ad esprimere una sequenza che non contenga "anche numeri negativi". Ma cosa vuol dire "più adatto"? Innanzi tutto, l'affermazione non dice "più adato", ma afferma invece in modo apodittico che "non è adatto...". Pertanto, la difesa dell'INPS sembra arrampicarsi su un "paralogismo" che però è contraddetto dal tenore testuale dell'affermazione da noi censurata. In secondo luogo, in ambito scientifico è sbagliato esprimere giudizi di valore ("più adatto", "meno adatto", ecc), e in questo il parere del Prof. Piccolo è illuminante e tranciante!
Ritengo, pertanto, che l'accoglimento del ricorso per questo gruppo di ricorrenti, è alquanto probabile, viste le insufficienti difese dell'Inps. Vedremo cosa oggi sarà deciso per questa ricorrente.

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo