28 giugno 2017 - 19:42

CHIARIMENTI PER LA POSIZIONE DEI
RICORRENTI "ARNONE MARIANNA + 94"
CHE STANNO IN 2 SENTENZE.

Gentili Signore/i,

nel gruppo dei ricorrenti della nuova sentenza del 16 marzo u.s. (per complessivi 492 ricorrenti), notificata in forma esecutiva all'amministrazione in data 10 aprile u.s. ed ora oggetto di recente appello (RG n. 2006-2017), per la quale ho inviato una mail pochi minuti or sono, vi ricordo che state anche voi, cioè i ricorrenti "ARNONE MARIANNA + 94 " (v. nella sentenza inviata prima), che già avevate vinto nella precedente sentenza del 3 marzo 2016, nella quale il giudice Renata Quartulli aveva convalidato il decreto ingiuntivo del luglio 2014. Vi allego quella sentenza del 2016. Vi ricordate? Voi eravate stati (vi allego il DECRETO INGIUNTIVO del 31 luglio 2014) i primi ad avviare causa contro il Comune di Roma contro le suddette trattenute (voce 5955 "riduzione inadel regime tfr"). Avevate ottenuto un DECRETO INGIUNTIVO ma il Comune fece opposizione. Nel giudizio di opposizione, vi avevo informato all'epoca che voi non potevate nè chiedere la CESSAZIONE DEFINTIVA delle TRATTENUTE, perchè era una DOMANDA NUOVA esulante dallo schema del decreto ingiuntivo, nè chiedere ulteriori somme maturate prima o dopo quelle indicate nel decreto ingiuntivo. Per tale motivo, vi proposi di avviare un ulteriore e SECONDO RICORSO, nel quale avreste potuto chiedere ed ottenere anche quello che vi era precluso nel procedimento originario; vi feci pagare euro 50 per questo nuovo giudizio, anzichè euro 100, poichè avevate già versato euro 100 nella prima fase sfociata nel decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza del 3 marzo 2016 il Comune ha fatto appello (RG n. 652-2016), quindi in questo nuovo giudizio vi siete costituiti versando euro 100, ed oggi grazie al pignoramento già intrapreso ed al fatto che i giudici della Corte di Appello hanno l'altro giorno rigettato la domada di sospensone dell'esecuzione, voi potrete intanto ottenere le somme originarie (come sapete il Comune vi ha sospeso da marzo di quest'anno la trattenuta). In data 16 marzo, poi, è giunta la vostra SECONDA SENTENZA, dove voi avete ottenuto quello che non avevate potuto chiedere nel primo giudizio. Quindi, se intendete conservare gli effetti di questa seconda sentenza a voi favorevole, dovrete necessariamente costituirvi e difendervi anche in questo secondo giudizio di appello (due giudizi di primo grado = due giudizi di appello). Vincendo anche in questo secondo appello, voi otterreste la condanna definitiva alle ulteriori somme non indicate nella prima sentenza, nonchè la cessazione defintiva delle trattenute (per ora è solo provvisoria). Nel frattempo, però, oltre al pignoramento del 20 settembre (relativo agli importi liquidati nel 2014 nel decreto ingiuntivo), potrete avviare, grazie alla seconda sentenza di primo grado, un ulteriore pignoramento, una volta scaduta la data del 10 agosto, e questo per ottenere le restanti somme 2014-2017, non liquidate nel decreto ingiuntivo e non oggetto del primo pignoramento.

Spero di aver chiarito perchè voi avete 2 sentenze di primo grado, 2 giudizi di appello e, di conseguenza, 2 pignoramenti (uno già avviato, l'altro da avviare a settembre).

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

 

CHIUSURA COMUNICAZIONE