LANCIO DEL RICORSO AL TAR DELLO STUDIO LEGALE CLEMENTE ASSOCIATI
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RICORSO AL TAR
AVVERSO IL BANDO
E TUTTE LE PROVE SCRITTE
DEL CONCORSO
PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Gentili signori, a seguito di un lungo ed interessante confronto avvenuto ieri fra il sottoscritto ed un collegio di altri avvocati, facenti parte dello “STUDIO CLEMENTE ASSOCIATI” (Roma, via Salaria n. 292), si è giunti alle seguenti conclusioni:
1) Per poter puntare all’annullamento da parte del TAR di una o più sessioni di esame, relative alla prova scritta, non è sufficiente allegare l’esistenza di una o più domande errate, o mal formulate, o presenti due volte nello stesso questionario, ed altri vizi analoghi. Infatti, tali vizi, di per sé, possono legittimare coloro che hanno ottenuto un punteggio quasi prossimo alla sufficienza (21/30) a chiedere al TAR non già di annullare l’intera prova ma di essere ritenuti “idonei”, ove si dimostri (cd. “prova di resistenza”) che, senza la o le domande errate, il ricorrente avrebbe raggiunto l’idoneità. Ad esempio, chi ha preso nella prova del 23 giugno pomeridiana “20,50”, non rispondendo o rispondendo male a una delle “due domande clonate”, può senz’altro chiedere di essere reputato “idoneo”, e cioè la condanna di Roma Capitale al “risarcimento in forma specifica” consistente nella sostituzione alla risposta errata o non data in conseguenza del suddetto vizio, di una risposta considerata corretta, che consente di raggiungere la sufficienza. Altro esempio, chi ha risposto male o non risposto alla domanda relativa al “reato di peculato d’uso”, nella sessione del 21 mattina, o alla domanda relativa al “decentramento giurisdizionale” nella sessione del 22 mattina, trattandosi di “domande/risposte errate”, può chiedere anch’egli di essere reputato idoneo, per i motivi sopra detti. Orbene, di questi ricorsi “individuali” il sottoscritto può occuparsene personalmente, e dunque invito chi si trovasse in queste situazioni a contattarmi.
2) All’infuori di questi particolari ed isolati casi, tutti i restanti partecipanti che sono risultati non idonei, anche quelli collocati nelle “sessioni incriminate”, per poter ottenere l’annullamento di una o più sessioni della intera prova scritta, non basta che alleghino l’esistenza di tali vizi, perché in tal caso i vizi non avrebbero incidenza sul risultato negativo, che è dipeso dalla intera qualità del questionario somministrato. Costoro, e cioè potenzialmente gli oltre 24 mila candidati che hanno partecipato alle 12 sessioni di esame tenutesi fra il 17 e il 24 giugno, per poter ottenere l’annullamento della intera sessione cui hanno partecipato, devono chiedere l’annullamento di tutte le sessioni, adducendo vizi del questionario tali da inficiare tutti i tests sottoposti nelle varie sessioni ai candidati.
3) Per poter arrivare a tale risultato, bisogna:
a) impugnare il Bando del concorso quale è stato rettificato da Roma Capitale con la modifica pubblicata il 23 aprile, in difformità dal bando originario del 7 agosto del 2020: il nuovo bando rettificato, infatti, non poteva eliminare la “preselezione” quale prevista nel bando originario ma avrebbe dovuto, così come previsto dal D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, sostituire la suddetta “preselezione” con una “valutazione per titoli”. Pertanto IL NUOVO BANDO È ILLEGITTIMO, e secondo costante giurisprudenza detta illegittimità può essere fatta valere anche oltre il termine di 60 giorni dal bando stesso, purchè nel termine di 60 giorni dal giudizio di non idoneità.
