Gentili signore,
in data 9 ottobre u.s. il MIBAC ha depositato atto di APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di
L'Aquila del 14 agosto u.s., notificata al Ministero in data 11 settembre. Occorre a questo punto
ocostituirsi e difendersi nel suddetto giudizio di appello. Il costo della difesa è quello già
indicato nella mail del 27 giugno u.s., dove, preso atto dell'impossibilità di continuare ad
applicare il regime "solidaristico" delle spese, come avvenuto due anni addietro in primo
grado (quando tutti i 730 ricorrenti in tutta Italia pagavano le spese per tutti), ho
indicato i "costi individuali" della difesa, prevedendo importi globali differenti a
seconda del numero di ricorrenti presenti in ciascun procedimento. Nei ricorsi con
numero di ricorrenti compreso fra 5 e 20, il costo globale della difesa è di euro 8
mila, da dividere per il numero dei ricorrenti. Pertanto, essendo a L'Aquila n. 8
ricorrenti, il costo globale di euro 8 mila diviso 8 porta ad importi individuali
di euro 1.000 a ricorrente. Inoltro la
PROCURA
che ognuno di voi dovrebbe sottoscrivere,
contestualmente effettuando il versamento di euro 1.000 al seguente IBAN: IT 89 C 01030 03271 000061254800.
Nel frattempo, vi avviso che in data 3 ottobre p.v. è scaduto il termine di 120 giorni perchè il Ministero desse esecuzione al dispositivo di sentenza del Tribunale di L'Aquila emesso in forma esecutiva già in data 13 aprile 2018 (solo la motivazione della sentenza è stata depositata il successivo 14 agosto, come detto sopra). Nelle more del giudizio di appello, è quindi possibile ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, cioè l'inquadramento provvisorio in area terza e la percezione del relativo trattamento economico e contributivo, nel seguente modo: si inoltra al ministero ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA ad eseguire la sentenza, assegnando termine di 30 giorni. Scaduto ulteriormente tale termine, è possibile iniziare il PIGNORAMENTO presso la competente TESORERIA del Ministero, chiedendo di prelevare dal conto le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dalla data di inquadramento (24 marzo 2016) fino alla data del precetto, nonchè le somme successivamente maturate. In tal caso il Ministero, al fine di evitare il pignoramento, potrebbe eseguire spontaneamente l'inquadramento provvisorio in terza area. Altrimenti, se non esegue, possiamo ottenere le somme pignorate, ma non l'inquadramento in terza area, che non è di per sè suscettibile di esecuzione forzata se non una volta divenuta definitiva la sentenza (come è avvenuto per i dipendenti di Chieti). Escludo, però, che il Ministero subisca il pignoramento delle somme senza al contempo eseguire l'inquadramento, poichè tale evenienza si presterebbe ad essere denunciata alla Corte dei Conti come "danno erariale" (il fatto cioè di pagare i dipendenti forzatamente come "funzionari" senza che essi svolgano le relative mansioni).
Al fine di intraprendere tale procedura, occorre però che ognuno di voi calcoli le proprie
"differenze retributive", considerando la propria fascia di attuale inquadramento economico
in seconda area e il relativo trattamento retributivo, ed il trattamento retributivo che
spetta per la fascia F1 della terza area. Nel differenziale retributivo va calcolato anche
il salario accessorio (Fua, indennità di amministrazione, ecc.). Inoltre, per coloro che
occupano fasce elevate in seconda area (F5, F6), il differenziale retributivo si calcola
considerando non il trattamento retributivo iniziale di un dipendente assunto per la prima
volta in terza area, ma il maggior maturato economico in godimento in seconda area, con le
eventuali maggiori indennità spettanti in terza area. Una volta che avrò gli importi
retributivi differenziali mensili spettanti, sarò io a moltiplicarli per il numero di
mensilità trascorse dalla data di inquadramento giuridico in terza area disposto dal
giudice fino ad oggi, al fine di individuare gli importi totali spettanti a ciascuno
di voi, da indicare nell'atto di precetto. Vi ricordo, però, che non posso procedere
al precetto ed alla successiva esecuzione forzata della sentenza se non avrò prima
ottenuto da parte vostra il mandato a difendervi nel giudizio di appello, con il
versamento del relativo onorario. Pertanto, solo una volta che avrò ottenuto tale
mandato e il suddetto pagamento, sarò in condizione di inoltrarvi il distinto modulo
per chiedere l'esecuzione forzata provvisoria della sentenza impugnata in appello.
PS: la vostra offerta di un pranzo a L'Aquila è sempre ben gradita. In tal caso potrò
recarmi io da voi per ottenere i mandati a procedere, sia nella difesa in appello che ai
fini della esecuzione forzata della sentenza. Cordiali saluti.