20 ottobre 2018 - 20:52

ESECUZIONE FORZATA
SENTENZA DI PRIMO GRADO

Gentile signora,

in data 28 novembre p.v. scade il termine di 120 giorni perchè il Ministero dia esecuzione alla sentenza del Tribunale di La Spezia del 28 giugno 2018. Nelle more del giudizio di appello, la cui prima udienza è fissata per il 19 dicembre p.v. (ma il giudizio potrebbe proseguire per almeno un altro anno), è possibile ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, cioè l'inquadramento provvisorio in area terza e la percezione del relativo trattamento economico e contributivo, nel seguente modo: si inoltra al ministero ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA ad eseguire la sentenza, assegnando termine di 30 giorni. Scaduto ulteriormente tale termine, è possibile iniziare il PIGNORAMENTO presso la competente TESORERIA del Ministero, chiedendo di prelevare dal conto le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dalla data di inquadramento del 19 dicembre 2015 fino alla data del precetto, nonchè le somme successivamente maturate. In tal caso il Ministero, al fine di evitare il pignoramento, potrebbe eseguire spontaneamente l'inquadramento provvisorio in terza area. Altrimenti, se non esegue, possiamo ottenere le somme pignorate, ma non l'inquadramento in terza area, che non è di per sè suscettibile di esecuzione forzata se non una volta divenuta definitiva la sentenza (come è avvenuto per i dipendenti di Chieti). Escludo, però, che il Ministero subisca il pignoramento delle somme senza al contempo eseguire l'inquadramento, poichè tale evenienza si presterebbe ad essere denunciata alla Corte dei Conti come "danno erariale" (il fatto cioè di pagare i dipendenti forzatamente come "funzionari" senza che essi svolgano le relative mansioni).

Al fine di intraprendere tale procedura, occorre però che lei calcoli le proprie "differenze retributive", considerando la propria fascia di attuale inquadramento economico in seconda area e il relativo trattamento retributivo, ed il trattamento retributivo che spetta per la fascia F1 della terza area. Nel differenziale retributivo va calcolato anche il salario accessorio (Fua, indennità di amministrazione, ecc.). Una volta che avrò gli importi retributivi differenziali mensili spettanti, sarò io a moltiplicarli per il numero di mensilità trascorse dalla data di inquadramento giuridico in terza area disposto dal giudice fino ad oggi, al fine di individuare l'importo totale a lei spettante, da indicare nell'atto di precetto. Le inoltro, a questo punto, la PROCURA che dovrebbe firmare e spedire in originale cartaceo presso il mio studio in Roma, via Carlo Mirabello 11. Le ricordo che non potrò inoltrare alcun precetto se non ho gli importi per differenziale retributivo a lei spettanti. L'atto di precetto, in ogni caso, potrà essere inoltrato al Ministero solo dopo scaduto il termine suindicato del 28 novembre p.v. Cordiali saluti.