26 novembre 2016 - 13:45

RICORSO IN CASSAZIONE
PROPOSTO DA ROMA CAPITALE

Gentili Signore/i ,

vi comunico che, a tutt'oggi, la Corte di Cassazione non ha ancora fissato alcuna udienza per discutere del ricorso promosso da Roma Capitale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma.

Vi riepilogo la vicenda: il 17.02.2014 il Tribunale di Roma ha accolto il nostro ricorso, depositato a febbraio del 2012, e ha dichiarato il vostro diritto ad essere inquadrati in categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei "posti vacanti e disponibili" ed "entro la data di scadenza della graduatoria". L'inciso "entro la data di scadenza della graduatoria" (che attualmente è fissata al 31 dicembre 2016, ma sarà prorogata nella prossima legge di bilancio al 31 dicembre 2017), non significa che il Comune è obbligato ad inquadrarvi solo in data 31.12.2016 (o 31.12.2017). Il vostro diritto, infatti, non può che essere riconosciuto con decorrenza dal momento in cui avete agito in giudizio, cioè dal momento del deposito del ricorso, che è avvenuto per i primi 113 ricorrenti (AGOSTINI DANIELA + 112) in data 13.02.2012, per i restanti ricorrenti, intervenuti volontariamente o su chiamata del giudice, dalle rispettive date di deposito degli atti di intervento, e cioè ottobre 2012 (BONAFEDE MASSIMO + 13) e aprile-maggio 2013 tutti i restanti intervenuti. Questo vuol dire, che quando finalmente la sentenza sarà definitiva, cioè dopo il giudizio della cassazione, il vostro diritto ad essere inquadrati come Funzionari dovrà essere riconosciuto dalle suddette date, semprechè ovviamente si accerti che, alle suddette date, vi erano "posti vacanti e disponibili". Infatti, l'unica condizione a cui è subordinato il vostro diritto, è, appunto, l'esistenza di posti vacanti e disponibili nel momento in cui avete agito in giudizio, o anche successivamente, purchè sempre entro la data di vigenza della vostra graduatoria.

Dagli atti in mio possesso emerge in modo inconfutabile che: in data 13.02.2012 vi era già un numero di posti vacanti e disponibili superiore al numero dei ricorrenti originari (113). Altrettanto può dirsi nel mese di novembre del 2012 e nei mesi di aprile e maggio del 2013, quando i posti vacanti avevano ormai superato di gran lunga il numero totale di tutti i ricorrenti intervenuti.

Inoltre, il fatto che il giudice di primo grado abbia posto l'ulteriore criterio dell' "ordine di precedenza nella graduatoria", non significa che coloro che non hanno mai agito in giudizio possono avere una qualche precedenza sui ricorrenti che hanno agito. Tale criterio, invece, è sempre riferito ai ricorrenti stessi, cioè serve ad assicurare che se i posti vacanti fossero in numero inferiore ai ricorrenti stessi, avrebbero diritto ad essere inquadrati solo quanti, secondo l'ordine di precedenza con cui sono collocati nella graduatoria, arrivano a coprire i posti vacanti e disponibili. Ora, poichè come si è detto, sia nel 2012 che nel 2013, il numero dei posti vacanti è sempre superiore e non inferiore al numero dei ricorrenti, non può verificarsi alcun problema legato alla posizione occupata in graduatoria, cioè tutti possono contemporaneamente essere inquadrati alle rispettive date di deposito della domanda giudiziale, proprio in quanto alle suddette date vi è un numero di posti superiore a quello dei ricorrenti.

Non resta, allora, che essere pazienti ed attendere con fiducia che si svolga il terzo ed ultimo grado di giudizio in cassazione. Da quello che ho potuto capire, il ricorso potrebbe essere discusso entro l'anno 2017, quindi ritengo dovremmo attendere al massimo un anno!

E' inutile dirvi che al 99% dovremmo ottenere vittoria anche in Cassazione, poichè i motivi proposti dal Comune di Roma per il ricorso in cassazione sono del tutto infondati, e si basano su questioni già decise in modo logico e preciso dalla Corte di Appello, che come sapete, in data 17.03.2016 ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato inammissibile l'appello promosso da Roma Capitale. Se, quindi, la Corte di Cassazione respingerà il ricorso proposto da Roma Capitale, rimane acquisito che la vostra sentenza era passata in giudicato già in data 21.03.2014, con tutte le conseguenze che ne derivano.

In attesa - per coloro che hanno intrapreso il ricorso al Tar per la ricostruzione della carriera - di conoscere l'esito del giudizio del TAR - che non inficia in alcun modo nè è minimamente connesso o sovrapponibule alla causa di cui si discute -, non resta che attendere la fissazione dell'udienza in cassazione, di cui vi darò pronta notizia.

Cordiali saluti.

 

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE