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PRESENTAZIONE DI N. 10 RICORSI
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
(N.B.: TERMINE DI ADESIONE: 22.07.2016)

Tutta l'annosa problematica che da anni stanno vivendo i dipendenti del MIBACT, idonei nelle 10 graduatorie delle progressioni verticali – per il passaggio all'Area C1 (ora Area III), indette dal Ministero, nasce da un unico fondamentale “nodo cruciale”: secondo il giudizio del dipartimento della Funzione Pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonchè secondo il Mef, le suddette graduatorie, in quanto frutto di procedure di progressione riservata solo ai dipendenti dell'amministrazione banditrice, non sarebbero più utilizzabili in quanto non conformi alle norme imperative della riforma Brunetta del 2009, in vigore dal 01.01.2010. Tale giudizio, tuttavia, ha trovato fortemente divisa la giurisprudenza, sia quella amministrativa che quella ordinaria, fra coloro che ritengono che le suddette procedure sarebbero ormai nulle, quindi paradossalmente anche i vincitori collocati in queste graduatorie non avrebbero alcun diritto (tesi estrema ma che è stata anche di recente sostenuta dalla giustizia amministrativa: v. la sentenza del Consiglio di Stato del 2.7.2015, citata nella nota in risposta del Dipartimento della funzione pubblica), e coloro che, molto più correttamente, hanno invece sostenuto che, in base al principio di "irretroattività" della legge, i nuovi principi del d.lgs. n. 150 del 2009 non possono che essere imperativi per le procedure "bandite" dopo l'entrata in vigore della legge novellatrice, ciò in quanto la legge può essere "retroattiva" solo quando è la legge stessa a disporre in tal senso, oppure quando si tratti di legge "interpretativa". In questo senso si era espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1061 del 2014, ma soprattutto in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito dei tribunali ordinari, sezione lavoro. In particolare, il sottoscritto ha il merito di avere ottenuto, nel 2014, la sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto il diritto allo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali, in quanto ha ritenuto appunto che la riforma Brunetta non fosse d'ostacolo alle graduatorie esitate da concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge.

Fino ad oggi, quindi, gli idonei collocati nelle 10 graduatorie, relative ad altrettanti profili professionali, delle progressioni dall'ex area B all'ex area C (ora area III), hanno avuto la "sfortuna" di impattare sull'orientamento "negativo" della giurisprudenza amministrativa (per lo più complice del "processo di riforma" che anche il governo Renzi, in questo in continuità con il Ministero Brunetta, sta portando avanti), piuttosto che sull'orientamento dei giudici di merito ordinari. Se ricordate bene la relazione fatta al convegno del 24 febbraio dal Giudice della Corte di Appello di Roma Dott.ssa Tiziana Assunta Orrù, poichè il Giudice del lavoro, a differenza del giudice amministrativo, è il Giudice dei "DIRITTI", egli sarà verosimilmente più vicino e sensibile alle istanze dei lavoratori di quanto non lo possa essere il giudice amministrativo, che è il giudice che giudica sull'ATTO AMMINISTRATIVO, non sul RAPPORTO DI LAVORO.

Orbene, attraverso i 10 RICORSI AL TRIBUNALE DI ROMA andremo a sondare a 360 gradi l'orientamento attuale dei giudici del lavoro di Roma. Poichè alcuni potrebbero sposare la tesi negativa oggi prevalente presso la giustizia amministrativa, altri, invece, potrebbero sostenere la tesi per cui, chi ha un diritto già maturato in precedenza, non può vedersi travolgere tale diritto in base ad una legge intervenuta successivamente agli accordi presi, suggerisco di presentare almeno 10 ricorsi, uno per ogni graduatoria. In tal modo è più probabile che, se non tutti, alcuni di questi ricorsi possano trovare accoglimento.

Non escludo, quindi, e questo dipenderà dalla sensibilità e grado di preparazione di ogni singolo magistrato, che qualcuno dei giudici cui ci rivolgeremo, possa dare ragione alla nostra prospettazione.

Altro importante chiarimento è questo: qualora il giudice ci darà ragione, solo i ricorrenti collocati nella sentenza vittoriosa potranno pretendere l'inquadramento nell'area superiore, non coloro che pur trovandosi nella stessa graduatoria, non hanno aderito al ricorso. Questo perchè, anche se la graduatoria di per sè è un atto inscindibile, in mancanza di una decisione spontanea del Ministero di effettuare lo scorrimento, l'obbligo di utilizzare la stessa se contenuto in una sentenza sarà relativo solo ai soggetti che hanno agito in giudizio, poichè la sentenza "fa stato solo per le parti", non per coloro che sono estranei al giudizio.

Altro chiarimento: il diritto vantato è quello come "IDONEI", non come "VINCITORI". Infatti, leggendo gli atti, posso con certezza assicurarvi che i vincitori erano solo quelli di cui ai posti banditi, mentre tutti gli altri sono idonei non vincitori. L'amministrazione, tuttavia, aveva sin dall'inizio espresso l'intenzione di avvalersi di dette graduatorie anche per posti ulteriori (da ciò l'insorgenza del diritto soggettivo): ora, fra i posti ulteriori, non rientrano solo i 460 posti già copribili in base alle risorse disponibili in quel momento, ma anche quelli ulteriori che sarebbero stati coperti in base al turn over successivo. La ragione per cui le vostre graduatorie non sono mai state utilizzate per gli idonei non vincitori, nè per i 460 già deliberati, nè per gli altri, è il "veto" posto dagli organi centrali di controllo e di monitoraggio.

Quindi, vi avviso subito che i ricorsi saranno contro non solo e non tanto il MIBACT, ma soprattutto contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (dipartimento della funzione pubblica). Come si evince dall'interlocuzione fra Ministero e Funzione Pubblica, non solo quella del corrente anno, ma quella fin dal 2012, a fronte di continue richieste di scorrimento fatte dal Mibact, anche attraverso interventi normativi ad hoc (come è stato fatto per quelli delle Dogane), il Governo ha risposto negativamente, per cui è esso il vero "ostacolo" per l'utilizzo delle vostre graduatorie. Bisogna, a mio avviso, fare leva presso il giudice sul fatto che il Ministero è un organo dotato di autonomia deliberativa e decisionale, il quale ha espresso l'esigenza di avvalersi di personale interno "già preparato" per svolgere il ruolo di Funzionario, soprattutto per i profili tecnici. Ora, il fatto che la Presidenza del Consiglio si arroghi il diritto, attraverso una interpretazione unilaterale (e faziosa) della legge, di sovrapporsi alla volontà del singolo Dicastero, quando la legge, interpretata per quello che essa dice, potrebbe consentire l'utilizzo delle vostre graduatorie, questo rende illegittimo il suo rifiuto, e non può che sospingervi davanti al Giudice, chiamato a interpretare la legge in modo oggettivo ed imparziale, mediando fra le opposte esigenze. Il giudice, peraltro, non è vincolato dalle circolari, a differenza del ministero. Quindi è giusto sentire il giudice.

Altro importante argomento a favore dello scorrimento delle vostre graduatorie è questo: per esigenze anche di prevenire sprechi di risorse, laddove esistano graduatorie vigenti, è preferibile utilizzare le stesse piuttosto che bandire nuovi concorsi. Innanzi tutto, chiariremo al giudice che voi non contestate i nuovi bandi - anche perchè dovreste farlo davanti al giudice amministrativo -, piuttosto rivendicate il fatto che, relativamente alle "PROGRESSIONI DI AREA", che sono una cosa diversa dal CONCORSO "PER IL PRIMO ACCESSO", anzichè bandire nuovi concorsi è giusto utilizzare le graduatorie ancora esistenti (anche perchè, se sono anch'esse il frutto un concorso pubblico, se pur diversamente nominato, hanno fruito anche queste della proroga fino al 31 dicembre del 2016). Poichè la legge non ha eliminato le progressioni di area ma ne ha solo modificato la disciplina e i requisiti di accesso, è giusto che i nuovi principi debbano applicarsi alle "nuove progressioni di area", non a quelle bandite prima della riforma.

Quindi, a fondamento della vostra domanda c'è: 1) il fatto che le vostre graduatorie, ancorchè relative a progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, sono ancora vigenti poichè "pubblico concorso", nel senso sostanziale del termine; 2) il legislatore non ha eliminato, come modalità di reclutamento nel pubblico impiego, le "progressioni di area", che sono una cosa diversa dal concorso "per il primo accesso"; semplicemente ha modificato la disciplina e i requisiti delle nuove progressioni: tale modifica, però, non incide sulle progressioni già effettuate, le cui graduatorie devono restare valide in base alla legge del tempo in cui furono bandite le procedure e in base al principio di economicità dell'azione amministrativa. Quindi, risponde ad una esigenza di "conservazione degli atti giuridici" e di "non spreco di risorse", oltre che di tutela delle legittime aspettative già maturate, il fatto di salvaguardare l'efficacia di tali graduatorie, utilizzandole prima di poter bandire "nuove progressioni di area", cioè nuove procedure di passaggio dei dipendenti, in base alla nuova legge in vigore. 3) Il Mibact, ha sempre espresso il bisogno di bilanciare l'assunzione nei propri ruoli dall'esterno, a favore di chi ha titoli di studio ma non ha maturato esperienza nell'amministrazione, con l'assunzione in area superiore dei "già dipendenti", i quali hanno già l'esperienza e competenza adeguate. E poichè una quota parte del numero complessivo di assunzioni dovrebbe andare alle progressioni di area, anzichè ai concorsi per il primo accesso, e voi siete a tutt'oggi le uniche graduatorie per progressione di area esistenti, è giusto che le vostre graduatorie vengano utilizzate, prima di poter bandire nuovi concorsi per progressione di area (stavolta in base alla legge che ne ha modificato la disciplina e i requisiti).