b) anche in caso di non annullamento del bando (motivo n. 1 del ricorso), bisogna impugnare l’intera prova scritta, perché essa ha violato la “parità di trattamento”, non assicurando una “identica prova selettiva” in tutte le 13 sessioni (motivo n. 2 del ricorso): come è emerso nella sessione, poi annullata, del 25 giugno mattina, in essa vi era una domanda con 2 risposte identiche, di talchè coloro che hanno partecipato a tale sessione avrebbero avuto meno difficoltà di coloro che hanno partecipato alle sessioni precedenti, perché in tal caso esisteva una domanda con solo 2 opzioni di risposta anziché 3, cosa che agevola la risposta alla predetta domanda. Ma questo si è verificato in altre 2 o 3 sessioni, in cui vi sono state domande errate o, come avvenuto nella sessione del 23 giugno pomeridiana, 2 domande clonate. Ebbene, se queste domande errate fossero tutte esistenti nella “prova contestuale” di un solo giorno, si può dire che tutti pagano le conseguenze di questi errori, ma se ciò si è verificato in alcune sessioni e in altre no, allora può ben dirsi che la prova scritta non ha avuto lo stesso tasso di difficoltà per tutti, perché per alcuni è stato più alto e per altri è stato più basso, e questo viola la “parità di trattamento”. Pertanto, vi è “eccesso di potere” per “disparità di trattamento”.
c) Ma la prova è stata illegittima nel suo complesso anche perché (motivo n. 3), via via che si espletava, la “banca dati” diveniva di dominio pubblico e i candidati che affluivano i giorni successivi, avevano un grado di conoscenza delle domande che non avevano quelli che li avevano preceduti. In barba alle più elementari esigenze di imparzialità nei pubblici concorsi.
Tali i motivi del RICORSO AL TAR, quello cioè “collettivo”.
E’ bene inoltre precisare che, seppure i soggetti danneggiati dal bando e dal tipo di concorso espletato sono stati 24 mila persone, solo ed esclusivamente coloro che “impugnano” la propria non idoneità saranno ammessi a risostenere il concorso, poiché rientra nelle facoltà e non nell’obbligo degli Enti “estendere” in autotutela le sentenze favorevoli ai ricorrenti anche a coloro che non sono ricorrenti. Pertanto, coloro che non propongono ricorso non potranno pretendere, in caso di riedizione della prova scritta in favore dei ricorrenti vittoriosi in giudizio, di partecipare anch’essi alla nuova prova, essendo peraltro decaduti da tale facoltà, non avendo impugnato nei termini la loro non idoneità.
Ciò detto, lo “Studio Clemente Associati”, al quale il sottoscritto presta una stabile collaborazione, poichè dispone di una “equipe” di innumerevoli avvocati, ha accettato su mia istanza di assumere l’impegno, l’onere, ma anche l’onore, di patrocinare un RICORSO AL TAR, che è destinato fin da ora a migliaia di candidati giudicati ingiustamente “non idonei” (in una sola prova selettiva che non ha avuto nulla di meritocratico essendo basata su domande/risposte lunghe e spesso fuorvianti, formulate male dal punto di vista logico e grammaticale, piene di errori, e in un tempo ridotto in cui rispondere esattamente è stato un fatto più “casuale” che non “ragionato”). Il sottoscritto, ovviamente, fa parte integrante del suddetto staff.
Il costo del ricorso è stato fissato in euro 100 a ricorrente, senza ulteriori spese. Il termine per aderire scade il 15 luglio p.v., in modo da poter formulare la domanda cautelare di sostenere una nuova prova scritta.
Tutti gli interessati ad aderire al ricorso dovranno inoltrare allo studio legale Clemente Associati, presso esclusivamente il seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., i seguenti documenti:
1) procura firmata e scansionata in pdf, come da modulo che si allega (cliccare su “modulo”), con allegata copia della carta di identità;
2) scheda dati compilata in versione word (con tutti i dati ivi richiesti, afferenti il giorno della prova sostenuta, il voto riportato, ecc), come da modulo che si allega (cliccare su “modulo”), pregandosi di lasciarlo in word (di seguito la versione in pdf - cliccare su "pdf" - per essere sicuri che il modulo word non venga alterato durante la trasmissione);
3) copia del proprio questionario da cui risulta la propria non idoneità;
4) distinta di bonifico (con causale “ricorso al Tar Avv Clemente avverso il concorso per funzionario amministrativo di Roma Capitale”). Di seguito Iban: IT51O0303203207010000210193.
Da questo momento in poi tutti coloro che vorranno ulteriori informazioni dovranno contattare direttamente il suddetto studio, al seguente numero: 06-8552939.
Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo