29 Marzo 2022 23:00
RICORSO IN CASSAZIONE
Gentili signore/i, in data 17 marzo u.s. è stata pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha rigettato il nostro appello. La sera del giorno seguente (18 marzo u.s.) ho avuto un incontro da remoto con molti di voi, spiegandovi quali sono i punti deboli della sentenza, e per quali ragioni è opportuno presentare il RICORSO IN CASSAZIONE, che è il terzo ed ultimo grado di giudizio. Riassumo i punti trattati in questa riunione: 1) I giudici di appello, da un lato hanno riconosciuto gli errori giuridici commessi dal giudice di primo grado, allorchè essa aveva citato una sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2011, che invece non aveva assolutamente escluso il diritto allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni. La Corte di appello, inoltre, ha compreso che il vostro diritto non era stato agganciato alla indizione, nel 2016, di un concorso pubblico, ma ad un impegno già assunto in origine dal ministero, allorchè bandì i vostri concorsi. Pertanto il grosso della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado è stata di fatto disattesa dai giudici di appello. Tuttavia, ciò nonostante, essi non hanno riconosciuto il vostro diritto per il seguente motivo: non contano gli impegni assunti nei bandi, ma contava la data di pubblicazione delle graduatorie, poichè solo al momento della pubblicazione delle graduatorie è noto chi sono i vincitori e gli idonei. E poichè in quelle date (29 luglio 2010 per le graduatorie di archeologo, architetto e storico dell'arte, e 20 dicembre 2012 per tutte le restanti graduatorie) erà già vigente la "riforma Brunetta", allora in quel momento il vostro diritto non è potuto giungere a maturazione, perchè ormai era vigente la nuova legge. Come vi ho spiegato nella riunione, si tratta di un "percorso motivazionale" assolutamente infondato in diritto, poichè per costante orientamento della CORTE DI CASSAZIONE non sono le graduatorie a far nascere dei diritti, ma sono i BANDI e gli ACCORDI che precedono le procedure concorsuali. Se, infatti, dovessero contare le graduatorie, a quel punto neanche i primi 460 vincitori avrebbero avuto più diritto allo scorrimento. Questo concetto è spiegato molto bene nelle tante sentenze favorevoli emesse dalle Corti di Appello di Genova, di Bologna, di Trento, nonchè da circa una trentina di sentenze tutte a favore dei dipendenti. La funzione della graduatoria è quella di rendere "effettiva" la nomina del vincitore, non quella di conferirgli un diritto, poichè tale diritto lo conferisce il bando. Per questo motivo questa sentenza ha buone possibilità che venga "ribaltata" in cassazione! 2) Un altro aspetto che rende fondato il ricorso in cassazione è questo: nè il giudice di primo grado nè il giudice di appello hanno accolto l'eccezione del ministero secondo cui bisognava distinguere la posizione dei "potenziali vincitori", cioè dei 460 ulteriori vincitori su posti in attesa di autorizzazione, dalla posizione dei "semplici idonei", cioè di quelli piazzati in graduatoria oltre il 920° posto. Poichè tale distinzione non è stata fatta dai giudici nè in primo nè in secondo grado, neppure la Cassazione potrebbe farla, perchè non è giudice del fatto ma solo del dirito. Questo vuol dire che tanto i 460 ulteriori vincitori quanto gli ulteriori idonei, pur nella diversità della rispettiva posizione, hanno un medesimo diritto, perchè comune è la ragione giuridica che ha impedito tanto agli uni quanto agli altri di ottenere lo scorrimento e il superiore inquadramento. 3) Al momento pendono in cassazione 18 procedimenti su ricorsi promossi dai vostri colleghi in altre città. Di questi 18 procedimenti, la maggioranza deriva da sentenze favorevoli ai ricorrenti emesse sia in primo che in secondo grado. Quando la Cassazione deciderà la questione, adotterà una decisione unica per tutti i fascicoli pendenti. Se, quindi, le ragioni contenute nelle "sentenze favorevoli" dovessero essere ritenute maggiormente fondate delle ragioni espresse nelle "sentenze non favorevoli", la Cassazione non potrà che accogliere i ricorsi proposti contro le sentenze non favorevoli, facendo prevalere la tesi a voi favorevole. Si tratta di una possibilità che non è affatto remota! 4) Trattandosi dell'ultimo grado di giudizio, in caso di vittoria in cassazione tutti avranno diritto alla "ricostruzione integrale della carriera", e quindi all'inquadramento retroattivo dal 28 luglio 2013 per i funzionari archeologhi, architetti e storici dell'arte, e dal 19 dicembre 2015 per tutti gli altri funzionari. Questo significa che oggi, sia quelli che hanno ottenuto già il passaggio in area terza, dal 2019, 2020, 2021, ovvero che l'otterranno, sia quelli nelle more andati in pensione, otterrebbero un vantaggio dalla vincita in cassazione, perchè prenderebbero sia arretrati retributivi che una rideterminazione dei contributi utili per la pensione, con aumento della buonuscita e dell'assegno pensionistico. Per coloro che devono essere inquadrati nel 2013, spetterebbe poi sia la progressione economica in Fascia 2 (di area Terza) dal 2016 che la progressione economica in Fascia 3 (di area Terza) dal 2018, mentre per quelli che devono esssere inquadrati dal 2015 spetta la progressione economica in Fascia 2 (di area Terza) dal 2018. 5) La Cassazione, ormai, dovrebbe pronunciarsi entro il 2023-2024, poichè i primi fascicoli pendono in cassazione già dall'anno 2019. Quindi i tempi di attesa, nonostante si tratti della cassazione, non saranno particolarmente lunghi. 6) Quanto alle spese di giudizio, mi sono impegnato a chiedere una quota di euro 150 a ricorrente, indipendentemente dal numero effettivo di adesioni. Questo nonostante le spese vive del giudizio in cassazione, fra contributo unificato, spese di copia, ecc, ammontino a migliaia e migliaia di euro. Al fine di favorire il massimo numero di adesioni, avendo anche fiducia che la causa possa essere vinta, ho quindi deciso di mantenere la quota nello stesso importo di quello versato per il giudizio di appello, nonostante in tutti questi anni le spese vive già sostenute abbiano superato le quote da voi anticipate per le spese vive. Titto ciò premesso, vi inoltro la PROCURA che ciascuno di voi, in forma individuale, dovrà firmare in originale e consegnare presso il mio studio, o spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno. Non si accettano le procure nè per mail nè per posta certificata, poichè ci occorre l'originale cartaceo con la firma apposta in originale. Coloro che vorranno portare la procura, anche per altri colleghi, personalmente, potranno quindi venire presso il mio studio nei prossimi giorni, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19. Lo studio è in Circonvallazione Clodia n. 5, superato piazzale Clodio in direzione piazzale degli Eroi. Potrete pagare indifferentemente la quota di euro 150 in contanti o con bonifico (iban: IT89C0103003271000061254800). Non si accettano, invece, assegni. Coloro che non potranno venire in studio, come ho detto, potranno spedire la procura tramite posta raccomandata, presso l'indirizzo sopra indicato (cap 00195 Roma), in tal caso l'unico mezzo di pagamento è il bonifico (di cui dovranno mandare la distinta). Ognuno di voi può consegnare la procura e i soldi ad un collega incaricato, che verrà a portarceli in studio, oppure spedire con una unica raccomandata più fogli procura, anche di altri colleghi, effettuando anche un unico bonifico. E' molto importante che nei bonifici venga indicato nella causale il nome del ricorrente per cui si effettua il pagamento, ovvero i nomi se si tratta di un pagamento unico cumulativo, in modo che possiamo collegare bene ciacun pagamento a colui che lo effettua. Qualora un gruppetto fra voi volesse incontrarmi, potrà chiamare in studio per chiedere un appuntamento. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile, poichè entro il 16 maggio devo notificare il ricorso al ministero. |