Infine, vi ricordo che nei ricorsi, oltre a chiedere al giudice lo scorrimento delle vostre graduatorie per essere inquadrati presso il MIBACT, si chiede anche di includervi nel monitoraggio nazionale degli idonei, affinchè anche altre pubbliche amministrazioni interessate, che non hanno proprie graduatorie valide, possano attingere alle vostre graduatorie, così come possono attingere alle graduatorie degli altri concorsi in genere.

Poichè siete 10 graduatorie, per 10 profili diversi, il sottoscritto presenterà 10 RICORSI, uno per ogni graduatoria e profilo professionale. Vista la molteplicità dei ricorsi, vista la necessità di coprire tutte le spese, il costo pro-capite di questi ricorsi è stato fissato in euro 150, di cui 100 è l'onorario, 50 per la copertura delle spese ed accessori di legge. Avrei potuto "differenziare" le spese pro-capite in base al "numero dei ricorrenti" presenti per ognuno dei 10 ricorsi, ma questo avrebbe comportato dei costi eccessivi per i profili in graduatoria dove gli idonei sono poche decine. Quindi, anzichè chiedere, ad esempio, 300 euro a persona per il ricorso dove gli idonei ricorrenti saranno 20, e 50 euro a persona per i profili in graduatoria dove gli idonei sono centinaia, si è preferito su espressa volontà dei partecipanti alla riunione tenutasi presso il mio studio, andare incontro a quei colleghi che avrebbero speso di più, fissando una quota unica per tutti. Alla quota di onorario di euro 100 a persona, bisogna tuttavia aggiungere quella delle spese, pari a 50, per un totale complessivo di euro 150. Auspico, quindi, che tale "solidarietà" quanto al carico delle spese, resti anche in futuro. Se le cause sono 10 e 5 vengono accolte e 5 no, tutti i ricorrenti che hanno aderito a questa prima fase si faranno carico di ripartire le spese del secondo grado di giudizio (non solo quelli soccombenti). D'altronde, coloro che vinceranno, verranno appellati dalle amministrazioni soccombenti. Quindi, o si perde o si vince, tutti si ripartiranno le spese di un eventuale secondo grado di giudizio in modo che la spesa pro-capite resti identica per tutti, come si sta facendo ora. Invito, quindi, tutti gli interessati ad intraprendere i ricorsi a convergere verso un accordo in tal senso.

Allego, quindi, le 10 PROCURE diverse, una per ognuno dei 10 ricorsi:

  1. PROCURA PER RICORSO COME “ARCHEOLOGO”;
  2. PROCURA PER RICORSO COME “ARCHITETTO”;
  3. PROCURA PER RICORSO COME “ARCHIVISTA DI STATO”;
  4. PROCURA PER RICORSO COME “BIBLIOTECARIO”;
  5. PROCURA PER RICORSO COME “CAPO TECNICO”;
  6. PROCURA PER RICORSO COME “ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE”;
  7. PROCURA PER RICORSO COME “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO”;
  8. PROCURA PER RICORSO COME “INFORMATICO”;
  9. PROCURA PER RICORSO COME “RESTAURATORE CONSERVATORE”;
  10. PROCURA PER RICORSO COME “STORICO DELL'ARTE”.

Potranno sottoscrivere lo stesso tipo di procura tutti coloro che sono idonei nella relativa graduatoria ivi richiamata, non coloro che sono idonei in altre graduatorie.

Allego, inoltre, la SCHEDA DATI che ogni aderente a ciascuno dei 10 ricorsi dovrà compilare, dove specificherà la GRADUATORIA in cui è IDONEO (e il numero di posizione che ivi occupa: oltre ad indicare il numero di posizione in assoluto, è opportuno indicare il numero di posizione come idoneo non inquadrato, tolti coloro che sono stati assunti nel profilo superiore), oltre al suo attuale profilo professionale. In tal modo, tutti coloro che sono idonei nel medesimo profilo professionale, saranno nel ricorso ad esso relativo.

L'adesione, con la compilazione della scheda, la firma della procura e il versamento della quota, allegando anche l'ultima busta paga, potrà avvenire direttamente o recandosi presso il mio studio, sito in Roma, via Carlo Mirabello 11 (00195) – nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; martedì o giovedì, dalle ore 15 alle ore 19 -, oppure spedendo il tutto con raccomandata. Per coloro che aderiscono con raccomandata, il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario, al seguente IBAN:
IT 89 C 01030 03271 000061254800.
Nella causale potete riportare: "onorario e spese pro-capite per ricorso al giudice del lavoro". Si prega di scrivere i propri dati, soprattutto il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica, nel modo più chiaro possibile.

Le adesioni rimarranno aperte fino al giorno 22 luglio p.v. Dopo tale data non si terrà conto di eventuali nuove adesioni.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo


(lettera inviata il giorno 1 giugno ad alcuni esponenti del comitato degli idonei)

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