28 Aprile 2021 15:15

SOLO QUELLI CHE HANNO FATTO IL RICORSO AL TAR E POI AL CONSIGLIO DI STATO DEVONO SOTTOSCRIVERE L'ISTANZA.

Gentili signori,

poichè stanno arrivando mail e telefonate di persone allarmate in quanto non vedono il proprio nominativo nell'appello al Consiglio di Stato, è bene subito chiarire quanto segue.

Molti di voi, pur avendo fatto il ricorso per lo scorrimento presso il Giudice del lavoro, poi l'appello presso la Corte di appello, e da ultimo il ricorso in cassazione (quindi 3 ricorsi per 3 gradi distinti di giudizi), non avevano però fatto anche il RICORSO AL TAR, poi divenuto APPELLO al Consiglio di Stato. Pertanto, coloro che non sono nel giudizio al Tar, cioè il cui nominativo non è indicato nella SENTENZA DEL TAR che vi allego, non devono presentare oggi la suddetta istanza, perchè non li riguarda affatto. In pratica, mentre i nominativi presenti nella sentenza del Tar, se hanno fatto anche APPELLO al CONSIGLIO DI STATO, si devono oggi preoccupare di non far passare in giudicato la sentenza del Tar, che contiene il loro nome, al fine di non inficiare il distinto giudizio in cassazione, diversamente coloro che non hanno presentato RICORSO AL TAR, non si devono affatto preoccupare, perchè la sentenza del TAR non li riguarda e quindi non può costituire "giudicato esterno" eccepibile nei loro confronti in cassazione.

Allego, pertanto:
1) RICORSO AL TAR
2) SENTENZA TAR
3) APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO;

1) RICORSO IN APPELLO alla CORTE DI APPELLO di ROMA
2) RICORSO IN CASSAZIONE
Alcuni di voi hanno fatto solo i ricorsi di cui al secondo gruppo, non anche quelli del primo gruppo.

Costoro, pertanto, pur avendo oggi un ricorso in cassazione (oltre a quelli nel mio ricorso ce ne sono altri nel ricorso in cassazione affidato ad altro avvocato), non hanno anche sentenze del Tar, quindi per loro la causa è aperta SOLO IN CASSAZIONE, e non si pone la necessità di firmare alcuna istanza. Diversamente, coloro che hanno imboccato il "doppio binario", cioè sia Tar che Giudice del lavoro, oggi si ritrovano ad avere "pendente" sia il "giudizio in cassazione" che il "giudizio al Consiglio di Stato": solo per costoro, il cui nominativo è presente nell'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO di cui al p. 3 del primo gruppo di ricorsi, debbono oggi firmare la suddetta istanza, per evitare che il processo al Consiglio di Stato si estingua e passi in giudicato la sentenza del Tar. Spero di essere stato chiaro!!!

il Consiglio di Stato mi ha inoltrato l'avviso (cliccate su "Avviso") che, entro 180 giorni va presentata "domanda di fissazione udienza", altrimenti il giudizio di appello avverso la sentenza del Tar va in "perenzione", cioè si estingue per mancato prosieguo dell'azione. E' vero che noi abbiamo interesse che prima si pronunci la Corte di Cassazione, dal momento che l'orientamento del Consiglio di Stato è ormai noto che è sfavorevole allo scorrimento delle graduatorie come la vostra. Tuttavia, se noi non presentiamo la suddetta istanza di fissazione udienza, il giudizio di appello viene dichiarato estinto e passa in giudicato la sentenza del Tar Lazio del 2015, a voi sfavorevole. Il suddetto "passaggio in giudicato" potrebbe inficiare il giudizio pendente in cassazione, in quanto costituisce il cd. "giudicato esterno", cioè un giudicato proveniente da un giudizio distinto, avente effetto "preclusivo" per un riesame del "merito" della causa anche in Cassazione. A questo punto, la strategia da azionare è la seguente: presentiamo tale istanza, possibilmente a ridosso della scadenza dei 180 giorni, e così evitiamo che la sentenza del Tar "passi in giudicato". In tal modo, passeranno almeno altri 4 o 5 anni prima che il Consiglio di Stato metta in "discussione" il ricorso, fissando la relativa udienza. Nel frattempo, presento una istanza di prelievo in Cassazione (N.B.: anche coloro che hanno fatto ricorso in cassazione tramite altro avvocato, se mi mandano la suddetta istanza di fissazione udienza, potranno evitare che nel giudizio in cassazione patrocinato da questo altro avvocato il Comune di Roma eccepisca il suddetto giudicato esterno), per ottenere che la Cassazione si pronunci prima del Consiglio di Stato. Inoltro l'atto di appello (cliccate su "Atto di Appello") da cui si evincono i 251 nominativi di coloro che dovranno sottoscrivere la suddetta istanza, da reinoltrarmi ognuno via mail.

Allego l'istanza di fissazione udienza (cliccate su "Istanza di fissazione udienza" ) che ognuno di voi deve sottoscrivere inserendo nella parte in basso (sotto lo spazio per la mia firma) cognome e nome in stampatello ed apponendo la propria firma, per poi inoltrarmelo via mail (non via PEC) in scansione "pdf" nitida.

Cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE