28 febbraio 2018 - 16:10

ESITO UDIENZE RICORSI
PESCARA, MANTOVA, LA SPEZIA, TARANTO, VITERBO, BRINDISI, UDINE.
FISSAZIONE I UDIENZA RICORSI CUNEO, POTENZA E SIENA.

Gentili Signore/i ,

vi comunico l'esito delle prime udienze tenutesi, durante questo mese di febbraio, presso i Tribunali delle seguenti città:

1) RICORSO AL TRIBUNALE DI PESCARA: nella predetta udienza, tenutasi in data 1 febbraio u.s. (allego il VERBALE DI UDIENZA), ero presente io personalmente, insieme alla ricorrente. Il Giudice ha rinviato per discussione e decisione all'udienza del giorno 14 giugno 2018, ore 09,00, dando termine per note fino a 10 giorni prima. L'atteggiamento imperscrutabile del Giudice mi ha impedito di cogliere l'orientamento del medesimo.

2) RICORSO AL TRIBUNALE DI MANTOVA: nella predetta udienza, tenutasi in data 6 febbraio u.s. (allego il VERBALE DI UDIENZA), era presente un avvocato da me delegato, insieme alla ricorrente. Il Giudice ha rinviato per discussione e decisione all'udienza del giorno 11 dicembre 2018, ore 13,00, senza chiedere l'invio di ulteriori note. Segno che il Giudice ha ben chiari gli estremi della causa, ma non saprei dire verso quale direzione è orientata.

3) RICORSO AL TRIBUNALE DI LA SPEZIA: nella predetta udienza, tenutasi in data 8 febbraio u.s. (allego il VERBALE DI UDIENZA), era presente un avvocato da me delegato, insieme alla ricorrente. Il Giudice ha rinviato per discussione e decisione all'udienza del giorno 28 giugno 2018, ore 10,00, chiedendo l'invio di ulteriori note esplicative sia sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Mibact, sia sul merito della vertenza.

4) RICORSO AL TRIBUNALE DI TARANTO: nella predetta udienza, tenutasi in data 14 febbraio u.s. (allego il VERBALE DI UDIENZA), era presente un'avvocata da me delegata, insieme ai 2 ricorrenti. Il MIBACT ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, ma grazie ai documenti prodotti in udienza, che attestano che i ricorrenti lavorano presso uffici ubicati a Taranto, e non presso la sede principale della Soprintendenza di Lecce, il Giudice ha disatteso tale eccezione. Il Giudice ha rinviato per discussione e decisione all'udienza del giorno 4 luglio 2018, ore 09,00, chiedendo l'invio di ulteriori note entro il termine del 20 giugno.

5) RICORSO AL TRIBUNALE DI VITERBO: nella predetta udienza, tenutasi in data 19 febbraio u.s. (allego il VERBALE DI UDIENZA), ero presente io personalmente, insieme a 2 ricorrenti. Il Giudice, che non aveva letto ancora il ricorso, dopo avermi fatto parlare, ha subito espresso il suo pensiero sostenendo che, secondo lui, vi è un difetto di giuridizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, per il seguente motivo: poichè l'assunzione in area III dei 460 potenziali vincitori era subordinata nei bandi all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Funzione Pubblica, il vostro diritto sarebbe stato dai bandi stessi degradato a diritto "subordinato" alla condizione della suddetta atorizzazione. E poichè il mancato rilascio dell'autorizzazione, così come a monte la clausola limitativa contenuta nei bandi, configurano atti amministrativi idonei ad incidere negativamente sul diritto soggettivo, secondo il giudice la domanda non sarebbe di competenza del giudice del lavoro. Ovviamente il sottoscritto ha manifestato al giudice il proprio dissenso, evidenziando che: 1) l'autorizzazione della funzione pubblica, come già chiarito al giudice di Venezia, non costituisce una "condizione, nè sospensiva, nè risolutiva", senza la quale il diritto non sorge o perde efficacia, ma piuttosto un "termine di differimento" per l'inquadramento, rispetto al termine previsto per i primi 460 vincitori. In pratica occorre distinguere fra lo status di "vincitori", che certamente i vostri bandi riconoscono anche in capo ai secondi 460 collocati nelle graduatorie di merito, e l'effettivo inquadramento, quest'ultimo, invece, subordinato temporalmente all'arrivo dell'autorizzazione. 2) In ogni caso, questa particolare situazione non rientra fra le ipotesi eccezionali in cui, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il diritto vantato dall'idoneo per lo scorrimento della graduatoria passa attraverso la negazione degli effetti di altri provvedimenti in materia di assunzione (nuovi bandi di concorso, procedure di mobilità, preferenza accordata ad altre graduatorie piuttosto che alle vostre). Pertanto, all'infuori di queste ipotesi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che in tal caso deve solo "disapplicare" l'atto amministrativo illegittimo, nel nostro caso le circolari negative. Il Giudice ha comunque concesso termini per note, rinviando per discussione e decisione all'udienza del giorno 12 dicembre 2018, ore 09,00.

