26 aprile 2021 22:28

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gentili signori,

a seguito di approfondito esame della questione, vi informo che possiamo presentare RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, che ha respinto il nostro appello avverso la sentenza del Tar del 2019, avente ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del 9 maggio 2018, che ha riconosciuto il "diritto" alla "ricostruzione della carriera" per effetto del lavoro svolto "a tempo determinato".

La decisione di rivolgersi alle sezioni unite della Cassazione, nasce da un precedente della Corte di Cassazione, emesso a settembre 2020, secondo cui qualora il Consiglio di Stato, pur essendo giudice di ultimo grado, "violi l'applicazione del diritto dell'unione europea", tale violazione dovrebbe rientrare fra i casi di . In altri termini, il fatto di negare un diritto sancito a livello europeo, configura un uso "abnorme" della "funzione giurisdizionale", che dovrebbe consentire, eccezionalmente, di rivolgersi alla Corte di Cassazione pur essendo il Consiglio di Stato giudice di ultimo grado.

Il Consiglio di Stato, infatti, nella sentenza del 28 dicembre 2020, confermando in questo la decisione del Tar, ha affermato che il Giudice del Tribunale di Roma non aveva riconosciuto alcun diritto alle "progressioni economiche" già "durante i rapporti a tempo determinato", nè poteva tale doglianza essere sollevata davanti al Tar-Consiglio di Stato, non essendo stata la domanda accolta dal Giudice del Tribunale di Roma nella sentenza passata in giudicato. Tale assunto è infondato, poichè il Giudice del Tribunale di Roma aveva negato non il "diritto alle progressioni economiche durante i rapporti a tempo determinato", quindi non aveva negato a monte il "diritto di partecipare alle Peo degli anni dal 2000 al 2010", ma semplicemente aveva negato il diritto alla attribuzione "del livello" rivendicato, essendo le PEO delle procedure soggette a "valutazioni di Roma Capitale". Il suddetto Giudice, pertanto, pur avendo negato l'attribuzione diretta dei livelli, riconosceva il diritto alla "ricostruzione della carriera", con apposita procedura che spettava a Roma Capitale espletare. Pertanto, il Consiglio di Stato è giunto a negare un diritto GIA' RICONOSCIUTO nella sentenza da ottemperare, attraverso una interpretazione che non è stata fedele alla sentenza da ottemperare, ma ha tenuto conto di elementi immessi dal Tar in contrasto con i principi seguiti dal Tribunale di Roma e rispettosi del Diritto dell'Unione Europea. In definitiva, la errata interpretazione della sentenza a cui ottemperare è conseguenza della mancata applicazione nella fattispecie dei principi del Diritto Europeo sulla cui base, invece, si fondava la pronuncia del giudice ordinario. Questa conclusione, pertanto, ci permette, eccezionalmente, di impugnare in cassazione la sentenza del Consiglio di Stato, altrimenti non impugnabile.

Il suddetto ricorso è offerto a titolo gratuito, e invito ognuno di voi a sottoscrivere la PROCURA che vi allego (cliccate su "PROCURA") e aspedirmela in originale presso il mio studio, Circonvallazione Clodia n. 5 (cap 00195 Roma). Mi occorre la firma in originale, quindi non si accettano nè copie scansionate mandate via mail, nè quelle mandate via pec, ma solo esclusivamente gli originali.
Si tratta di una ottima opportunità, non lasciatevela sfuggire!!!!
Le adesioni saranno chiuse il 31 maggio. Pertanto non si accetteranno procure spedite oltre la suddetta data.

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE