A+ A A-

Gentili Signore/i,

recentemente il Comune Di Roma ha diramato una CIRCOLARE nella quale spiega le ragioni per le quali non intende eliminare o sospendere le trattenute sullo stipendio che subiscono i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000, i quali sono soggetti alla disciplina del cd TFR in ordine al trattamento di fine rapporto, diversamente dai dipendenti assunti entro il 31 dicembre del 2000, che ancora oggi godono del cd TFS (Trattamento di Fine Servizio). L'Amministrazione spiega che la voce "RIDUZIONE INADEL REGIME TFR", presente sulle buste paga dei dipendenti assunti dopo il 2000, è legittima in quanto si basa su un meccanismo di "INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE" imposto dal DPCM del 20.12.1999, che ha recepito l'accordo quadro del 1999. Tale DPCM, secondo il Comune, è a sua volta conforme a quanto stabilito dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria per l'anno 1999), che appunto disciplina il passaggio dal regime TFS al regime TFR dei dipendenti pubblici, richiedendo che detto passaggio avvenga "Ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici". Secondo il Comune, poichè il disposto del DPCM e dell'Accordo Quadro è conforme alla volontà espressa NELLA LEGGE (cioè a quanto stabilito nel succitato art. 26, comma 19, della legge finanziaria per l'anno 1999), ne deriva che la suddetta trattenuta è basata SULLA LEGGE, e come tale è LEGITTIMA. Tale trattenuta servirebbe, inoltre, a garantire la parità di trattamento retributivo fra i dipendenti assunti entro il 31 dicembre del 2000 e rimasti in regime TFS, per i quali è rimasto il contributo a carico del 2,5% sul 6,1% della quota da accantonare ai fini della buonuscita, e i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre del 2000, ai quali è stata eliminata la contribuzione obbligatoria del 2,5%. Detta eliminazione, in pratica, avrebbe portato i suddetti dipendenti a percepire uno stipendio netto maggiore dello stipendio dei dipendenti rimasti TFS, con violazione del principio di uguaglianza. Il Comune conclude quindi dicendo che, salvo il dover eseguire sentenze che impongano di eliminare tale trattenuta, a tutti i dipendenti che non sono risultati vittoriosi in sentenze o non hanno mai intrapreso i ricorsi per ottenere pronunce del giudice a loro favore, nonostante gli atti di diffida inoltrati da migliaia di dipendenti, anche per il tramite delle sigle sindacali cui sono aderenti, l'eliminazione della trattenuta non verrà effettuata poichè la suddetta è ritenuta pienamente legittima. Tradotto in poche parole tutto questo significa: "o avete sentenze che riconoscono in vostro favore il diritto a vedervi eliminare tale trattenuta, e allora tale trattenuta sarà tolta (ovviamente in modo definitivo solo con il passaggio in giudicato delle sentenze), oppure se non avete sentenze in tal senso, continuerete tutti gli altri a subire tale trattenuta".

