28 settembre 2020 - 21:07
RICORSO IN CASSAZIONEGentili signore/i, vi informo che la Corte di Appello di Napoli ha depositato oggi la sentenza integrale, cioè la motivazione del provvedimento di rigetto dell'appello. Vi allego tale SENTENZA (cliccate sulla parola "SENTENZA"). Proprio pochi giorni fa, invece, la Corte di Appello di Genova ha accolto l'appello presentato dai vostri colleghi dipendenti a Massa, ai quali il Tribunale di Massa aveva dato torto, ed oggi invece la Corte di Appello ha dato loro ragione! Come vedete, continua il "testa a testa" fra noi e il Ministero, con sentenze di alcuni Tribunali e Corti di Appello che continuano a dare ragione a noi, qualificando il vostro come un "DIRITTO" (!), e sentenze di altri Tribunali e Corti di Appello che, invece, ci danno torto, poichè non vedono maturato in capo a voi il suddetto "diritto"! L'enigma di fondo è, sostanziamente, legato alla interpretazione che i Giudici danno sia alla clausola dei Bandi che prevedeva, nel 2007, la copertura di "ulteriori 460 posti", seppure subordinandola al rilascio di autorizzazione da parte del governo, sia alla clausola contenuta nell'accordo sindacale del 2007, che prevedeva lo "scorrimento" in caso di cessazioni dal servizio dei "vincitori". Ebbene, la Corte della vostra città (Napoli), nella sentenza che vi allego, si è uniformata all'indirizzo interpretativo "restrittivo" secondo cui: 1) i Bandi "subordinavano" lo scorrimento alla volontà espressa dal Governo tramite l'atto di autorizzazione, quindi senza detto atto tale volontà di scorrimento non poteva dirsi anncora perfezionata, e quindi neppure poteva dirsi maturato un "diritto soggettivo"; 2) la clausola di scorrimento contenuta nell'accordo sindacale prevedeva solo lo scorrimento in caso di "rinuncia preventiva" dei "primi 460 vincitori", e non poteva il suddetto accordo essere riferito nè a posti ulteriori nè comunque poteva essere applicato dopo l'entrata in vigore della legge Brunetta, poichè la nuova legge prevale sui contratti collettivi divenuti con essa incompatibili. Si tratta di due tesi entrambe non convincenti, mentre sembra che abbiano colto nel segno le sentenze favorevoli, secondo cui: 1) i Bandi non prevedevano solo una "possibilità di scorrimento", subordinando tale decisione alla scelta del Governo tramite il rilascio di autorizzazione: detti Bandi, infatti, indicano in modo certo che l'autorizzazione "sarà concessa", in quanto essa è stata già sollecitata. E poichè l'autorizzazione è stata negata, non sulla base della legislazione vigente al momento della richiesta, ma sulla base della legislazione "sopravvenuta" dopo i Bandi stessi, il difetto di autorizzazione, pur costituendo l'autorizzazione un presupposto necessario per bandire, costiuisce un "atto illegittimo", che impedisce al "diritto soggettivo" di essere pieno e perfetto. Allora, essendo l'atto ammministrativo lesivo di un diritto, il cui fondamento è contenuto nei bandi, il Giudice può "disapplicare" il medesimo atto, per dare tutela al "diritto" del privato. 2) L'accordo sindacale prevedeva una "vigenza fino a nuovi Bandi" delle graduatorie, e durante tale vigenza i posti che si "liberavano", fra quelli banditi, "dovranno essere assegnati agli idonei": quindi la volontà di scorrimento era già una decisione presa nel 2007, prima della legge Brunetta, e non poteva essere più "messa in discussione" ad opera di una "legge sopravvenuta"! Il sottoscritto ritiene che, a questo punto, la Corte di Cassazione, dovendo decidere, una volta per tutte, a quale dei due suddetti orientamenti dare ragione, è molto probabile che preferirà senz'altro questo secondo orientamento (peraltro i primi giudizi in cassazione sulla questione, che pendono da oltre 1 anno, riguardano proprio sentenze a voi favorevoli, che la Cassazione potrebbe tranquillamente "confermare", poichè ben motivate), poichè più aderente ai principi di diritto già espressi dalla medesima Cassazione, con riguardo al cd. "diritto allo scorrimento". Secondo la Cassazione, il diritto soggettivo allo scorrimento, presuppone un "obbligo" di scorrimento assunto dall'Amministrazione banditrice. Tale "obbligo", dice la Cassazione, può risultare o nel "Bando", ovvero in un "Contratto Collettivo". Ebbene, poichè i "460 posti ulteriori" erano stati inseriti nei Bandi, e in essi si auspicava il rilascio di autorizzazione, tale autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa, in base alla stessa "legislazione vigente" al momento della richiesta, e non sulla base della legge intervenuta in seguito. Perchè la "scelta discrezionale" di scorrimento proviene dal ministero, non dalla Funzione Pubblica, quindi il Governo, se ha autorizzato l'assunzione dei primi 460 vincitori, avrebbe dovuto autorizzare anche l'assunzione degli ulteriori 460 idonei collocati nei 460 posti ulteriori messi a bando. Lo stesso dicasi per l'accordo sindacale del 12 luglio 2007, che non prevedeva solo una mera "possibilità di scorrimento", ma un "obbligo" in tal senso, quindi, ancora una volta, la legge sopravvenuta non può incidere su un "diritto" già sorto, per effetto di un "obbligo", come si è detto, già assunto! A rafforzare il suddetto orientamento, poi, gioca la circostanza che la "PROROGA DI VIGENZA" delle graduatorie, si applica anche alle vostre graduatorie, poichè si tratta pur sempre di "pubblici concorsi", nella più ampia accezione voluta dal legislatore della proroga. E siccome durante tutti questi anni di vigenza, il MIBACT ha più volte chiesto lo scorrimento, nei limiti dei posti vacanti in terza area, tale richiesta non avrebbe dovuto essere respinta per via dell'entrata in vigore della legge Brunetta, perchè tale legge non priva le vostre graduatorie della loro naturale vigenza, prevista già da leggi anteriori. Ho ripercorso le tesi di fondo, per dirvi che, seppure non è scontato "vincere in cassazione", tuttavia, visti i suddetti orientamenti, mi sembra più probabile che vincerà la tesi " a voi favorevole", e non quella sfavorevole. Tuttavia, per impedire alla sentenza della Corte di Appello di Napoli di diventare "definitiva", e se volete sperare che tale sentenza possa essere, finalmente, "ribaltata", vi resta da affrontare il TERZO ed ULTIMO GRADO DI GIUDIZIO, cioè il GIUDIZIO IN CASSAZIONE, per il quale vi inoltro il mandato (cliccate sulla parola "mandato"), che ognuno degli attuali "79 ricorrenti appellanti" dovrà sottoscrivere e poi spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno presso il mio studio, ancora per poco sito a Roma, via Carlo Mirabello n. 11 (cap 00195). A fine ottobre, infatti, mi trasferisco presso un altro studio, ma per circa 1 mese sarò ancora operativo nel vecchio indirizzo, e quindi posso ricevere le vostre procure. Ricordo, altresì, che il RICORSO IN CASSAZIONE è utile anche per coloro che hanno già ottenuto il passaggio in AREA III. Ed infatti, i vostri colleghi vittoriosi in altre sentenze, anche quelli poi inquadrati dal Mibact nel 2019, hanno già ottenuto svariati DECRETI INGIUNTIVI, percependo arretrati economici dal 2012 o 2015, quindi per molti anni in più di coloro che il Mibact ha inquadrato, nel 2019, in terza area. Si tratta di somme lorde che vanno da 5.000 fino a 30.000 euro! Inoltre, anche coloro che sono già andati in pensione, o stanno per andavi, se vinceranno, come spero, il suddetto giudizio in cassazione, poichè è l'ultimo e definitivo grado di giudizio, percepiranno i suddetti arretrati e la ricostruzione della carriera, utile anche per l'aumento della pensione. Ricordo, inoltre, che coloro che hanno ottenuto il passaggio in area terza, ma hanno dovuto prendere sede in una regione diversa, se otterranno l'inquadramento per effetto della cassazione, potranno ottenere la sede nella propria regione, che è quella per cui hanno concorso. Infine, si ricorda che, vincendo in cassazione, è possibile chiedere la ricostruzione della carriera in area terza chiedendo di acquisire le "progressioni economiche" perdute, in terza area, durante questi anni, e cioè quella del 2016, 2018 e quella che sarà bandita quest'anno. Circa i costi del giudizio in cassazione, pur prevedendo esso "costi maggiori", ho deciso di mantenere immutato il compenso totale, rispetto a quello già percepito per il grado di appello, incluse le spese, fissandolo in complessivi euro 11.850,00, cioè euro 150 a testa moltiplicato n. 79 ricorrenti in cassazione. Al momento, pertanto, ognuno di voi, contemporaneamente alla spedizione della procura firmata, potrà effettuare il bonifico di "euro 150,00", mettendo in causale "quota pro-capite giudizio in cassazione". Qualora alcuni dei 79 ricorrenti possibili (vedi i nominativi indicati nella sentenza) non volessero esperire l'ultimo grado di giudizio, la parte di compenso mancante sarà ripartita fra tutti i partecipanti. Ad esempio, se aderiste in 60, bisognerà dividere l'importo per 60, e quindi la quota totale a carico di ognuno sarebbe euro 197,50! Il termine per ricevere procure e bonifici scadrà il 23 ottobre p.v. Dopo tale data, vi dirò se qualcuno dei 79 non ha aderito e quanti sono, quantificando l'importo non incassato che dovrà essere ripartito fra i partecipanti, e quindi indicandovi la quota a persona "integrativa", da pagarsi tramite ulteriore bonifico. Di seguito l'IBAN per effettuare il bonifico: IT89C0103003271000061254800
Cordiali saluti.
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