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Gentili signori,

molti di voi mi hanno in queste ore inoltrato un comunicato pubblicato da uno studio legale, ad avviso del quale il RICORSO di cui sto raccogliendo le adesioni in questi giorni non sarebbe fondato, in quanto, secondo detto parere, non è illegittimo che l'Ente soggiaccia alla restrizione del 50 per cento degli aventi diritto, indicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, poichè gli Enti non posso erogare a pioggia le progressioni economiche e il Giudice non può sindacare le scelte del governo, che vanno nella direzione di limitare la platea dei beneficiari. Il suddetto studio legale, quasi in una sorta di "contrapposizione magica" fra il tipo di ricorso promosso dal sottoscritto, e quello che esso stesso sta promuovendo sulla medesima PEO 2020, evidenzia la "maggiore fondatezza" del suo ricorso rispetto al mio!!

Avrei preferito non "scendere in basso" come sembra fare codesto studio, ma poichè ogni azione genera una reazione uguale e contraria, debbo necessariamente replicare a tale sleale comunicato, dove il suddetto studio non fa menzione del mio nome ma si capisce che si riferisce all'azione proposta dal sottoscritto!

Innanzi tutto, invito il "Gentile Collega" ad "occuparsi degli affari suoi", e non a fare il "giudice" delle cause promosse dai suoi colleghi, e se egli continuerà in questa azione sleale e concorrenziale sarà debitamente segnalato all'Ordine degli Avvocati.

Ciò premesso, si contesta fermamente quanto affermato nel suddetto comunicato, in quanto il concetto di "quota limitata" previsto dalla legge e dai contratti collettivi, non è un concetto avulso da alcuni presupposti, ma è proprio la "variabile dipendente" da determinati fattori, presi in considerazione dalla legge e dai contratti collettivi. Entrambi affidano la "selettività" fra i partecipanti, cioè fra coloro che hanno la mera anzianità di livello per partecipare alla PEO, a due fattori ben precisi: uno è lo "stanziamento di risorse", che segna il limite esterno oltre il quale non è possibile effettuare le progressioni, l'altro è il "superamento della selezione stessa", che è governato da criteri e fattori di valutazione, sostanzialmente lasciati alla discrezionalità delle "parti contraenti in sede decentrata". In entrambi i casi, il Bando e Contratto Decentrato avevano indicato sia il budget disponibile che i criteri per il superamento della selezione, così dando un contenuto concreto al concetto, altrimenti astratto, di "quota limitata". Secondo i suddetti atti c'erano le risorse per promuovere un numero ben maggiore di persone, e comunque la "promozione di livello" è stata ancorata al raggiungimento del punteggio complessivo di 60/100. Ebbene, secondo Cassazione, il diritto alla promozione nei "posti superiori vacanti" discende dalle clausole del "bando", con cui l'amministrazione limita la sua "discrezionalità". Ne deriva che avendo il Bando, senza con ciò ledere alcuna "norma di legge", previsto che avrebbero conseguito la promozione tutti i dipendenti che avessero conseguito 60/100, non vi era alcuna legittimazione dell'Ente ad effettuare, a "gara conclusa", una ulteriore "restrizione"! Pertanto il ricorso è pienamente fondato, e confido molto nel suo accoglimento.

Diversamente (non aggiungerei nulla ma debbo necessariamente "usare le stesse armi avversarie"), il ricorso promosso da codesto studio è assolutamente infondato, per la seguente ragione: è vero che il Comune di Roma e i sindacati hanno scelto di identificare il fattore "esperienza professionale" con quello di "anni di servizio", attribuendo un punto e mezzo per ogni anno e così potendo, in apparenza, privilegiare i dipendenti con più anni di servizio alle spalle, ma è anche vero che questo è solo uno dei 3 "fattori" considerati, accanto a "titoli di studio" e "valutazione della performance". Questa la ripartizione su base percentuale dei 3 macrofattori: titoli di studi max 20 punti, anni di servizio max 30 punti, valutazione della prestazione max 50 punti. Ebbene, è proprio il fattore "valutazione della prestazione" quello che ha una incidenza maggiore sul punteggio totale: non risponde al vero, allora, che questo bando non valorizza il merito e la professionalità dei dipendenti, dal momento che il 50 per cento del punteggio totale lo fornisce proprio il fattore a ciò preposto. E' allora all'insieme dei fattori e al loro "bilanciamento" che bisogna guardare, non ai singoli fattori presi singolarmente. Inoltre, poichè il punteggio per essere idonei è 60/100, ne deriva che, anche un dipendente "neo assunto", cioè assunto negli anni dal 2010 in poi, pur avendo meno punti per tale titolo, ad esempio solo 3 punti un dipendente che ha solo 2 anni di servizio, tuttavia, se il suddetto punteggio di 3 si somma a quello di 20 o 17 o anche 10 per titoli di studio (quindi anche i semplici diplomati) e a quello di 50 per "valutazione della prestazione", il dipendente neo assunto e semplice diplomato prenderebbe 10 + 3 + 50 = 63, e cioè un punteggio sufficiente per essere idoneo! Ed allora, non è il Bando che è illegittimo, piuttosto il fatto che il Comune ha "violato il bando stesso": se il comune di Roma avesse rispettato il bando, un diplomato assunto da 2 anni che ha preso 50 per la valutazione, oppure un laureato assunto da 2 anni che ha preso 40 per la valutazione, entrambi avrebbero superato la promozione conseguendo più di 60/100!!!

Inoltre, codesto studio legale contesta la "discrezionalità" con cui le parti contraenti hanno deciso di modulare i criteri selettivi, ed è proprio questa la "discrezionalità" che nessun giudice del lavoro può mai sindacare!!

Nulla imopedisce, invece, al giudice del lavoro di dichiarare il diritto del vincitore/idoneo, se egli dimostra di avere superato la selezione e che non vi erano ragioni fondate per escluderlo dal superiore inquadramento.

Invito quindi tutti i giovani neo assunti da poco dal Comune di Roma a non cadere nell'errore di scagliarsi contro il Bando, assolutamente legittimo, e a far valere invece il fatto di essere risultati "idonei": si è idonei secondo il bando se si ottiene da 60/100 in poi. Tutti gli idonei hanno quindi diritto allo scatto di livello, perchè essi, solo essi, sono la cd. "quota limitata" indicata dalla legge.

 


Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

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