Allo stato, vi informo che: su 8.000 dipendenti comunali assunti dopo il 31 dicembre 2000 e quindi in regime di TFR, vi sono oggi 943 dipendenti che, avendo fatto RICORSO per il tramite del sottoscritto (Avv. Torcicollo), hanno TUTTI VINTO in I grago, e pertanto possono chiedere l'eliminazione delle trattenute, pur in pendenza dei giudizi di appello. In particolare, a 451 dipendenti, collocati nelle sentenze del tribunale di Roma n. 11000 e 11001 del 15.12.2014, n. 1920 del 29.02.2016 (Giudice Elisabetta Capaccioli), n. 2143 del 03.03.2016 (Giudice Renata Quartulli), n. 2636 del 15.03.2016 (Giudice Paolo Mormile), a partire dal mese di marzo del corrente anno la trattenuta è stata sospesa, per effetto dell'azione esecutiva intrapresa dai ricorrenti vittoriosi. Costoro, inoltre, debbono vedersi restituire le somme trattenute negli ultimi anni, che il Comune non ha ancora versato ma per i quali è fissata udienza davanti al Giudice del pignoramento, che nei prossimi mesi potrebbe disporre il pagamento delle somme intimandolo alla Banca Unicredit, che gestisce la tesoreria del Comune. Vi sono poi ulteriori 492 ricorrenti, che hanno vinto nella più recente sentenza del tribunale di Roma n. 2538 del 16.03.2017 (Giudice Giovanni Maria Armone), ai quali la trattenuta non è ancora stata sospesa, ma questo avverrà molto presto per effetto del pignoramento che il sottoscritto è in procinto di notificare contro l'Ente. Vi sono poi ulteriori 449 dipendenti che, nell'ultimo anno (da settembre 2016 a giugno del 2017) si sono rivolti al mio studio, per i quali ho già intrapreso il ricorso e sono in attesa della fissazione della data di udienza. Se anche costoro vinceranno la causa con il sottoscritto, salirebbe a 1400 il numero dei dipendenti che hanno ottenuto la eliminazione della trattenuta e ai quali dovrà essere restituito un determinato importo come arretrato dovuto. Oggi, pertanto, la preoccupazione del Comune è fermare questa emorragia, poichè vi sono ancora altri 6.600 dipendenti, che non avendo avviato il ricorso con il sottoscritto, o avendolo fatto con altri studi legali perdendo la causa, non hanno per ora alcun diritto a vedersi eliminare tale trattenuta. In effetti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., "la sentenza fa stato fra le parti", non per soggetti estranei alla stessa. Ed invero, è un dato di fatto che, ad oggi, TUTTI I RICORRENTI che HANNO FATTO RICORSI CON IL SOTTOSCRITTO HANNO VINTO, mentre invece TUTTI I RICORRENTI CHE HANNO FATTO RICORSI CON ALTRI STUDI LEGALI, o i dipendenti che hanno semplicemente inviato lettere di diffida, sono ancora soggetti a detta trattenuta!!!
A questo punto bisogna chiedersi perchè esistono due diversi orientamenti. Secondo il Comune di Roma, che segue l'orientamento seguito dai giudici aditi da altri studi legali, il meccanismo della trattenuta è appunto legittimo perchè basato su norma di legge (quella poc'anzi citata), secondo il sottoscritto, e con lui secondo innumerevoli sentenze di molti giudici, come quelle sopra citate (ma anche secondo molte altre sentenze dei tribunali di altre città), non vi è alcuna norma di legge che stabilisce che i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre del 2000 debbano essere assoggettati a tale trattenuta. Se avete avuto modo di leggere le sentenze sopra citate, vedrete che i giudici dicono che la cd. "invarianza della retribuzione", di cui parla il Direttore RIU nella circolare in commento, non significava assolutamente che i dipendenti che sarebbero stati assunti dopo il 31 dicembre del 2000 (l'articolo 26, comma 19, della legge 448 è del mese di dicembre del 1998, quindi precede la data dei nuovi assunti), avrebbero dovuto avere lo STESSO STIPENDIO dei dipendenti già in servizio: se infatti l'inciso "invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici" avesse avuto questo significato, sarebbe stato un "controsenso", perchè è chiaro che il legislatore (dalla legge Dini del 1995 fino alla suddetta legge n. 448 del 1998), non può disprre la "soppressione del contributo obbligatorio del 2.5%", in favore di coloro che "saranno assunti da una certa data", per poi imporre che il "contributo obbligatorio" medesimo rimanga sotto forma di "trattenuta", che anche se non sarà considerata ai fini della buonuscita finale (cioè ai fini della buonuscita è come se non ci fosse), resta a tutti gli effetti una "decurtazione dello stipendio"!!! L'espressione "invarianza della retribuzione" significava solo che, relativamente ai dipendenti che, già in servizio, optavano per il passaggio dal regime TFS al regime TFR, il suddetto passaggio non avrebbe avuto effetto ai fini della retribuzione, che appunto sarebbe rimasa "invariata". Parlare però di "invarianza della retribuzione" per dei dipendenti che, al momento in cui è stata approvata la legge 448 del 1998, non erano ancora stati assunti, e cioè per i dipendenti che sono stati assunti dopo il 31 dicembre del 2000, non ha alcun senso, per la semplice ragione che costoro, in quel momento, non erano ancora in servizio, dunque non aveva alcun senso garantire la "invarianza" rispetto a qualcosa che ancora non esiste! D'altronde, l'art. 26, comma 19, è una norma che si preoccupa di disciplinare le modalità del passaggio dei dipendenti e quindi assicura la neutralità dei suddetti passaggi ai fini della spesa pubblica (è una noprma contenuta nella legge finanziaria), mentre la disciplina effewttiva del trattamento TFR è nell'art. 2120 del codice civile. Tale norma non pone assolutamente a carico del lavoratore una quota dei contributi da versare per la buonuscita, poichè i suddetti contributi sono interamente a carico dei datori di lavoro. Inoltre, l'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 (legge Dini), sancisce a chiare lettere che i dipendenti pubblici che saranno assunti dopo una certa data, sono "soggetti alla disciplina del TFR di cui all'art. 2120 del codice civile". La legge Dini, pertanto, intende realizzare l'integrale assoggettamento dei futuri dipendenti pubblici alla disciplina privatistica del TFR, in armonia con il passaggio del sistema pensionisico dal regime retributivo al regime contributivo. La Corte Costituzionale, nella sentenza del 2012, si era pronunciata sui dipendenti che, appunto, nel passaggio dal regime TFS al regime TFR, in base alle nuove modalità di calcolo del TFR rispetto al TFS disposte dal decreto Monti, non avrebbero dovuto più subire la trattenuta, poichè sarebbero stati in tal modo discriminati rispetto ai lavoratori privati. Orbene, il principio espresso dalla Corte Costituzionale, pertanto, non può non applicarsi, per "analogia", anche ai dipendenti che sono stati assunti direttamente in regime TFR. Anche per questi, infatti, stante il nuovo regime di accantonamento della buonuscita, non sarebbe ragionevole mantenere una trattenuta, che non è compensata dal miglior trattamento sulla buonuscita, che invece caratterizza il regime dei dipendenti pubblici rimasti TFS. Per tutte queste ragioni, il mantenimento della trattenuta è illegittimo per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre del 2000, mentre è legittimo solo per i dipendenti che sono rimasti assoggettati al TFS, ovvero coloro che hanno optato per il passaggio dal TFS al TFR (e cioè pur sempre dipendenti assunti entro il 31 dicembre del 2000).

Per tale ragione, continuerò ad intraprendere NUOVI RICORSI, al fine di ottenere sentenze favorevoli per TUTTI COLORO ai quali il Coomune di Roma oggi dichiara di voler mantenere la trattenuta. Qualora la Suprema Corte di Cassazione dovesse un giorno dichiarare legittima la suddetta trattenuta, non proseguirò le suddette vertenze, pur convinto che detta trattenuta è illegittima, ma fino ad allora, viste le numerose sentenze favorevoli alla mia tesi interpretativa, proseguirò ad intraprendere le suddette vertenze giudiziali!

 

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti: cliccando su 'Chiudi', proseguendo nella navigazione, effettuando lo scroll della pagina o altro tipo di interazione col sito, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l'informativa.