Gentili signore/i,
in data 30 ottobre p.v. scade il termine di 120 giorni perchè il Ministero dia esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma del 24 maggio 2018. Nelle more del giudizio di appello, la cui prima udienza è fissata per il 15 gennaio 2019 (ma il giudizio potrebbe proseguire per almeno un altro anno), è possibile ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, cioè l'inquadramento provvisorio in area terza e la percezione del relativo trattamento economico e contributivo, nel seguente modo: si inoltra al ministero ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA ad eseguire la sentenza, assegnando termine di 30 giorni. Scaduto ulteriormente tale termine, è possibile iniziare il PIGNORAMENTO presso la competente TESORERIA del Ministero, chiedendo di prelevare dal conto le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dalle date di inquadramento fino alla data del precetto, nonchè le somme successivamente maturate. In tal caso il Ministero, al fine di evitare il pignoramento, potrebbe eseguire spontaneamente l'inquadramento provvisorio in terza area. Altrimenti, se non esegue, possiamo ottenere le somme pignorate, ma non l'inquadramento in terza area, che non è di per sè suscettibile di esecuzione forzata se non una volta divenuta definitiva la sentenza (come è avvenuto per i dipendenti di Chieti). Escludo, però, che il Ministero subisca il pignoramento delle somme senza al contempo eseguire l'inquadramento, poichè tale evenienza si presterebbe ad essere denunciata alla Corte dei Conti come "danno erariale" (il fatto cioè di pagare i dipendenti forzatamente come "funzionari" senza che essi svolgano le relative mansioni).
Al fine di intraprendere tale procedura, occorre però che ognuno di voi calcoli le proprie
"differenze retributive", considerando la propria fascia di attuale inquadramento economico
in seconda area e il relativo trattamento retributivo, ed il trattamento retributivo che
spetta per la fascia F1 della terza area. Nel differenziale retributivo va calcolato anche
il salario accessorio (Fua, indennità di amministrazione, ecc.). Inoltre, per coloro che
occupano fasce elevate in seconda area (F5, F6), il differenziale retributivo si calcola
considerando non il trattamento retributivo iniziale di un dipendente assunto per la prima
volta in terza area, ma il maggior maturato economico in godimento in seconda area, con le
eventuali maggiori indennità spettanti in terza area. Una volta che avrò gli importi retributivi
differenziali mensili spettanti, sarò io a moltiplicarli per il numero di mensilità trascorse dalle
date di inquadramento giuridico in terza area disposto dal giudice fino ad oggi, al fine di
individuare gli importi totali spettanti a ciascuno di voi, da indicare nell'atto di precetto.
Vi inoltro, a questo punto, la
PROCURA
che dovrete firmare, apponendo il vostro cognome e nome,
e dovrete spedirmi in originale cartaceo presso il mio studio in Roma, via Carlo Mirabello 11.
Vi ricordo che non potrò inoltrare alcun precetto se non ho gli importi per differenziale
retributivo spettante per ciascuno di voi. L'atto di precetto, in ogni caso, potrà essere
inoltrato al Ministero solo dopo scaduto il termine suindicato del 30 ottobre p.v. Cordiali saluti.
PS: ho ricevuto grazie alla signora Campanini il RICORSO in APPELLO del MIBAC, ma non ho avuto anche il decreto della Corte di Appello che ha fissato l'udienza per il 15 gennaio 2019 e ha nominato il giudice relatore. Potreste recuperarlo tramite il Tribunale di Parma, cui ho saputo essere stato notificato il suddetto appello. Grazie.