6) RICORSO AL TRIBUNALE DI BRINDISI: nella predetta udienza, tenutasi in data 21 febbraio u.s., vi è stato l'impedimento dell'avvocato - che avevo delegato - ad essere presente, mentre la ricorrente era presente, pertanto il Giudice ha dovuto rinviare la prima udienza, per gli stessi incombenti, al giorno 21 marzo 2018, ore 09,00.

7) RICORSO AL TRIBUNALE DI UDINE: nella predetta udienza, tenutasi in data 26 febbraio u.s. (vi allego il VERBALE DI UDIENZA), dovevo essere presente io, tant'è che avevo già acquistato i biglietti del treno per andata e ritorno, senonchè, causa la forte abbondante nevicata della notte precedente, non sono riuscito a raggiungere per tempo, con il taxi, la stazione ferroviaria di Roma Termini. Ho prontamente avvisato le ricorrenti, che hanno riferito tutto al Giudice, il quale ha pertanto rinviato la prima udienza, per gli stessi incombenti, al giorno 12 marzo 2018, ore 11,30.

Oltre ai suddetti RICORSI, nel frattempo è stata finalmente fissata la prima udienza per gli ultimi 3 RICORSI che erano ancora privi di fissazione udienza, e cioè:

1) RICORSO AL TRIBUNALE DI CUNEO: allego sia il testo del RICORSO (cliccare sulla parola "RICORSO") che il DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA (cliccare sulla parol "DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA"). La 1^ udienza presso il Tribunale di CUNEO è il giorno 8 maggio 2018, ore 10,30.

2) RICORSO AL TRIBUNALE DI POTENZA: allego sia il testo del RICORSO (cliccare sulla parola "RICORSO") che il DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA (cliccare sulla parola "DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA"). La 1^ udienza presso il Tribunale di POTENZA è il giorno 8 giugno 2018, ore 09,30.

3) RICORSO AL TRIBUNALE DI SIENA: allego sia il testo del RICORSO (cliccare sulla parola "RICORSO") che il DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA (cliccare sulla parola "DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA"). La 1^ udienza presso il Tribunale di SIENA è il giorno 24 ottobre 2018, ore 11,00.

Fatte le dovute comunicazioni, vi informo che, ad oggi, circa 12 ricorrenti, pur non avendo comunicato al sottoscritto di voler rinunciare al ricorso, sono ancora "in mora" nel pagamento della quota spese di euro 50: si tratta di persone che, oltre ad aver ricevuto le mail, i messaggi, ecc, hanno anche risposto al telefono e comunicato che avrebbero provveduto al pagamento, mentre invece detto pagamento non è mai ancora avvenuto. Lascio a voi giudicare il comportamento di queste persone, che preferisco a questo punto non menzionare, perchè indegni anche solo d essere nominati! Ho loro fatto sapere oggi che se non viene effettuato il bonifico entro domani saranno depennati dai ricorsi. Diversamente, altri 5 6 ricorrenti non hanno pagato perchè si sono detti non più interessati a portare avanti il ricorso. A questo punto, la prossima settimana, saprò con certezza il numero effettivo, fra quanti hanno rinunciato espressamente al ricorso e quanti, più maleducatamente, semplicemente non hanno pagato, a quanto ammonta il numero dei ricorrenti che non hanno pagato. L'importo totale non versato da questi verrà, naturalmente, spalmato fra tutti voi (oltre 720 persone). Si tratta al massimo di 800 euro circa da dividere per 720!

Infine vi comunico che, salvo impedimenti del giudice, durante il corrente mese di marzo, giungeranno a sentenza i suddetti RICORSI: 1) ricorso al Tribunale di Arezzo, sentenza del 13 marzo p.v.; 2) ricorso al Tribunale di Milano, sentenza del 16 marzo p.v.; 3) ricorso al Tribunale di Trieste, sentenza del 26 marzo p.v.; 4) ricorso al Tribunale di Savona: sentenza del 27 marzo p.v. .... Non posso che augurare un grosso "in bocca al lupo" ai ricorrenti di queste 4 città!

Cordiali saluti.